lunedì 22 luglio 2013

La Corte di Strasburgo abolisce l’ergastolo


La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con un’importante sentenza depositata il 9 luglio scorso ha affermato il principio per cui l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l’impossibilità della scarcerazione è considerata un trattamento degradante ed inumano contro il prigioniero, con conseguente violazione dell’art. 3 della Cedu.
Secondo i giudici l’ergastolo per essere compatibile con il suddetto art. 3, deve contemplare sia la possibilità della scarcerazione, sia la possibilità di una revisione dopo alcuni anni (circa 25) di sconto della pena.
Senza dubbio si tratta di una pronuncia che afferma un fondamentale principio di civiltà, destinato ad incidere profondamente sul sistema punitivo interno: un essere umano non può condurre la sua intera esistenza recluso in pochi metri quadrati di spazio. E’ una condizione contrastante con il senso di dignità umana, un trattamento per l’appunto inumano.
Questa pronuncia può essere un momento di importante riflessione sull’opportunità e l’efficacia dell’ergastolo e, più in generale, della pena carceraria.

Il carcere a vita esprime un’idea sociologica e culturale del tutto anacronistica: l’idea che chi delinque, offendendo i valori socialmente rilevanti, è un rifiuto umano di cui sbarazzarsi, mediante la pena di morte o la reclusione in luoghi che tutto possono preservare tranne la dignità, come appunto il carcere. Ciò in quanto chi ha rotto il patto sociale una volta, molto probabilmente, anzi certamente lo farà di nuovo, se ne avrà la possibilità. Contro un essere irredimibile la società può solo difendersi, non dialogare o riappacificarsi.
E’ evidente come questo modo di ragionare è ormai incompatibile con i principi fondamentali su cui si regge la Costituzione italiana.
In quanto pena perpetua, l’ergastolo si configura come espressione di un radicalismo punitivo che esclude a priori la possibilità stessa della risocializzazione del reo, che invece dovrebbe essere scopo preminente della pena (art. 27 Cost). Infatti, una pena per definizione non temporanea assolve solo alla funzione di recidere il legame tra l’’individuo ed il mondo esterno, precludendo ontologicamente qualsiasi connotazione risocializzatrice. Difficilmente chi sa di dover passare il resto dei suoi giorni dentro una stanza potrà ripristinare la propria fiducia nei valori fondamentali della comunità sociale.
Inoltre la pena dell’ergastolo, proprio per la sua natura escludente, è assimilabile alla pena di morte: entrambe sono privazione di vita perché cancellazione di futuro. Entrambe, con la loro spietata esemplarità in nome di esigenze collettive di difesa sociale, strumentalizzano il condannato come mezzo per l’affermazione di obiettivi generali di intimidazione e deterrenza; con ciò contraddicendo il dettato costituzionale dove la persona umana è tutelata nella sua dignità individuale e garantita nello sviluppo della propria personalità in un’ottica di solidarietà (art. 2 e 3 Cost.).
La pronuncia della Corte di Strasburgo rende giustizia a tutto questo.
Più in generale è la centralità della pena detentiva che va rimeditata, proprio perché fondata sulla predetta idea di esclusione sociale del reo. D’altronde la compressione della libertà personale – bene così intimamente connesso alla natura umana – difficilmente riesce a coniugarsi con un percorso di dialogo tra il condannato e la società esterna. La pena detentiva deve essere utilizzata in casi estremamente eccezionali, specie se utilizzata in via preventiva, dovendosi favorire l’utilizzo di misure alternative alla detenzione, di forme di giustizia riparativa.
La sanzione penale deve offrire al reo la possibilità di orientare la propria esistenza nel senso del rispetto dei valori costituzionali, deve tendere a favorire un’effettiva integrazione del soggetto, da ottenersi tramite la realizzazione di un programma di (re)inserimento basato sul sostegno socio-culturale e sull’emancipazione individuale. Il puro e semplice internamento nella struttura carceraria non sembra adatto a tale scopo.
Il problema del sistema carcerario è questione importante, delicata, di cui l’opinione pubblica dovrebbe discutere di più. Tuttavia come già osservò Albert Camus «nella nostra civilissima società la gravità di un male è rivelata dalla reticenza con cui se ne parla», e quanto più lo si presenta come «una dolorosa necessità», tanto più si tende «a non parlarne, perché il fatto è sconveniente».
Superiamo le reticenze e iniziamo seriamente un dibattito sulla questione delle carceri.
Valerio Medaglia

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