venerdì 2 febbraio 2018

Ambiente e Clima. Dalle nuove norme Ue sull'economia circolare una svolta possibile sulla gestione dei rifiuti.

Sono ormai stati definiti - con l'accordo fra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo- i contenuti del pacchetto di nuove direttive europee in materia di rifiuti e di economia circolare che, dopo alcuni ulteriori passaggi formali, saranno pubblicate per il recepimento negli ordinamenti degli Stati europei.
 
 

Le novità - presentate in anteprima a un Convegno promosso a Roma dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per la prima iniziativa del suo 10°anniversario - sono numerose e tali da avviare una nuova fase di più ampia portata di quella che 20 anni fa segnò nella gestione dei rifiuti il passaggio dalla priorità della discarica a quella del riciclo.
Mi limito a segnalarne due, fra quelle di maggior rilievo: l'aumento dei target di riciclo e il rafforzamento della responsabilità estesa dei produttori (Extended Producer Responsibility, EPR). I target di riciclo e di preparazione per il riutilizzo per i nostri rifiuti urbani dovranno aumentare dal 42% del 2016 (con il 52,5% di raccolta differenziata), al 55% nel 2025, al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035.
Per arrivare al 55% di riciclo dei rifiuti urbani entro il 2025, col nuovo metodo europeo di calcolo, dovremo portare le raccolte differenziate almeno al 65% : il livello già raggiunto in Italia del Nord ma che richiede grandi sforzi in Regioni dove siamo in forte ritardo. La Sicilia è, infatti, ancora al 15% di raccolta differenziata, il Molise al 28%, la Calabria al 33%, la Puglia al 34%, la Basilicata al 39%,il Lazio al 42% e la Liguria al 43%.

I sistemi per attuare la responsabilità dei produttori (EPR) dovranno assicurare il rispetto dei target di riciclo e il pagamento dei costi della gestione efficiente della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita e trattamento dei rifiuti che derivano dai loro prodotti e quelli dell'informazione, della raccolta e della comunicazione dei dati.
Per gli imballaggi dovranno coprire almeno l'80% di tali costi entro il 2025. Sono fatte salve, in attesa di ulteriori modifiche, le direttive vigenti che già regolano l'EPR per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per i veicoli a fine vita e per le batterie.
Per i rifiuti per i quali la responsabilità dei produttori non è regolata a livello europeo (PFU, oli minerali e vegetali etc.) decidono gli Stati nazionali, assicurando almeno il 50% di copertura dei costi. I sistemi di EPR dovranno modulare la copertura dei costi di gestione in base alla riparabilità, alla durabilità, alla riciclabilità e alla presenza di sostanze pericolose.
I criteri e i compiti così definiti a livello europeo consentono, fra l'altro, di evitare i rischi generati da un recente dibattito nazionale che assegnava, erroneamente, alla concorrenza fra i sistemi di EPR degli imballaggi il ruolo di criterio guida per il loro funzionamento, invece di quello della loro efficacia.
I sistemi di EPR in Italia hanno raggiunto risultati importanti che vanno mantenuti, evitando di compromettere attività ed esperienze positive di alcuni decenni. Le nuove norme europee, se ben applicate, possono consentire miglioramenti importanti e non obbligano a ridurre la diversità dei sistemi italiani di EPR ad un modello unico, ma potrebbero consentire di valorizzare i nostri punti di forza e di recuperare quelli di ritardo e di minore efficacia.

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