martedì 23 gennaio 2018

La società degli stagisti Riflessioni del collettivo universitario L.I.S.C. in seguito all'incontro con Rossana Cillo, curatrice di "Nuove frontiere della precarietà del lavoro. Stage, tirocini e lavoro degli studenti universitari" di Li.s.c. Venezia


 Stage
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Rossana Cillo, assegnista presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali di Ca’ Foscari di Venezia, ha curato il volume Nuove frontiere della precarietà del lavoro. Stage, tirocini e lavoro degli studenti universitari, pubblicato nella collana «Società e trasformazioni sociali» per Edizioni Ca’ Foscari. La raccolta (scaricabile gratuitamente qui) ospita undici contributi volti a fornire un quadro quanto più completo del “fenomeno stage”, delineandone i profili storici, sociali e politico-giuridici. Un tema d’interesse per il Collettivo universitario Li.S.C., che già in occasione del Career Day aveva contestato le politiche cafoscarine in materia di placement. L’ateneo veneziano prevede infatti uno stage curricolare obbligatorio (150 ore) e a tal proposito ha stipulato una serie di convenzioni con enti e aziende in tutto il mondo, che inseriscono la loro “proposta di contratto” direttamente sul sito www.unive.it. La maggior parte di queste non prevedono alcuna retribuzione, né un rimborso spese. Li.S.C. ha ospitato, in un incontro pubblico svoltosi lo scorso 13 dicembre, la dottoressa Cillo e discusso con lei di alcune implicazioni economiche e sociali del fenomeno stagistico, da cui sono scaturite le riflessioni che seguono.


Nel 2011 un saggio di Guy Standing[1] analizzava la nascita di una nuova classe sociale, il precariato, non più vincolata a un regime lavorativo codificato e scandito dal tempo di produzione, come invece il proletariato. Una conclusione ben diversa dalle premesse di questo libro, che si apre puntualizzando come «nel contesto dell’economia di mercato capitalistica, la precarietà del lavoro è un dato strutturale, costitutivo dei rapporti di lavoro». Pure ammettendo, come vorrebbe Standing, una relativa stabilità nella regolamentazione delle relazioni professionali - o di sfruttamento[2] -, occorre tenere a mente i limiti temporali entro cui questa va ascritta, che non consentono di superare il secolo. Prima che l’ossatura garantista dei vari statuti ne mimetizzasse la forma, la coppia concettuale capitalismo/precarietà era già stata individuata nella narrazione teorica marxiana come costitutiva di nuove forme di lavoro salariato. Il proletario di ogni epoca, soggettivamente capace di produrre ma, poiché privo di mezzi di produzione, oggettivamente incapace di farlo, risulta in quanto merce subordinato alle fluttuazioni perpetue del capitale, alle sue crisi e alla concorrenza che ne deriva. I primi effetti di questa subordinazione sono l’incertezza, l’imprevedibilità del proprio futuro e delle proprie condizioni: gli stessi, in effetti, che subisce il precario.
Se appare quindi superfluo aggiornare la grammatica sociologica, occorre necessariamente ripensare alle categorie cui siamo stati abituati negli ultimi settant’anni per intuire quanto il rischio di un’omologazione verso il basso sia vivo e potenzialmente drammatico.
Grazie all’attuazione delle teorie friedmaniane da parte dei Chicago Boys, il Cile di Pinochet può essere considerato il primo Paese ad adattare l’assetto del lavoro alle politiche neoliberiste[3]. L’esperienza dovette galvanizzare le democrazie anglosassoni che, nelle figure di madame Thatcher e monsieur Reagan, ne danno ancor più vasta applicazione. L’adeguamento delle politiche occupazionali alle esigenze neoliberiste richiedeva una revisione del sistema formativo, che ha avuto una sua più completa espressione nel Job Training Partnership Act voluto nel 1982 da Reagan. Già Johnson in verità, con l’Economic Opportunity Act (1964), aveva varato e finanziato una serie di “work-based learning programs” individuando nel sistema educativo, reo di isolare gli studenti dal mondo del lavoro, un ostacolo alla transizione all’età adulta. Ma è stato solo con le riforme degli anni Ottanta che questi programmi sono entrati in vigore nelle scuole medie superiori, introducendo lo stage per gli studenti che non intendessero proseguire negli studi come soluzione al calo di occupazione che aveva colpito gli Stati Uniti. Il processo è arrivato a completamento nel 1994 con lo School-to-work Opportunities Act di Clinton, grazie al quale i tirocini sono stati estesi anche ai college e alle università come elemento strutturale del percorso formativo.
In Italia, l’«alternanza tra studio e lavoro» finalizzata all’agevolazione delle «scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro» viene introdotta dal pacchetto Treu (l.n. 196/1997, art. 18), che, nel mettere complessivamente in discussione il patto sociale novecentesco dal punto di vista dei contratti lavorativi, definisce chiaramente le «iniziative di tirocini pratici» come «rapporti non costituenti rapporti di lavoro». Alla stregua delle tendenze d’oltreoceano, formazione e occupazione sono state legislativamente sottomesse alle logiche di mercato subendo riforme che ne incrementassero produttività e profittabilità grazie a una maggiore flessibilità nel mercato delle assunzioni. Si pensi in tal senso al percorso che va dalla riforma Berlinguer (l.n. 30/2000) alla “Buona Scuola” renziana (l.n. 107/2015), con l’allargamento degli strati di popolazione interessati a questi “innovativi” metodi formativi.
Una seria spinta all’istituzionalizzazione degli stage come forma di contratto di lavoro è stata data in Europa dalla crisi finanziaria del 2007 e dal conseguente crollo dell’occupazione. In Italia si conta che la popolazione giovanile tra i 15 e i 24 anni sia passata da un tasso di disoccupazione del 24,1% nel 2005 a uno del 37,3% nel 2017 (fonte: ISTAT), e che i NEET (Youth Neither in Employment nor in Education and Training) siano passati tra il 2005 e il 2015 dal 17,1% al 21,4% (fonte: Eurostat, LFS). Tendenze fin da subito preoccupanti, cui era possibile reagire - chiediamo perdono per l’eccessiva semplificazione - investendo su due fattori: sull’occupazione o sull’occupabilità. Sostanzialmente, si trattava di scegliere tra un modello keynesiano, che prevedeva politiche statali a sostegno dell’accumulazione mediante interventi che mirassero al conseguimento della piena occupazione, e uno spiccatamente neoliberista, affezionato ai concetti di competitività e responsabilità individuale.
Si è scelta l’employability, il novero di capacità trasversali, di soft skills ancora potenzialmente perfettibili, o almeno modulabili su un modello di impiegato al passo con le esigenze di un mercato sempre meno regolamentato. Esigenze tracciate nel vademecum che ha ispirato queste politiche, il Libro Bianco della Commissione Europea, Crescita, competitività e occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo steso nel 1993: «per agevolare l’occupazione dei giovani, viene suggerito d’introdurre una maggiore flessibilità in materia di salario minimo, oneri sociali ridotti o altri termini contrattuali, per esempio prevedendo modalità elastiche di apprendistato, di formazione o di tirocini».
Il trait d’union tra i “giovani” e la loro “occupazione” è stato naturalmente individuato nella formazione, cui è demandato il compito di educare i giovani all'accettazione del lavoro gratuito, allo status di lavoratore non-lavoratore, alla contraddizione dell’iper-specializzazione a fronte di mansioni dequalificate.
Ad oggi non esistono banche dati esaustive che forniscano numeri attendibili - sia mai se ne deducesse la plateale inadeguatezza! -, ma gli studi incrociati raccolti nel volume curato dalla prof.ssa Cillo stimano che in Italia nel 2015 circa un milione di giovani abbia svolto almeno uno stage, e che solo l’11,9% di questi abbia effettivamente trovato impiego presso l’azienda tutor (fonte: Unioncamere 2015). Il tasso poi d’occupazione tra quanti precedentemente impiegati in attività di tirocinio e quanti invece senza esperienza mostra uno scarto risibile, a dimostrazione della sostanziale inefficacia dell’apprendistato: il 37% a fronte del 35% (fonte: NACE). Da puntualizzare poi che, in caso di ente pubblico, la possibilità di assunzione è nulla: il blocco del turn-over e l’accessibilità solo tramite concorso impedisce a qualunque stagista di ottenere un posto di lavoro al termine del periodo concordato, destinato a rimanere nulla più di una compassionevole voce curricolare.
I dati sono sensibilmente orientati verso un sostanziale fallimento del fenomeno stagistico. Eppure, ad oggi, nessun governo europeo sembra intenzionato a un’inversione di rotta riconoscendo la scarsa lungimiranza del provvedimento. Cui prodest, quindi?
Forse occorre specificare alcune caratteristiche dei contratti da stagisti. Stante la grammatica nebulosa che avvolge i termini “stage”, “tirocinio” e “apprendistato”, grosso modo si può definire il primo come un periodo di formazione in un determinato ambito lavorativo, che può essere curricolare, e quindi obbligatorio, o extracurricolare, e dunque su base volontaria. In base al d.m. n. 142/1998 (sostanzialmente inalterato per quanto riguarda le seguenti specifiche), lo stage, non costitutivo di un rapporto di lavoro, è accessibile a chiunque, senza discriminazione d’età o di titoli. Altresì, non viene previsto un obbligo di rimborso, eccezion fatta per i Tirocini formativi e di orientamento introdotti dalla l. n. 92/2012 (della durata massima di sei mesi e riservati a quanti abbiano ottenuto un titolo di studio da non oltre dodici mesi) per i quali le Regioni devono stabilire una «congrua indennità».
Nella semantica legislativa, il confine tra “stage” e “apprendistato” è stato tracciato solo nella forma, non nella sostanza. Discorso leggermente diverso per i termini “tirocinio/praticantato”, riferiti alle esperienze lavorative ritenute imprescindibili all’interno di alcuni percorsi professionali (si pensi all’avvocatura o alla medicina), per i quali non è comunque prevista una retribuzione. Nei fatti, tutte queste pratiche sono finalizzate ad acquisire abilità specifiche e competenze generiche, ma dei tre solo l’apprendistato è obbligatoriamente retribuito. Non essendoci però alcuna prerogativa che lo pertenga esclusivamente, non sorprende che il “contratto” più diffuso non sia quest’ultimo, bensì lo stage. Non retribuito.
Lo stage non è un rapporto lavorativo, quindi non ha diritto a un salario né a tutele contrattuali. Lo stage non ha né salario né tutele contrattuali, quindi non è un rapporto lavorativo. Come un uroboro eterodiretto, la normalizzazione del lavoro non pagato a uso e consumo di élite ristrette consente il drastico abbattimento dei costi del lavoro stesso, mentre l’istituzionalizzazione del lavoro non-lavoro permette di ovviare alle tediose garanzie contrattuali in materia di malattie, contributi etc. C’è di più: la legislazione in materia non pone limiti anagrafici legati alla figura dello stagista, per cui il fenomeno, che inizialmente interessava soprattutto neodiplomati, studenti universitari e neolaureati sta trovando applicazione in tutte le età, con il 12% degli stagisti tra gli over-35 (fonte: Ministero del Lavoro, Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2017).
La caratteristica più diabolica dello stage è la sua pervasività: dall’Alternanza scuola-lavoro alla competitività della forza-lavoro sottopagata, il nuovo dispositivo occupazionale è in grado di influire sensibilmente sull’assetto di un’intera società. L’istituzionalizzazione della precarietà ha assunto facies via via più umilianti, come i voucher e i co.co.pro., fino alla deregulation della gig economy, abituando il mercato a una gestione just-in-time anche delle risorse umane. Il passo ad aberrazioni come i mini-job tedeschi è stato breve, così come la trasformazione delle politiche di welfare in workfare  attraverso il ricorso al lavoro gratuito come misura contro la povertà, nel solco peraltro della subordinazione del reddito al lavoro. “The Guardian”, ad esempio, ha svelato in un articolo del 2011 la pratica britannica di vincolare l’accesso al sussidio di disoccupazione all’accettazione di un periodo di lavoro gratuito presso grandi multinazionali come Tesco o Poundland[4], mentre in Italia per accedere alle misure di contrasto alla povertà occorre accettare qualsiasi proposta di impiego, ivi compreso quello gratuito. Programmi sussidiari poi come Garanzia Giovani consentono alle aziende l’assunzione di personale a costo zero, dacché i rimborsi sono onere statale. Per non parlare del ricatto del “lavoro volontario” imposto a migliaia di richiedenti asilo: protezione internazionale in cambio di prestazioni lavorative. Queste misure, tese all’aumento dei tassi di occupazione, si mostrano sostanzialmente fallimentari: su suolo italiano, a ridimensionare l’ottimismo per i 345mila nuovi posti di lavoro creati nel 2017, intervengono due tendenze. Da un lato infatti la crescita di lavoratori dipendenti è legata quasi esclusivamente a contratti a termine (450mila sui 497mila registrati da novembre 2016 a novembre 2017), dall’altro le figure richieste rientrano in settori a basso grado di qualifiche (fonte: ISTAT)[5].
L’iniezione su mercato di una formula che consenta una costante disponibilità di manodopera gratuita (o tutt’al più sottopagata) spinge inevitabilmente all’adeguamento, quando non alla sostituzione, dei contratti preesistenti, oltre che alla svalutazione dei dipendenti fidelizzati e alla dequalificazione delle mansioni. Per citare un solo esempio, a Venezia, i 450 dipendenti dei Musei Civici rischiano il licenziamento per il passaggio dell’appalto da Cns alla cordata di Opera Opifici Fiorentini Spa, la cui offerta economica risultava più vantaggiosa. Un’appetibilità costruita sulle solide certezze del tirocinio: tra gli stage promossi da Ca’ Foscari per i suoi studenti fanno ora infatti capolino posizioni aperte proprio per la Fondazione.
A monte, perché folte schiere di giovani (e meno giovani) siano disposte a lavorare gratuitamente o quasi, dimentiche di qualsiasi rivendicazione, occorre da un lato che siano state educate al nuovo altare del lavoro precario, possibilmente il più precocemente possibile, come suggerisce il «nuovo format di apprendimento dinamico e attivo» previsto dal ministro Giannini, dall’altro che abbiano un fine, un movente: una promessa[6].
Lungi dall'assolvere una funzione pedagogica critica, il progetto educativo assume i tratti di un dispositivo di assoggettamento entro cui operano tendenze contraddittorie, che contribuiscono ad alienare l’individuo, nella fattispecie lo studente[7]. Questo da un lato viene ascritto entro un paradigma normativo e burocratico rigido e cavilloso, che prescrive norme di comportamento e stechiometrici parametri valutativi come i CFU, dall’altro è invece spinto a entrare nello schizofrenico mondo delle “opportunità”, del lifewide education. La quantificazione del tempo necessario a ultimare gli studi trova il suo riflesso nel lifelong education, contribuendo alla deformazione dello specchio temporale già operata dall’autonomizzazione delle professioni. Soprattutto il lavoro estetico infatti non può più far ricorso al tempo come unità di misura né del proprio sforzo né della giusta retribuzione, provocando da un lato la dilatazione dei tempi lavorativi, dall’altro la diversificazione delle mansioni. Anche nel caso del lavoro dipendente, i contratti hanno contorni normativi e giuridici sempre più sfumati, che approssimano più che altro a «convenzioni pratiche»[8].  È facile che un giovane cresciuto in questo contesto accetti lo status di lavoratore non-lavoratore accogliendo la precarietà e l’incertezza sociale come ontologie[9]: lo statuto identitario di questa formazione della prestazione è l’individuo “responsabile”[10].
Ricorrere al sistema educativo per instradare in questo percorso intere generazioni significa perseguire un vero e proprio disciplinamento all’auto-sfruttamento, instillare imperativi come flessibilità,  disponibilità, auto-imprenditorialità, abituare alla pluralità di fonti di reddito, preparare, in effetti, la strada all'accettazione acritica del lavoro gratuito, alla ricerca di un auto-impiego. Tutte porte su un severo frazionamento dell’identità di classe - in tal senso, tornando a Standing, la categoria di “proletariato” andrebbe aggiornata - a favore di un nuovo individualismo, anche della colpa. La disoccupazione diventa così mancanza di intraprendenza, il basso salario indice di scarse competenze e via di seguito, in linea con una società della prestazione in cui la messa a valore dell’individuo non può prescindere dal processo formazione-indebitamento-messa a valore delle competenze acquisite. I precari sono accomunati da uguali condizioni psicologiche, non da identici titoli, parametri contrattuali, condizioni lavorative o inquadramenti sociali e il governo di questa forza-lavoro precaria si dà lungo due assi: un asse collettivo, di pauperizzazione e frammentazione, e uno singolare di indebitamento materiale e morale, che tende costantemente all’auto-responsabilizzazione, neutralizzando sia il portato delle lotte che i tentativi di organizzazione, di passaggio marxiano da classe in sé a classe per sé.
Choosy, bamboccioni, fannulloni. Così negli ultimi anni i calcoli governamentali hanno pubblicamente ritratto i giovani, rei di non conformarsi agli standard valutativi che ne misurerebbero le potenzialità d’azione, la capacità di essere forza-lavoro. C’è chi reagisce annichilendosi, cedendo al ricatto del Doppelcharakter, altri rilanciano fuggendo altrove, alcuni resistono consci dei tassi di rischio.
Se quindi non ha senso concepire il “precariato” come una nuova classe sociale, si può invece parlare in questi termini in ambito universitario degli operatori del sapere? Il proletariato cognitivo può acquisire una coscienza di classe? Sì, se individua le comuni condizioni produttive e riconosce il proprio potenziale progressivo. Sfruttando anche la pluralità di competenze, come insegna la sharing economy, la classe cognitiva può divenire soggetto conflittuale praticando, in primis, un uso non economico del proprio sapere. Emanciparsi dall’intermittenza delle prestazioni lavorative, rifiutare qualsiasi rappresentazione passiva, rivendicare la propria forza-lavoro come potenza di libertà, e non come sostanza quantificabile. Pratiche centrali di una conflittualità sociale che, partendo dall’università, possono dislocarsi nell’intero tessuto sociale per costruire mutualismo e dare forma istituzionale autonoma alla cooperazione tra le molteplici figure del lavoro.


[1] G. Standing, Precari: la nuova classe esplosiva, trad. it. M. Vigiak, Bologna 2012 (tit. orig. Precariat: the new dangerous class, 2011).
[2] cfr. intervista di D. Casassas e I. Parra a G.S. per Crític (16/01/2016) «El proletariat, per la seva banda, ha tingut sempre una ocupació estable a jornada completa. Ha estat explotat al lloc de treball en l’horari laboral. És a dir, un règim de temps laboral industrial».
[3] D. Harvey, Breve storia del neoliberismo, trad. it. P. Meneghelli, Milano 2007 (tit. orig. A brief history of neoliberalism, 2005).
[5] Un’analisi più specifica su questa tendenza e sulle tipologie di lavoro dipendente si trova nell’articolo di A. Magnani, «Cresce il lavoro ma non la qualità: boom di occupazione "bassa" e contratti precari», Il Sole 24 Ore, 9 gennaio 2018.
[6]Sul fenomeno della cosiddetta “economia della promessa” si consiglia la lettura del testo: AA.VV., Economia politica della promessa, Manifestolibri, Roma 2015
[7] Per l’approfondimento dell’impatto che lo stagismo giovanile e in particolare l’Alternanza scuola-lavoro hanno sulle politiche lavorative si consiglia la lettura di D. Del Bello, L’alternanza scuola-lavoro e la lotta di classe rovesciata, Globalproject.info, 3 novembre 2017.
[8] F. Chicchi e M. Turrini, «Lisciature e striature del capitalismo cognitivo. Percorsi di autonomia professionale e spazi espressivi della precarietà nel distretto del piacere», in Precariato. Forme e critica della condizione precaria, Verona 2015, pp. 46-62, qui p. 50.
[9] Sull’argomento si consiglia la lettura del documento steso dai Centri Sociali del Nordest, Evitare la catastrofe. Appunti teorici per orientarsi nel presente, Globalproject.info, 9 febbraio 2017
[10] Nell’accezione di F. Chicchi e A. Simone in La società della prestazione, Ediesse 2017, p. 71.

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