DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno
2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A) (GU n.245 del 20-10-2001
- Suppl. Ordinario n. 239 )
note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
vigenti
al 21-04-2018 Testo in vigore dal: 29-8-2017
Art. 6. (L)
(Attività edilizia libera).
1. Fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel
rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza
alcun titolo abilitativo:
a) gli
interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a)*;
a-bis) gli
interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di
potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli
interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti
che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere
temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geo-gnostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di
idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
d) i
movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre
mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell'attività' agricola.
e-bis) le
opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione
comunale;
e-ter) le
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per
aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità,
ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i
pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies)
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle
aree pertinenziali degli edifici.
*Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457,
art. 31)
1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per:
a) "interventi
di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
segue
GLOSSARIO
- EDILIZIA LIBERA
(ai
sensi dell’ art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n.222)
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