Fonte: redattoresociale.it
ROMA - Un testo che desta “forte preoccupazione”
per i profili di illegittimità che contiene, ma anche perché potrebbe
generare maggiore fragilità sociale . L’Associazione
studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) ha analizzato punto per punto
il testo reso disponibile del decreto “immigrazione e sicurezza”
e in un lungo report ne rileva i punti di criticità. “Invitiamo tutte
le istituzioni competenti a non consentire uno strappo così vigoroso ai
principi della Costituzione italiana e ad aprire un serio dibattito
sulle riforme necessarie in materia di immigrazione ed asilo in Italia
ed in Europa - spiegano -. Dobbiamo sottolineare la
pericolosità della situazione che deriverebbe dalla pubblicazione ed
eventuale conversione in legge di un testo del genere .
Ciò
non solo per gli ampi profili di illegittimità propri della bozza di
decreto, ma anche a causa della inopportunità di assumere scelte frettolose e fortemente ideologiche
, avulse dalle necessità concrete del Paese e che generano gravi
ricadute sociali. Non si comprende, innanzitutto, la necessità del
ricorso alla decretazione d'urgenza - aggiungono - specie in una fase
come quella attuale, in cui il numero delle persone straniere che
giungono in Italia è talmente ridotta da non comportare alcuna forma di
allarme sociale”. Secondo Asgi questo serve a impedire “ogni confronto
democratico sia in sede parlamentare, sia (soprattutto) nella società
civile e tra le istituzioni maggiormente coinvolte da tale decreto - si
legge - . Nel merito, sembra si voglia proseguire in scelte errate ed in
odio agli individui, scelte che hanno già visto, anche in tempi
recenti, organi costituzionali confrontarsi in una dialettica
istituzionale assolutamente non idonea a rappresentare un paese
democratico e che ha reso evidente una pericolosa involuzione del nostro
sistema democratico basato sulla suddivisione dei poteri dello Stato e
sul rispetto, in termini assoluti e non degradabili, della
considerazione per la persona umana”.
Via l’umanitaria, profili incostituzionalità
. Nel dettaglio, secondo Asgi l’ abrogazione dell'articolo 5 del d.lgs.
286/98 presenta gravi profili di illegittimità e di inopportunità e non
considera lo scenario internazionale in cui l’Italia si trova immersa.
Non solo, ma l’effetto di tale abrogazione presenta profili di manifesta
incostituzionalità per contrasto agli artt. 2, 10 e 117 della
Costituzione visto che una norma, come quella che attualmente regola la
protezione umanitaria, è diretta a rendere pieno ed effettivo un diritto
fondamentale della persona quale è il diritto d’asilo che è ben più
vasto delle due nozioni di protezione internazionale; tale diritto
riconosce infatti una forma di protezione in favore delle persone cui
non è consentito nel proprio Paese di origine l’esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana e dei diritti
internazionalmente riconosciuti. Almeno 20 dei 28 Paesi dell'Unione
europea (Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria)
prevedono forme di protezione umanitaria, sia pur con modalità
diversificate. “L’eventuale abrogazione del permesso di soggiorno per
motivi umanitari riaprirà lo spazio per azioni giudiziarie destinate a
successo per fare accertare il diritto di asilo non più completamente
attuato dal legislatore - spiega Asgi. Inoltre, l'introduzione dei
permessi di soggiorno speciali ipotizzati dal decreto Legge in commento
non potrebbe infatti mai supplire a tale carenza della legislazione
ordinaria. “La previsione per la quale in molti casi sarebbero le
Autorità amministrative (Questure e Ministero dell’Interno) ad essere
titolari del potere di riconoscimento di tali permessi di soggiorno
speciali comporta anche un eccessivo dilatarsi della discrezionalità
amministrativa e, così, una plausibile disparità di trattamento sul
territorio nazionale - aggiunge Asgi -. In tale modo si evidenzia anche
la contraddittorietà del provvedimento legislativo che, stando alla
relazione illustrativa, vorrebbe “delimitare l’ambito di esercizio di
tale discrezionalità alla individuazione e valutazione della sussistenza
di ipotesi predeterminate nella norma”. Di contro si verificherà
ineluttabilmente l’ingigantirsi del numero di coloro che avranno uno
status giuridico incerto o che saranno irregolari sul territorio.
Illegittimo il trattenimento dei richiedenti asilo al fine al fine della determinazione della loro identità.
Per l’associazione si tratta di una norma viziata da manifesta
illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 10 e 117
della Costituzione, si viola inoltre l’articolo 31 della Convenzione di
Ginevra sullo status di rifugiato, poiché di fatto sanziona con la
privazione della libertà personale il richiedente asilo sprovvisto di
documenti di viaggio, il che è un dato comune in tutto il mondo per
coloro che fuggono da ogni forma di conflitto o di persecuzione. Inoltre
non sono definite per legge le ipotesi tassative nelle quali il
trattenimento può essere disposto dalla Autorità di pubblica sicurezza.
La nuova disposizione, infatti, prevede che il trattenimento sia
facoltativo e non indica in modo chiaro e predeterminato quali siano i
“casi eccezionali di necessità ed urgenza”. La norma, dunque, non
potrebbe resistere ad un vaglio di legittimità costituzionale. Peraltro
il testo proposto risulta in contrasto anche con la Direttiva europea 32
del 2013 che non prevede affatto una simile ipotesi tra quelle in cui è
consentito che la procedura di esame della domanda sia accelerata e
svolta alla frontiera.
Allo stesso modo è inattuabile, secondo Asgi, la previsione
secondo la quale, nelle ipotesi di indisponibilità di posti nei centri
di permanenza per il rimpatrio, il giudice di pace possa autorizzare il
temporaneo trattenimento dello straniero in strutture nella
disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza o presso l’ufficio di
frontiera interessato . Ciò viola l’articolo 13 della
Costituzione, perché non precisa quali e dove siano i “locali idonei” e
non stabilisce quali siano le modalità del trattenimento con il rischio
che i locali siano inaccessibili ad una trasparente ed effettiva difesa
giudiziaria.
Profili di illegittimità sono rilevabili anche
nella norma che prevede la sospensione dell’asilo per reati, con
conseguente espulsione . Violerebbe l’ 27 della costituzione
(presunzione di non colpevolezza dell'imputato), oltre che della
Convenzione di Ginevra e del principio di non refoulement e della
direttiva 2013/32/UE (che non consente alcuna sospensione dell’esame
delle domande, né alcuna possibilità di ometterne l’esame in presenza
della commissione di determinati reati).
Particolare preoccupazione, inoltre, desta la
previsione della abrogazione, di fatto, del sistema Sprar per i
richiedenti asilo e per i titolari di permesso di soggiorno per motivi
umanitari. “In questo caso la scelta governativa pare essere
quella di rendere ordinario ciò che attualmente la legge prevede essere
straordinario, ovvero i centri di accoglienza straordinari - sottolinea
Asgi - L'accoglienza dei richiedenti asilo all'interno di strutture
dotate di personale qualificato che ne favorisce l'integrazione sociale e
lavorativa nel tessuto locale sarebbe incomprensibilmente relegata ad
ipotesi eccezionale. Lo Sprar, sistema che esiste da oltre sedici anni e
che era stato considerato da tutti i governi (compresi quelli di
centro-destra) come il sistema “modello” da presentare in Europa, ha
dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse seguite da
personale qualificato in numero adeguato e attraverso una adeguata
distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo agevola autonomia ed
indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione,
dall’altro. L’impianto normativo vigente lo prevede sia per i
richiedenti asilo che per i rifugiati. “Sostenere, come sembra fare il
Governo, che in fondo lo Sprar non verrebbe interamente abrogato, ma
solo trasformato in un sistema di accoglienza dei soli rifugiati e non
più anche dei richiedenti asilo (i quali rimarrebbero confinati nei
centri governativi) rappresenta una spiegazione a dir poco debole e
fuorviante perché omette di dire che proprio la sua caratteristica di
sistema unico di accoglienza sia dei richiedenti che dei rifugiati
dentro un'unica logica di gestione territoriale è ciò che ha reso lo
sprar un sistema efficiente e razionale”.
Eliminare, poi, il diritto all’ iscrizione
anagrafica degli stranieri richiedenti asilo è invece considerata una
irragionevole discriminazione rispetto agli altri cittadini stranieri in
possesso di permesso di soggiorno in quanto al diritto delle
persone effettivamente presenti su un territorio ad essere iscritte
all’Ufficio Anagrafico di un determinato comune, corrisponde la
possibilità per gli amministratori locali di conoscere con certezza il
numero delle persone presenti sul proprio territorio e di determinare i
servizi pubblici e sociali che i Comuni hanno l'obbligo di garantire.
“Siccome nessuna persona regolarmente soggiornante, come lo è il
richiedente asilo, può restare sul territorio senza che la sua presenza
sia rilevata, si riaprirà il contenzioso per stabilire quale debba
ritenersi la dimora abituale del richiedente, creando così incertezze
per gli enti locali,confusione amministrativa senza alcun beneficio per
la collettività” sottolinea Asgi.
Infine, le norme in materia di cittadinanza sono ritenute ideologiche e inopportune.
L’allungamento a 4 anni del termine per la Pubblica Amministrazione di
definire il procedimento è “incredibilmente eccessivo e la previsione
della revoca della cittadinanza per chi sia stato definitivamente
condannato per taluni gravi delitti (istituto assolutamente nuovo nel
nostro ordinamento, di dubbia compatibilità con il sistema della Cedu)
si palesa in violazione del divieto di privazione della cittadinanza per
motivi politici previsto dall’art. 22 Costituzione, perché i reati
indicati (benché gravi) sono in parte reati aventi di natura politica,
il che rende la nuova norma costituzionalmente illegittima”. Si
potrebbe, inoltre, generare apolidia nei confronti di chi, con
l’acquisto della cittadinanza italiana, abbia perso la propria di
origine: anche per tale ragione tale previsione risulta illegittima.
(ec)
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