E' arrivata una importante pronuncia della Corte di Giustizia europea in materia di orario di lavoro: “Il tempo di spostamento deve essere considerato come orario di lavoro”. Più precisamente, i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso e abituale hanno diritto a vedersi riconosciuto come orario di lavoro retribuito gli “spostamenti quotidiani dal proprio domicilio ai luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal datore di lavoro”.
Secondo la Corte, nel caso in questione, quello dei lavoratori che lavorano svolgendo una mansione per la quale sono abitualmente impegnati in spostamenti quotidiani, essendo i lavoratori sostanzialmente “a disposizione del datore di lavoro”, di fatto mettono le proprie energie lavorative a disposizione di quest’ultimo anche nei trasferimenti casa-lavoro, o per meglio dire, nei trasferimenti dalla propria abitazione al primo cliente (ad inizio giornata lavorativa) e dall’ultimo cliente al proprio domicilio (a fine giornata lavorativa).
Sono orario di lavoro gli spostamenti, chiarisce la Corte, solo nel caso in cui i clienti da raggiungere sono indicati dal datore di lavoro giorno per giorno. E pertanto in questo caso il datore di lavoro sottopone il lavoratore al proprio potere direttivo e di controllo.
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