Il 15 novembre è scattato l’obbligo di catene a bordo o pnemunatici termici. Sigle, sanzioni e costi - Dove vanno montate regione per regione.
repubblica.it
Il 15 novembre è scattato l'obbligo di
avere catene a bordo o gomme invernali. Lo stabilisce ormai una norma
"antica" (la n.120 del 29 luglio 2010) ma, nonostante tutto, dopo 18
anni, con la scadenza arriva come sempre il panico fra gli
automobilisti...
E' l’ente proprietario della strada a prescrivere l'obbligo (qui pubblichiamo l'elenco completo),
ma - va detto subito - non si tratta di burocrazia ma di sicurezza:
quando la temperatura scende sotto i 7 gradi i pneumatici tradizionali
non "funzionano" più bene e solo quelli invernali garantiscono la dovuta
sicurezza.
LE SIGLE PER CAPIRE I PNEUMATICI
Le gomme invernali sono contraddistinte dalla sigla sul fianco M+S
(oppure "MS", "M/S", "M-S", "M&S", è lo stesso. Significa mud &
snow ovvero fango e neve). La stessa sigla può comparire anche sui
cosiddetti pneumatici quattro stagioni e sulle gomme per fuoristrada che
possono così essere tenute per tutto l'anno, con la consapevolezza però
di avere pneumatici "da compromesso", che non sono eccellenti né con il
freddo, la neve o d'estate.
Oltre alla sigla M+S si può avere anche il simbolo del fiocco di neve:
non è richiesto dalla legge, ma significa che la gomma va bene, anzi
benissimo anche con la neve. E c'è un'enorme differenza: la sigla MS è
frutto di un'auto certificazione del costruttore (sul fatto che il
pneumatico va bene in condizioni di freddo o neve), l'altra è invece una
certificazione di un ente terzo che fa test e conferma la bontà delle
prestazioni in inverno.
Quindi se possibile scegliere sempre gome con il simbolo della neve aggiunto a quello MS e non solo quelle con la sigla MS. Ecco la guida per scegliere al meglio.
LE CATENE
Devono essere a bordo e basta. Ma se nel tratto percorso esiste
l’obbligo del montaggio vanno messe per forza. Per poter essere
utilizzati in alternativa agli pneumatici invernali, le catene o gli
altri dispositivi antisdrucciolo devono essere omologati secondo la
norma nazionale UNI 11313 oppure quella austriaca Önorm V5117. Inoltre,
devono essere della misura corretta per le gomme della vettura e, in
caso di nevicate, vanno obbligatoriamente montati almeno sulle ruote
motrici. "Ricordiamo - spiegano all'Asaps, associazione amici polizia
sttradale - che le catene al seguito nel periodo invernale possono
sostituire gli pneumatici da neve e comunque possono essere anche
montate sui winter nel caso di particolari difficoltà specie su strade
di alta montagna".
Dove vanno montate regione per regione
UN MESE DI MARGINE
Di norma l’obbligo dell’impiego dei pneumatici M+S (o delle catene) va
dal 15 novembre al 15 aprile, con un mese di tolleranza prima e dopo
tali date per consentire il cambio stagionale delle gomme.
In sostanza, è possibile montare le winter a partire dal 15 ottobre fino al 15 maggio.
LE SANZIONI
Fuori dai centri abitati la multa è di 85 euro. Nei centri abitati è di
41 euro. In entrambi i casi è prevista anche l’intimazione a non
proseguire il viaggio.
Ma attenzione: se si usano gomme con il codice di velocità sbagliato
(può succedere andando in giro d'estate con le gomme invernali) ke
sanzioni sono pesanti: da euro 422,00 a euro 1.697,00) a meno che gli
pneumatici invernali (o i quattro stagioni) abbiano un codice di
velocità uguale o superiore a quello indicato nella carta di
circolazione.
CODICE DI VELOCITA’
Per il solo impiego stagionale degli pneumatici invernali è concessa una
deroga al codice di velocità, che può essere inferiore a quello
prescritto, purché almeno pari a Q (160 km/h). Per esempio, si possono
montare gomme con codice T (190 km/h) in luogo di H (210 km/h). In tal
caso, va applicata un’etichetta o un avviso nella strumentazione, ben
visibile da chi guida, che ricordi tale limitazione.
Quando scade l'obbligo delle gomme invernali, se il codice non corrisponde, le gomme invernali vanno cambiate subito.
RIFERIMENTI NORMATIVI
In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette
ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto
dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza
dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere
all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 85 a Euro 338,
prevista - rispettivamente - dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori
del centro abitato, ovvero dall'art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro
abitato.
In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi i poteri
degli organi di polizia stradale previsti dall'art. 192, comma 3 del
C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di
mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la
propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni
atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando
non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade
extraurbane principali di abbandonare l'autostrada (art. 175, comma 2,
lett. h) e comma 17 del C.d.s.).
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mercoledì 21 novembre 2018
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