"Agile"
è definita la prestazione effettuata da lavoratori dipendenti - non
partite Iva - fuori dei locali aziendali: oggi per tre quarti dei casi
vuol dire da casa, anche se crescono le imprese che si collegano con hub
o coworking esterni.
La
legge interviene su tutta una serie di materie (diritti, privacy,
infortuni e retribuzione), ma costituisce inoltre una norma-cornice che
lascia spazio alla contrattazione collettiva e individuale.
Lo scopo
del lavoro agile viene definito dall'articolo 1 del ddl ("Incrementare
la produttività e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".
I
requisiti sono l'esecuzione della prestazione fuori dai luoghi
aziendali, anche solo in parte (un giorno a settimana), la possibilità
di usare strumenti tecnologici per svolgere il lavoro in remoto e
l'assenza di una postazione fissa anche fuori dai locali aziendali.
Il principio affermato
dal ddl è la volontarietà a sua volta regolata da un accordo scritto
fra le parti, nel quale siano definiti modalità e utilizzo dei device
tecnologici. L'intesa deve indicare anche le fasce orarie di riposo. Il
lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato, ma si può
recedere solo per giusta causa o con un preavviso non inferiore ai 30
giorni.
Per quanto riguarda la retribuzione,
il trattamento economico e normativo non deve essere inferiore a quello
degli altri addetti che operano in azienda. I controlli del datore di
lavoro devono restare nell'ambito dell'accordo individuale o nel
rispetto della legge sui controlli a distanza.
In materia di
sicurezza sul lavoro,
il ddl copre sia gli infortuni occorsi lavorando fuori azienda sia
quelli avvenuti durante il normale percorso di andate e ritorno ad
esempio dal luogo di abitazione al coworking. La norma prevede che siano
riconosciuti anche gli incentivi fiscali e contributivi che la
Stabilità prevede per la contrattazione di secondo livello. I contratti
collettivi possono integrare le norme di legge.
Nessun commento:
Posta un commento