Il “cigno nero” rappresentato dall’epidemia Covid-19 ha avuto un effetto collaterale positivo: quello di sdoganare tematiche fino ad oggi relegate al dibattito interno a nicchie di appassionati. Una delle questioni riscoperte è quella della moneta e, in particolare, della cosiddetta “moneta di Stato”. Peraltro, ritornata di attualità con la possibilità della cessione e monetizzazione di alcuni crediti di imposta così come previsto dal Decreto Rilancio in corso di approvazione.
Recentemente, persino il Vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, ha dato il proprio avallo all’idea di stampare “Stato-note”. Ora, la questione va affrontata sotto un duplice profilo: giuridico ed economico. Dobbiamo chiederci in primo luogo se, in base alla normativa (anche europea) vigente, le Stato-note siano ammissibili. In secondo luogo, dobbiamo domandarci quali potrebbero essere le ricadute (benefiche?) sul piano della economia reale. Partiamo dal primo punto e da una elementare constatazione.
L’Italia, entrando nell’Unione europea, non ha affatto ceduto la propria sovranità monetaria, benché ne abbia fortemente compromesso l’esercizio. Del resto, una cessione sarebbe stata costituzionalmente inammissibile ai sensi dell’articolo 11 della Suprema Carta dove si consentono “limitazioni”, appunto, e non “cessioni” di sovranità. Se poi guardiamo ai trattati, scopriamo che l’articolo 3 del TUE (Maastricht) ha conferito alla UE la esclusiva competenza in materia di “politica monetaria”. La moneta la cui “governance” è attribuita alla UE (tramite la BCE), è ovviamente l’euro. Benissimo; ma cos’è l’euro? È una tipica moneta “banco-centrica”, generata cioè da una Banca centrale con una logica di “partita doppia”. La BCE emette (o autorizza le banche centrali dei singoli paesi dell’eurozona ad emettere) euro solo inserendoli come passività nel proprio bilancio e collocando nell’attivo, in corrispondenza, degli asset che tipicamente (ma non solo) sono i titoli di stato dei paesi membri.
Veniamo adesso al concetto di “moneta a corso legale”. Sono considerate monete a corso legale solo le monete metalliche e cartacee di cui uno Stato impone per legge l’utilizzo nel proprio territorio. La moneta a corso legale è l’unica che i cittadini abbiano l’obbligo di accettare (e, quindi, la convenienza ad usare) per pagare qualsiasi prestazione, ivi comprese le tasse. Se leggiamo l’articolo 128, primo comma del TFUE (Lisbona) scopriamo che le “banconote” in euro sono le uniche “banconote” a corso legale ammesse nell’eurozona. Quanto alle monete metalliche, lo stesso articolo 128, secondo comma ne affida la creazione direttamente agli Stati, salvo nulla osta (quanto al volume di conio) da parte della stessa BCE.
Insomma, abbiamo la dimostrazione storica che la legge di autorizzazione all’emissione di biglietti di Stato (moneta emessa direttamente dallo Stato al di fuori della logica di partita doppia propria della moneta banco-centrica) ha “convissuto” per decenni con una Banca centrale (Bankitalia) titolare esclusiva della politica monetaria (proprio come la BCE). E ciò anche dopo la firma del trattato di Maastricht.
Sul piano squisitamente giuridico, invece, l’argomento decisivo è quello della gerarchia delle fonti. In Italia, al vertice della “piramide” delle norme troviamo la Costituzione. E l’articolo 117 assegna inequivocabilmente allo Stato la legislazione esclusiva in materia di “moneta”. Questa prerogativa venne esplicitata, attraverso una mirata modifica del succitato articolo 117, con la riforma del titolo V del 18 ottobre 2001 (legge costituzionale numero 3). La riforma intervenne a cavallo tra l’entrata in vigore dell’euro sui mercati finanziari (1° gennaio 1999) e l’inizio della sua circolazione nelle nostre tasche (1° gennaio 2002).
Quindi, in base a una elementare operazione di ermeneutica giuridica, significa che – anche in un contesto normativo come quello comunitario, cui l’Italia deve adeguarsi – la possibilità per lo Stato di emettere Stato-note è assolutamente integra. A maggior ragione ove si consideri che il TFUE venne approvato “dopo” la riforma del 2001, e cioè il 13 dicembre 2007, ed entrò in vigore il primo dicembre 2009.
Di più: secondo la giurisprudenza granitica del nostro Giudice delle Leggi (vale a dire, la Corte Costituzionale) il diritto europeo non può mai violare i “contro-limiti” invalicabili rappresentati dai principi inviolabili (artt. 1-12) e dai diritti fondamentali (artt. 13-54) della Suprema Carta, tra i quali non può non annoverarsi, per quanto anzidetto, la sovranità monetaria. La sentenza della Corte di Karlsruhe dovrebbe infondere il coraggio che manca. Quindi, la Repubblica italiana può emettere biglietti di Stato, anche a trattati vigenti.
Ovviamente le Stato-note dovrebbero circolare solo nel territorio italiano, ma se ne potrebbe incentivare l’impiego se lo Stato si impegnasse ad accettarle per il pagamento delle tasse. Un ultimo inciso. La moneta di Stato potrebbe essere “veicolata” anche per via elettronica in base all’art. 114 bis Testo Unico bancario licenziato con Decreto legislativo del primo settembre 1993, numero 385: “Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane”.
Quali potrebbero essere, a questo punto, le conseguenze economiche di una tale operazione? Il comunicato 83 emesso dal Tesoro lo scorso 23 aprile 2020 rileva come vi siano oltre dodici milioni di contribuenti che vantano crediti di imposta per “circa 9,9 miliardi di euro” sotto forma di Bonus Irpef cui si aggiungono circa 49,2 miliardi di “Totale IVA a credito”.
Una complessiva mole di quasi 60 miliardi di crediti verso l’erario che impiombano gli stati patrimoniali di imprese e contribuenti in un momento di accentuata scarsità di moneta. A ciò si aggiunga la previsione formulata dall’articolo 122 dell’ultimo travagliato Decreto Rilancio che mira ad introdurre “in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021” la cessione anche parziale dei crediti di imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 a banche ed intermediari finanziari.
Un grosso passo in avanti che tuttavia stride con l’irragionevole previsione che soltanto una parte dei crediti di imposta possano essere monetizzati. Una sperequazione manifestamente iniqua. L’emissione di circa 60 miliardi Stato-note da consegnare ai portatori di un credito di imposta è quindi cosa buona (per l’economia) e giusta (per i contribuenti).
Gli stessi irriducibili difensori della moneta unica devono accettare la necessità di una tale misura proprio come estremo tentativo di difendere l’attuale assetto monetario. Già nel 2013 Matthew Forstater – docente all’Università di Kansas City – partecipava ad un incontro pubblico avente ad oggetto la ricostruzione delle zone terremotate mediante una politica espansiva da attuarsi attraverso l’emissione di moneta destinata a ricostruire la città de l’Aquila. Oggi va ricostruito un Paese, altro che una città. “Non sono solo io col senno di poi ad evidenziare i difetti congeniti dell’euro” diceva Forstater, “ma vi sono un sacco di documenti scientifici in proposito. Già nel 1998 io mi ero soffermato su questi veri e propri problemi strutturali dell’architettura euro. Non perché io sono un genio. Sia chiaro. Ma in quanto la Teoria monetaria moderna ci dà gli strumenti per comprendere come funziona veramente la moneta ed i sistemi che ruotano attorno ad essa. L’euro non funziona e non poteva funzionare non perché ci fossero persone cattive al comando. La moneta unica è come il gold standard. Ovvero quel sistema in cui l’unica moneta è il metallo prezioso per eccellenza: l’oro. Finché le cose vanno bene nessun problema. Ma quando la situazione volge al peggio diventa un sistema non più sopportabile. Sostituisci l’oro con una moneta unica per tanti. Il risultato non cambia. È un problema che colpisce non solo l’Italia. Ma l’intera eurozona e di conseguenza tutto il mondo”.
Mai parole furono più profetiche. Del resto, l’architettura eurocentrica mette al centro della possibilità di spesa dello Stato – atto con cui la base monetaria viene immessa in circolo e quindi creata – la possibilità di raccogliere gettito tributario adeguato, con ciò preservando l’assurdo limite autoimposto dell’equilibrio di bilancio. Ma proprio ora che questi vincoli sono stati sospesi, in conseguenza all’esplosione dell’epidemia di COVID, giunge il momento di liberare il vero potenziale che lo Stato ha ancora a disposizione.
In che modo? Andando “creativamente” oltre i limiti del “novello oro” di questo sistema (rappresentato dal gettito di imposta) reso introvabile dall’arresto dell’economia reale. Lo si può fare proprio grazie all’emissione delle Stato-Note. Con ciò ulteriormente rispettando un altro principio fondante della nostra Costituzione che così recita, all’articolo 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Si badi bene: la norma non dice “coprire”, ma “concorrere”, con ciò ammettendo, anzi invocando, la necessità che lo Stato spenda più di quanto incassi anche con l’emissione diretta di moneta. Sia per mezzo di una sua banca centrale, sia direttamente attraverso le Stato-note. Tutte le volte in cui un qualsiasi gold standard è stato messo in piedi è poi dovuto irrimediabilmente crollare lasciando spazio a macerie, ma anche a straordinarie stagioni di crescita economica. È giunto il momento di picconarlo di nuovo. Ad maiora.
Francesco Carraro – Fabio Dragoni
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