mercoledì 18 luglio 2012

Lavoro, parte la riforma In vigore il "nuovo" articolo 18

Da ieri è entrata in vigore la riforma del mercato del lavoro con una serie di nuove regole, a partire dalle modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che cancella il reintegro automatico in caso di licenziamento. Scatteranno così tante novità che investiranno tutto il mondo del lavoro. Anche se qualche modifica al pacchetto, messo a punto dopo una fase di elaborazione partita a inizio anno, arriverà con il decreto legge Sviluppo che inserisce novità sul fronte flessibilità in entrata e ammortizzatori sociali. Ecco, intanto, i principali aspetti della «riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», a cui d'ora in poi datori di lavoro e lavoratori dovranno fare riferimento per regolare i loro rapporti.

www.unita.it
1932 pausa prima del lavoro new york 640

Il testo approvato in via definitiva dal Parlamento il 28 giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio prevede:
- UN NUOVO ART.18. Arriva lo stop al reintegro automatico in caso di licenziamento illegittimo per motivi economici (rimane solo nel caso di manifesta insussistenza). Mentre è prevista un'indennità. Resta sempre nullo invece il licenziamento discriminatorio intimato, per esempio, per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale. Nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non anche della legge. La procedura di conciliazione non poù più essere bloccata da una malattia 'fittizià del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro.

- INTERVALLI PIÙ LUNGHI PER I CONTRATTI A TEMPO. Il primo rapporto di lavoro a termine che può essere stipulato anche senza la causale (i requisiti per i quali viene richiesto), dura al massimo 12 mesi e non è prorogabile. Le pause obbligatorie fra uno e l'altro salgono: devono passare 60 giorni per i rapporti fino a sei mesi e 90 per quelli di durata maggiore. Tuttavia l'emendamento di modifica inserito nel dl sviluppo riduce l'intervallo per i lavoratori stagionali.

- LA NASCITA DELL'ASPI. La nuova assicurazione sociale per l'impiego parte nel 2013 e sostituirà a regime, nel 2017, l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti. La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennità.L'aliquota sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Sarà possibile trasformare l'indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un'impresa. Perderà il sussidio chi dovesse rifiutare un impiego la cui retribuzione sia superiore almeno del 20% rispetto all'indennità percepita. L'entrata dell'Aspi però, secondo l'emendamento, dovrebbe essere mitigata dalla proroga a tutto il 2014 della mobilità con le attuali regole a beneficio degli ultracinquantenni del Centro Nord e per tutta la platea dei lavoratori del Sud. Inoltre le aziende in crisi dovrebbero potere usare la cassa integrazione fino al 2015.

- APPRENDISTATO COME PRINCIPALE CANALE DI ACCESSO AL LAVORO. Nelle intenzioni della riforma questo tipo di contratto diventa quello tipico e più classico per entrare nel mercato. Si ampliano le possibilità di utilizzo e il valori formativo. Ma allo stesso tempo arrivano norme più stringenti. In particolare la durata minima del contratto non può essere inferiore a sei mesi (ad eccezione delle attività stagionali).

- ARRIVANO DEI PALETTI PER LE COLLABORAZIONE. Diventa più stringente la definizione del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive e aumento dell'aliquota contributiva (ora al 27%) di un punto l'anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% previsto per il lavoro dipendente (ma l'emendamento al dl Sviluppo dovrebbe congelare l'adeguamento per il 2013). Lo stipendio minimo dei co.co.co dovrà poi fare riferimento ai contratti nazionali di lavoro.

- È CACCIA ALLE FALSE PARTITE IVA. Secondo la legge sono considerate vere quelle che hanno un reddito annuo lordo dai 18 mila euro in su. Può essere di otto mesi la durata massima delle collaborazioni, mentre il corrispettivo pagato non deve essere superiore all'80% di quello di dipendenti e co.co.co. Il lavoratore non vede inoltre avere una postazione 'fissà in azienda. Secondo le modifiche al dl sviluppo per la verifica dei criteri di veridicità delle partite Iva dovranno essere rispettati non più solo un anno ma due.

Nessun commento:

Posta un commento