giovedì 28 novembre 2013

Salta la seconda rata IMU, ma solo parzialmente


Per i Comuni che hanno deliberato per il 2013 aliquote superiori a quella standard, metà dell'importo spetta allo Stato e metà ai contribuenti

A pochi giorni dalla scadenza del 16 dicembre per pagare la seconda rata dell’IMU per il 2013, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno, il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri pomeriggio un decreto legge che incide pesantemente sull’adempimento. A dispetto di tante dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi, infatti, il testo del decreto approvato riserva sorprese (si veda “«Stop» alla seconda rata IMU rinviato e pagamento degli acconti al 10 dicembre” del 22 novembre 2013).
Non un’abolizione integrale della seconda rata dell’IMU per l’anno 2013 per le abitazioni principali, ma un’eliminazione soltanto parziale. In base al comunicato diffuso da Palazzo Chigi, infatti, il DL approvato abolisce la seconda rata dell’IMU 2013 sull’abitazione principale, eccetto i fabbricati di maggior pregio classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per quanto riguarda l’IMU “agricola” per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) relativamente ai terreni, è prevista l’esenzione totale dal pagamento della seconda rata.
In tal modo – prosegue il comunicato – lo Stato rinuncia a un gettito previsto di circa 2,15 miliardi, come confermato anche dal Ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni in conferenza stampa. Tale mancato gettito viene compensato con acconti e aumenti d’imposta a carico del settore finanziario e assicurativo:

- per 1,5 miliardi circa con aumento al 130% dell’acconto IRES e IRAP dovuto per l’anno d’imposta 2013 dalle società del settore finanziario e assicurativo (si veda “Proroga al 10 dicembre per gli acconti di tutti i soggetti IRES” di oggi). Per questi stessi soggetti l’aliquota IRES viene elevata per il solo anno d’imposta 2013 al 36%;
- per 650 milioni circa con anticipo a carico degli intermediari finanziari sulle ritenute relative al risparmio amministrato (conto titoli).
Ciò che “stona” rispetto alle dichiarazioni dei giorni scorsi è il passaggio del comunicato in cui si precisa che, “per quanto riguarda il gettito ulteriore atteso dai Comuni che hanno deliberato per l’anno 2013 aliquote superiori a quella standard, circa metà dell’importo viene ristorata dallo Stato; a fini perequativi l’altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014, alle stesse scadenze già programmate per altri tributi”. Tradotto in parole povere, tale disposizione starebbe a significare che, nel caso in cui i Comuni abbiano aumentato l’aliquota, la copertura della differenza sarebbe a carico per metà dello Stato e per la restante metà dai contribuenti.
Il comunicato, inoltre, confermerebbe le indiscrezioni secondo cui, per le fattispecie che potranno beneficiare dell’abolizione parziale della seconda rata IMU, dovrebbe esserci tempo fino al 16 gennaio 2014 per versare quanto dovuto (mediante modello F24 o bollettino postale).
Sempre stando alle indiscrezioni trapelate sul testo – lo ricordiamo – l’“abolizione parziale” della seconda rata IMU riguarderebbe, oltre all’abitazione principale e relative pertinenze:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR n. 616/1977 (es. ATER);
- l’ex casa coniugale assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
Inoltre, dovrebbero poter beneficiare della disposizione di favore gli immobili assimilati, ai fini dell’IMU, all’abitazione principale. In particolare, si tratta dell’equiparazione che può essere deliberata dai Comuni con riferimento:
- all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- all’unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

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