Area pro labour Giuristi per il lavoro Alberto Piccinini *
Lei è chiamato nei prossimi giorni a esercitare la Sua funzione, prevista all’articolo 87 della Costituzione, di promulgare le leggi,
e in particolare di controfirmare la legge di conversione del
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Questo con il possibile esercizio,
tuttavia, della facoltà, prevista dallo articolo 74 Cost., di chiedere
alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione. È tale facoltà che le chiediamo di esercitare, considerando:
– che con Suo decreto del 15 marzo 2017, sono stati convocati i comizi elettorali
per domenica 28 maggio 2017, al fine di consentire l’espletamento del
referendum volto all'”abrogazione delle disposizioni sul lavoro
accessorio (voucher)”; referendum poi non svoltosi
perché tali disposizioni sono state integralmente abrogate con la legge
20.4.17 n. 49, cosicché l’Ufficio centrale per il Referendum della Corte
di Cassazione, dopo avere – con ordinanza del 21 aprile 2017 – sospeso
le operazioni referendarie con l’esplicita motivazione che l’abrogazione
era avvenuta “senza il corredo di altra disciplina delle stesse materie” il 27.4.17, ha stabilito che il referendum non doveva avere più corso, per essere intervenuta “l’abrogazione secca di tutte le disposizioni fatte oggetto” del quesito referendario;
– che in
seguito, ed esattamente tre giorni dopo la data in cui si sarebbe dovuto
celebrare il referendum, (ricorrendo a uno strumento di per sé di assai
dubbia legittimità, e cioè a mezzo di un emendamento al decreto 50,
vertente su tutt’altra materia), la maggioranza ha provveduto a reintrodurre alla Camera la “Disciplina delle prestazioni occasionali”, poi approvata anche dal Senato.
Non è questa la sede per illustrare il nostro pensiero riguardo al contenuto della nuova normativa,
né per stabilire se vi sia o no discontinuità tra essa e quella appena
abrogata, e quindi se sia stato o no corretto il parere favorevole
all’emendamento dato dal governo, con successiva richiesta del voto di
fiducia.
Infatti, tale ultima
valutazione non va fatta né dal governo, né dal Parlamento e neppure da
Lei nel Suo ruolo di capo dello Stato e garante della Costituzione. Ciò
in quanto la Corte Costituzionale – ben consapevole del rischio che una
futura maggioranza parlamentare, infedele ai valori costituzionali
potrebbe boicottare e inibire il potere popolare di vaglio sul suo operato proprio con la modifica strumentale delle norme sottoposte a referendum – ha chiarito, con la sentenza n. 68 del 1978, che compete alla Corte di Cassazione la valutazione su eventuali tratti di discontinuità
e ha stabilito che “se l’abrogazione degli atti o delle singole
disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra
disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi
ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti
normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative”.
Ebbene, quanto avvenuto (la sostituzione della normativa sui voucher nei modi e nei tempi predetti, senza sottoporre all’Ufficio centrale per il referendum
la nuova disciplina alternativa) ha impedito alla Suprema Corte di
Cassazione di verificare l’identità dei “principi ispiratori” e “i
contenuti normativi essenziali” tra le due normative. Proponendo – e facendo poi approvare – la nuova regolamentazione non appena sventato il pericolo del referendum si è realizzato un meschino escamotage che sovverte l’ordinato esercizio dei poteri della magistratura e del legislatore, con palese violazione dei principi dettati dalla Corte Costituzionale
con la citata sentenza n. 68/78. L’offesa alla sovranità popolare
(oltretutto da parte di un Parlamento eletto in base ad una legge
dichiarata anticostituzionale) è macroscopica.
Per questo, Le chiediamo di non promulgare la legge di conversione del dl n. 50/17, ponendo il Parlamento davanti alla sua responsabilità, pena una lesione gravissima all’art. 75 della Carta Costituzionale e all’istituto referendario.
Con piena fiducia.
Bologna, 15 giugno 2017
*Presidente di Comma2-Lavoro è dignità, una
neo-costituita associazione aperta a tutti coloro (non solo avvocati)
che abbiano fatto una chiara scelta di campo dalla parte dei lavoratori.
Hanno aderito, ad oggi, docenti, giornalisti, magistrati in pensione,
sociologi, psicologi e persino un frate, che hanno voluto testimoniare
di avere a cuore l’attuazione della Costituzione – e in particolare del
secondo comma dell’articolo 3, da cui prende il nome – contrastando la
riduzione delle tutele che ha caratterizzato la legislazione del lavoro
degli ultimi 15-20 anni.
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