mercoledì 23 gennaio 2013

Sì del governo al "Freedom act" italiano, redditi pubblici anche per i parenti dei politici

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che attua le disposizioni della legge contro la corruzione nelle pubbliche amministrazioni, nata dopo gli scandali sui rimborsi elettorali. Atti contabili, ma anche compensi e redditi di politici e dirigenti, saranno pubblicati sui siti internet di istituzioni locali e statali. Ora occorre il parere del Garante della Privacy e della Conferenza unificata.

repubblica.it di MONICA RUBINO ROMA - Una vera "bomba" sta per scoppiare nelle pubbliche amministrazioni sul fronte della trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche. Presto nessun ente, dalla periferia al centro, dalla più piccola comunità montana fino ai ministeri, potrà sfuggire all'obbligo di rendere noto per filo e per segno come vengono spesi i soldi dei cittadini.

Tutto dovrà essere pubblicato online: conti, entrate, uscite e persino la situazione patrimoniale di chi ricopre incarichi politici o dirigenziali a livello statale, regionale e locale. E non solo: la norma prevede l'obbligo di rendere pubblici i redditi anche dei parenti dei politici entro il secondo grado. La svolta sul diritto all'informazione ha la forma di uno schema di decreto legislativo che il Consiglio dei ministri ha appena varato. Il provvedimento attua e riordina l'articolo uno, comma 35, della legge contro la corruzione nelle pubbliche amministrazioni (la n°190 del 6 novembre 2012), partorita dopo un lungo travaglio parlamentare all'indomani degli scandali sui rimborsi elettorali che hanno travolto anche la Regione Lazio. E si ispira, almeno nelle intenzioni del ministro per la Pa Filippo Patroni Griffi, ai "Freedom of Informationa Acts" (Foia) statunitensi. Il principio di trasparenza è inteso come "total disclosure", ossia accessibilità totale delle informazioni su ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività amministrativa. Per essere operativo il provvedimento deve ora passare ora al vaglio del Garante della privacy e della Conferenza unificata.

Ecco alcune delle novità più significative contenute nel provvedimento.
Pubblicità. Viene istituito l'obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.

Trasparenza
Viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Il provvedimento ha infatti lo scopo di consentire ai cittadini un controllo democratico sull'attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica.

Pubblicazione dei dati sui siti istituzionali.
La pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini. Per pubblicazione si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti.

Totale accessibilità. 
Si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).

Tracciabilità sui motori di ricerca dei dati.
Si prevede che il principio della massima pubblicità dei dati rispetti le esigenze di segretezza e tutela della privacy. Il provvedimento stabilisce che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e possono essere trattati in modo da consentirne l'indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca. E' previsto l'obbligo di pubblicazione dei dati sull'assunzione di incarichi pubblici e si individuano le aree in cui, per ragioni di tutela della riservatezza, non è possibile accedere alle informazioni.

Diritto di accesso civico.
Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.

Qualità e chiarezza delle informazioni.
Si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).
Obbligo di durata delle pubblicazioni. Si stabilisce la durata dell'obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).

Amministrazione trasparente.
Si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione - "Amministrazione trasparente" - nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.

Piano triennale per trasparenza e integrità.
Viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità - che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

Pubblicazione dei curricula, stipendi e incarichi del personale dirigenziale.
Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA. Stop agli stipendi in caso l'incarico conferito da una pubblica amministrazione, ad esempio ad un esterno, non sia stato regolarmente pubblicizzato. Cioè pubblicato on line sul sito dell'amministrazione. E lo stesso vale per le gare se i relativi bandi non potevano essere conosciuti da tutti.

Sempre nell'ottica di migliorare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Cdm ha approvato anche un altro importante regolamento che unifica le diverse scuole di formazione in un sistema unico con al centro la Scuola superiore della PA (rinominata Scuola nazionale dell’amministrazione -SNA).
(22 gennaio 2013)

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