sabato 20 aprile 2013

Delibera dell'Autorità Energia n. 135/2013/ID del 28 marzo 2013


DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013 135/2013/E/IDR

AVVIO DI  ISTRUTTORIA CONOSCITIVA IN MERITO ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
ACQUEDOTTO NEI COMUNI INTERESSATI DA  LIMITAZIONI ALL’USO DI ACQUE 
DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2013

VISTI:

• la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

• la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un “quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;

• la legge 5 gennaio 1994 n. 36;

• la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione  delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;


• il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, recante “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”,  come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 (di seguito: d.lgs. 31/01);

• il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo;

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;

• il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208,  come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di seguito: decreto legge 208/08), recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente” e, in particolare, l’art.8-sexies;

• la legge 18 giugno 2009 n. 69;

• il decreto  legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l’articolo 10, commi 14 e 15;

• il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214  (di seguito: decreto legge 201/11)  e, in particolare, l’articolo 21;

• il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto legge 1/12) e, in particolare, l’articolo 8;


• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, titolato 
“Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 
novembre 1995, n. 481” (di seguito: d.P.R. 244/01);



• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 
29 dicembre 2011, GOP 63/11;



• la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR (di seguito: 
deliberazione 74/2012/R/IDR);



• la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas” (di seguito: deliberazione 109/2012/A);



• la deliberazione 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei 
contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio 
idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr 
e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);



• la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante 
“Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio 
(MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”, come 
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 
585/2012/R/idr);



• la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/r/idr, recante 
“Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) 
per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013  – Modifiche e 
integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr”.




CONSIDERATO CHE:

• con l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 sono state trasferite 
all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando 
che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità 
stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;



• ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95 l’Autorità 
controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di 
acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i 
casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei 

confronti dell’utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole 
contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel 
regolamento di servizio, nel contratto di programma, o in violazione di livelli 
specifici o generali di qualità del servizio;



• l’articolo 2, comma 12, lettera  m), della legge 481/95 prevede che l’Autorità 
valuti reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, 
singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte 
dei soggetti esercenti il sevizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove 
opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi; 



• l’articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che le funzioni di 
regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità sono da essa 
esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni 
stabiliti dalla legge 481/95 ed enuncia le finalità che la regolazione del servizio 
idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, 
compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di 
depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito complessivamente indicato 
come: SII) deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli 



utenti; 

• l’articolo 3, comma 1, del citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente 
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex 
lege all'Autorità specificando che, tra l’altro, l’Autorità: 




- “a) definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico 
integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi 
i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad 
usi misti civili e industriali, per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di 


erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premialità e penalità […];

- c) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, 
secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 12, lettera m) della legge n. 
481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore 
degli utenti stessi”.





CONSIDERATO CHE:

• l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato, sul  proprio sito internet, una 
Informativa su provvedimenti di limitazioni dell’uso delle acque destinate a 
consumo umano con contenuto di arsenico e fluoro non conformi ai requisiti del 
d.lgs. 31/01 e s.m.i. nei territori interessati da deroghe dopo la scadenza dei 



provvedimenti in deroga (31 dicembre 2012);

• sono pervenute all’Autorità istanze di utenti finali, facenti riferimento alle 
ordinanze sindacali emanate in alcuni Comuni del Lazio che ordinano limitazioni 
all’utilizzo dell’acqua erogata tramite pubblico acquedotto, vietando, in 
particolare, gli usi contemplati all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 31/01;





• con dette istanze gli utenti richiedono, ai propri Comuni, congrue riduzioni della 
tariffa relativa al servizio acquedotto e all’Autorità di prevedere, per il futuro, nei 
meccanismi di determinazione della tariffa, automatiche riduzioni del costo del 
servizio in caso di emissione di ordinanze che rendano il servizio stesso non 
conforme ai parametri di potabilità;





• è pervenuta, altresì, la segnalazione del Garante Regionale del Servizio Idrico 
Integrato della Regione Lazio, avente ad oggetto la medesima tematica della 
tariffa applicabile  nei  Comuni ove vigono ordinanze di non potabilità per 
concentrazione di arsenico superiore ai limiti consentiti;





• con sentenza del 20 gennaio 2012, 664/2012, il Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio si è pronunciato sui ricorsi, presentati da utenti finali e 
loro Associazioni rappresentative, per l’annullamento delle ordinanze con cui i 
Sindaci di numerosi  Comuni avevano ordinato la non potabilità  e l’inibizione 



dell’uso delle acque destinate al consumo umano fino al ripristino della 
potabilità, nella parte in cui hanno omesso di prevedere la riduzione delle tariffe 
per il consumo dell’acqua potabile, nonché per il risarcimento del danno arrecato 
ai ricorrenti, da valutare in via equitativa in relazione alla mancata riduzione 
delle tariffe, alle spese vive sostenute, al danno biologico e morale; e che tali 
ricorsi sono stati presentati contro il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, il Ministero della Salute, la Regione Lazio, la Regione 
Toscana e alcuni Comuni;







• il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza di cui al 
precedente alinea,  (al riguardo, va segnalato, che, su appello dei  Ministeri 
interessati, il Consiglio di Stato ha disposto la trattazione del merito, 
sospendendo nel frattempo l’esecuzione della sentenza):






- non ha accolto le domande relative all’annullamento delle ordinanze nella 
parte in cui hanno omesso di prevedere la riduzione delle tariffe per il 
consumo dell’acqua potabile e la richiesta di ordinare alle Amministrazioni 
coinvolte l’adozione delle necessarie misure di salvaguardia degli utenti, 




affermando, tra l’altro, che  i poteri d’urgenza attivati dai Comuni con le 
ordinanze impugnate non potevano estendersi a previsioni tariffarie, tanto più 
che la definizione delle tariffe, alla stregua delle disposizioni applicabili, è di 
esclusiva competenza dell’Autorità d’Ambito;






- ha preso incidentalmente atto che “sotto il profilo della legittimità, il decreto 
ministeriale n. 243 del  1 agosto 1996, ormai in via di superamento alla 
stregua della sopravvenuta normativa, essendo stato emanato in attuazione 
dell’articolo 13 della legge 36/1994 (e poi richiamato dall’articolo 170, 




comma 3, lettera l), del d.lgs. 152/2006), palesava prima facie la propria 
illegittimità sul punto, per l’insanabile contrasto con la norma di cui all’art. 
13 della stessa legge n. 36/1994, che invece prevedeva che la tariffa fosse 
determinata “tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio 




fornito”, oltreché “delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei 
costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del 
capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo 
che fosse assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 




esercizio” (disposizione ripresa in maniera pressoché integrale dall’art. 154 
del D. Lgs. 152/2006), comprendendo la “qualità della risorsa idrica” e la 
“qualità del servizio fornito” fra i parametri da utilizzare”;






- ha condannato il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, in solido tra loro, al risarcimento del danno 
non patrimoniale causato ai singoli ricorrenti;






• alcuni Associazioni rappresentative di consumatori e utenti hanno preannunciato 
ulteriori azioni  relativamente alle ordinanze di non potabilità emanate  dai 
rispettivi Sindaci.



CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:









• ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 31/01, compete alle Regioni e alle 
Province autonome, tra l’altro:








- la previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico 
di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti 
dall’allegato 1 del medesimo decreto legislativo, per la quantità ed il periodo 
minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;







- l’esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali 
competenti nell’adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute 
umana nel settore dell’approvvigionamento idrico-potabile;








• l’articolo 8, del decreto legge 1/12 stabilisce che le carte di servizio, nel definire 
gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali o di 
un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di impresa o per l'esercizio 
di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo 






specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei 
confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura; e che al fine di tutelare i 
diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la 
qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, le Autorità 






indipendenti di regolazione definiscono tali specifici diritti.

RITENUTO CHE:

• trattare il diritto alla salubrità dell’acqua in termini di impatto tariffario rivesta 
qualche criticità, quando piuttosto  il tema sembra riconducibile a meccanismi 
collegati alla qualità del servizio; e che in tale prospettiva  debbano essere 
individuate e valutate le responsabilità con riferimento agli impegni previsti dalle 
Carte di servizio ovvero dalla pianificazione ed esecuzione degli investimenti 
necessari alla risoluzione del problema;








• pur in presenza di un quadro regolatorio ancora da definire in alcune sue 
componenti, sia comunque opportuno attivare le iniziative inerenti alla tutela dei 
diritti degli utenti, tramite l’esercizio delle funzioni e dei poteri che la normativa 
vigente assegna, sul punto, all’Autorità;








• conseguentemente, sia utile avviare un’istruttoria conoscitiva, al fine di acquisire 
elementi utili a:









a) valutare le ricadute,  in termini tariffari, delle ordinanze di non potabilità 
sugli utenti finali del SII coinvolti;









b) individuare eventuali misure di compensazione ai medesimi utenti, legate 
alla distribuzione di acqua non idonea agli usi potabili;









c) verificare l’adozione, da parte dei gestori, di tutte le misure e gli interventi 
di loro competenza volti a garantire un  adeguato servizio sostitutivo della 
fornitura di acqua potabile, nel rispetto delle prescrizioni delle rispettive 
Regioni e Province autonome, e a ricondurre le concentrazioni di arsenico 






e/o fluoro entro i valori previsti dalla normativa vigente 


DELIBERA











1. di avviare un’istruttoria conoscitiva in merito all’erogazione del servizio 
acquedotto nei Comuni  interessati da limitazioni all’uso di acque destinate al 
consumo umano con contenuti di arsenico e fluoro non conformi ai requisiti del 
d.lgs. 31/01, finalizzata ad acquisire elementi utili a:










a) valutare le ricadute, in termini tariffari, delle ordinanze di non potabilità 
sugli utenti finali del SII coinvolti;











b) individuare eventuali misure di compensazione ai medesimi utenti, legate  
alla distribuzione di acqua non idonea agli usi potabili;











c) verificare l’adozione, da parte dei gestori, di tutte le misure e gli interventi 
di loro competenza, volti a garantire un adeguato servizio sostitutivo della 
fornitura di acqua potabile nel rispetto delle prescrizioni delle rispettive 
Regioni e Province autonome, e a ricondurre le concentrazioni di arsenico 
e/o fluoro entro i valori previsti dalla normativa vigente; 












2. di individuare il responsabile dell’istruttoria nel Capo  dell’Ufficio Speciale 
Tariffe e Qualità Servizi Idrici, conferendo, al medesimo, mandato per 
l’acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, nonché 
per l’organizzazione degli incontri ritenuti necessari in relazione alle esigenze di 
conduzione e sviluppo dell’istruttoria conoscitiva di cui alla presente 
deliberazione;











3. di prevedere che l’istruttoria conoscitiva, di cui al punto 1 sia coordinata con le 
informazioni disponibili e le procedure avviate dalle altre Amministrazioni 
competenti;











4. di prevedere che l’istruttoria conoscitiva, di cui al punto 1 venga conclusa entro 
180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; 

5. di prevedere che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento 
possano accedere agli atti del procedimento presso i locali dell’Ufficio Speciale
Tariffe e Qualità Servizi Idrici;











6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o 
memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle 
informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta 
di cui all’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01, contestualmente alla 
produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di 








audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;

7. di pubblicare il presente provvedimento  sul sito internet dell’Autorità 

www.autorita.energia.it.

28 marzo 2013 IL PRESIDENTE

  Guido Bortoni









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