martedì 31 luglio 2018

Disabili. 'Dopo di noi', la legge spiegata in 15 punti.

Tutto quello che c'è da sapere sul provvedimento che introduce il sostegno e l’assistenza alle persone con disabilità grave dopo la morte dei parenti che li accudiscono.

L'Espresso Carmela Adinolfi

'Dopo di noi', la legge spiegata in 15 punti

Che cos'è la legge sul dopo di noi?
Approvata in via definitiva martedì 14 giugno 2016 alla Camera con 312 voti a favore, 64 contrari e 26 astenuti, la legge nasce dal disegno «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno famigliare». Il testo aveva avuto il via libera del Senato lo scorso  26 maggio con 181 voti favorevoli, 12 astenuti e i voti contrari dei Cinque stelle. Ed è il risultato della sintesi di sei diverse proposte presentate da Pd, Lega, Scelta Civica e Area Popolare. Ad eccezione proprio del Movimento Cinque Stelle, secondo il quale la norma «favorisce assicurazioni e privati».

Per mesi al centro delle contestazioni c’è stato soprattutto l’istituto giuridico del trust (strumento che garantisce una protezione legale tramite un rapporto fiduciario tra chi dispone di un bene e lo affida a un soggetto che deve amministrarlo in suo nome). Tant’è che nel passaggio dalla Camera al Senato, il testo è stato modificato proprio in questa parte, così da affiancare al trust altri «negozi giuridici» come i contratti fiduciari. E includendo anche le associazioni e le fondazioni benefiche.  «Sono contenta, più ce ne sono meglio è», ha detto Ileana Argentin prima firmataria della proposta di legge.


Perché è importante?
La norma che «è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità», si legge nell’articolo 1 del testo è importante perché per la prima volta nell’ordinamento giuridico vengono individuate e riconosciute specifiche tutele per le persone con disabilità quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti fino a quel momento. L’obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili, consentendogli per esempio di continuare a vivere nelle proprie case o in strutture gestite da associazioni ed evitando il ricorso all’assistenza sanitaria. Il testo liquidato dal Senato estende le tutele anche a quei soggetti che pur avendo i genitori ancora in vita non possono beneficiare del loro sostegno. Viene però specificato che «tali misure sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi».

Quale era la situazione prima della sua approvazione?
La norma si inserisce in un contesto giuridico che solo dal 1992, con la legge 104, ha cominciato a occuparsi di questa materia. Fu proprio questa norma a introdurre la nozione di «disabile grave» ovvero «un soggetto che a causa di una minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale». Sei anni più tardi, nel 1998, con la legge 162 sono stati organizzati presso Comuni, Regioni ed enti locali programmi di aiuto alle persone disabili. Ma fino ad oggi non era previsto nessun regime particolare per le persone disabili a cui viene a mancare il sostegno familiare.

Cosa prevede questa legge?
Il ‘Dopo di noi’ stabilisce la creazione di un fondo per l’assistenza e il sostegno ai disabili privi dell’aiuto della famiglia e agevolazioni per privati, enti e associazioni che decidono di stanziare risorse a loro tutela. Sgravi fiscali, esenzioni e incentivi per la stipula di polizze assicurative, trust e su trasferimenti di beni e diritti post-mortem. Ogni anno, poi, entro il 30 giugno il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha l’obbligo di presentare una relazione per verificare lo stato di attuazione della legge. Mentre sul tema il Governo dovrà produrre adeguate campagne d’informazione (art. 7).


Come funziona il Fondo?

Il Fondo, si legge nell’articolo tre della legge n° 2232, è compartecipato da regioni, enti locali e organismi del terzo settore. Avrà una dotazione triennale di 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018.

Come si accede al Fondo?
I requisiti per l’accesso saranno individuati dal ministero del Lavoro entro sei mesi dall’entrata in vigore del testo. Le Regioni dovranno definire i criteri per l’erogazione dei finanziamenti, la verifica dell’attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti.

Quali sono le attività finanzibili attraverso il Fondo?

I soldi del Fondo potranno essere usati per realizzare «programmi e interventi innovativi di residenzialità» come il co housing e favorire l’indipendenza dei disabili «in abitazioni o gruppi - appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali» della casa d’origine. Con questo fondo si potranno anche sostenere progetti per lo sviluppo dell’autonomia dei disabili privi di assistenza che non rientrano in queste strutture.

Quali altre agevolazioni sono previste?
Le agevolazioni fiscali previste dalla norma sono di due tipi: detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi. Esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari, costituzione di trust e altri strumenti di protezione legale.

Come funzionano le detrazioni?
Sarà possibile detrarre le tasse sulle spese di queste polizze al momento della dichiarazione dei redditi.

E per i premi assicurativi?
Dal 31 dicembre 2016 per i premi assicurativi  sul «rischio di morte finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave accertata» l’importo scaricabile passa da 530 a 750 euro.  Questa misura era già prevista nell’articolo 15 della legge n° 917 del 22 dicembre 1986. Ora, con l’articolo cinque del Dopo di noi, viene innalzato a 220 euro l’importo che sarà possibile decurtare dalle tasse.

Cosa stabilisce la legge in materia di trasferimento di beni e diritti?

Qualsiasi trasferimento di beni (materiali o immateriali) per causa di morte, mediante donazione, trust o a titolo gratuito, sarà esonerata dal pagamento dell’imposta di successione e donazione.

Come si fa a non pagare questa imposta?

Bisogna dimostrare che la finalità di ogni trasferimento è «l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità». Questo obiettivo deve essere esplicitamente indicato.

Cosa è previsto per i trust?
Per il trust la legge prevede le stesse detrazioni riconosciute alle altre tipologie di rapporti giuridici.

Quali sono i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni su un trust?
Oltre alla finalità del trust, nell’atto istitutivo devono essere specificati il soggetto responsabile della viglianza sul trust e la durata e scadenza del rapporto. che coincide con la data di morte della persona disabile.

E per gli altri oneri?
Sui trasferimenti di beni e diritti mediante trust «in favore delle persone con disabilità grave accertata» restano immutati, così come fissato nella legge 104/92, gli oneri derivanti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Mentre sono esenti dal pagamento del bollo. Le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati potranno essere deducibili nella misura massima del 20 per cento del reddito imponibile e di 100.000 euro annui.

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