Sentenza che mira a far discutere e a creare un
precedente interessante in quanto, ricordiamo, che la multa derivava
dalla mancata osservanza dei provvedimenti dell’Autorità, reato
contemplato dall’articolo 650 del Codice penale visto che non era stata
rispettata un’ordinanza del sindaco. Nel capoluogo siciliano, infatti,
vige un’ordinanza del primo cittadino che impedisce di allestire
qualunque tipo di accampamento per favorire il rispetto del decoro
urbano e per non ostacolare la pubblica viabilità.
La Cassazione ha quindi dato ragione all’avvocato dell’accusato che ha giustificato l’accampamento di fortuna, motivo della sanzione, dichiarando che: “versasse in stato di necessità, situazione tra le quali doveva essere compresa l’esigenza di un alloggio”. Quindi per la prima sezione penale (sentenza numero 37787), l’ordinanza dell’amministratore della città è “una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste (…) e non è sufficiente l’indicazione di mere finalità di pubblico interesse”. Quindi visto che il fatto non sussiste, la Corte ha deciso di annullare la condanna. Quella dei senza tetto in Sicilia è proprio una vera piaga sociale: nel 2016, infatti, uno studio della Fisascat Cisl Palermo Trapani ha evidenziato che Palermo, subito dopo Milano e Roma, con il 5,7% di clochard, è il terzo comune d’Italia per numero di senza tetto. La causa di questo triste fenomeno sociale è sicuramente la crisi economica che ha causato la chiusura di più di tremila attività, tra il 2014 e il 2016.
La Cassazione ha quindi dato ragione all’avvocato dell’accusato che ha giustificato l’accampamento di fortuna, motivo della sanzione, dichiarando che: “versasse in stato di necessità, situazione tra le quali doveva essere compresa l’esigenza di un alloggio”. Quindi per la prima sezione penale (sentenza numero 37787), l’ordinanza dell’amministratore della città è “una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste (…) e non è sufficiente l’indicazione di mere finalità di pubblico interesse”. Quindi visto che il fatto non sussiste, la Corte ha deciso di annullare la condanna. Quella dei senza tetto in Sicilia è proprio una vera piaga sociale: nel 2016, infatti, uno studio della Fisascat Cisl Palermo Trapani ha evidenziato che Palermo, subito dopo Milano e Roma, con il 5,7% di clochard, è il terzo comune d’Italia per numero di senza tetto. La causa di questo triste fenomeno sociale è sicuramente la crisi economica che ha causato la chiusura di più di tremila attività, tra il 2014 e il 2016.
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