Questa ennesima modifica al Cad - dettata dall'esigenza di armonizzare i suoi articoli con il regolamento europeo del 23 luglio 2014, n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno - poteva essere l'occasione giusta per garantire sintesi, attenzione e rigore al testo che dovrebbe essere il timone dell'azione digitale per le pubbliche amministrazioni (e i soggetti privati). Invece ha finito per non essere né un semplice piccolo "ritocco" limitato ai punti sfiorati dal regolamento europeo sulla privacy, né un'azione di sintesi e riordino ma una profonda e invasiva riverniciatura con la quale si è cercato di ricollocare il testo nelle nuove strategie (tutte a brevissimo termine, ammesso che ci siano) che questo governo si è dato.
Abbandonato il folle innamoramento nei confronti della Pec (e messa in soffitta la Cec Pac), ora si punta tutto su Spid (a proposito, il digitale è pieno zeppo di acronimi incomprensibili ai più), si modifica il verso di molti commi e articoli, si dichiara che tutto è per l'ennesima volta cambiato (ma stavolta davvero per il verso giusto!), si aggiusta qualcosa che prima non andava solo per commettere nuovi errori e generare così ennesime difficoltà interpretative per chi poi quelle norme le dovrebbe applicare e trasformare in reali vantaggi per il cittadino. Del resto la fretta è cattiva consigliera - e qui di fretta ce n'è stata tanta, purtroppo - e la confusione normativa e interpretativa è il miglior modo per rendere inapplicabile una riforma (pur animata da buoni propositi).
E fretta e confusione devono essercene state abbastanza se ad agosto un parere di una Commissione parlamentare (che per il resto aveva svolto un ottimo lavoro, aprendosi al confronto con stakeholder e associazioni di categoria) ha chiesto al governo di sospendere a tempo indeterminato - e difficilmente determinabile - regole tecniche piuttosto importanti (Dpcm 13 novembre 2014) nel segnare l'epocale passo dalla vecchia carta ai bit. Quelle regole non erano puramente accessorie, contenevano bensì gli ingredienti indispensabili da utilizzare nella formazione dei documenti informatici (e nella produzione dei loro duplicati e copie), ovvero i presupposti fondamentali per poter procedere oltre con il processo di digitalizzazione. Considerata l'assurdità della richiesta, il governo ha provato, facendo salti mortali, ad aggiustare il tiro, proponendo non una aperta marcia indietro, ma una parziale sospensione a breve termine di parte delle regole tecniche e solo per chi se ne voglia avvalere.
Il testo con cui si annuncia tale sospensione è un capolavoro di raffinato equilibrismo e merita di essere riportato nella sua interezza: "Le regole tecniche vigenti nelle materie del codice dell'amministrazione digitale restano efficaci fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente".
Tutto chiaro, vero? Direi proprio di no. Non ci capisce con certezza cosa sia stato sospeso e soprattutto come si possano rispettare i dettami del Cad (tutti in vigore) se invece le regole sulla formazione del documento sono sospese (ma applicabili a piacere): è un controsenso, come dire che si sospende momentaneamente l'obbligo di rispettare alcuni segnali stradali, (i quali neppure sono individuati con precisione e restano comunque liberamente utilizzabili sulle singole strade) ma il codice della strada, badate bene, è ancora in vigore e va rispettato nella sua interezza.
Immaginate poi la reazione di sindaci, segretari generali e in genere amministratori locali e centrali davanti a questa sospensione: avranno pensato che tutta l'amministrazione digitale sia stata bloccata a data da destinarsi (quando ovviamente non è così) rendendo necessari chiarimenti, controrepliche, ripensamenti e deduzioni.
Sta di fatto però che il resto dei principi del Cad sono rimasti immutati (con le relative scadenze - già scadute - del passaggio dalla carta al bit), anzi, sono usciti addirittura rafforzati da questa ennesima riforma. Su tutti ne ricordo uno riportato all'art. 40: "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71". Entro quando le pubbliche amministrazioni devono formare i propri documenti con mezzi informatici? Entro ieri direi, perché avrebbero dovuto farlo già da un pezzo. E secondo quali regole devono formarli? Come quali? Quelle, sospese, no?
Questo è quello che accade, davanti al nostro sguardo impotente, all'Agenda Digitale italiana. Citando una famosa canzone dei Pink Floyd "the time is gone, the song is over, thought I'd something more".
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