sabato 27 gennaio 2018

La vergogna delle leggi razziali

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Si è poi in seguito tentato e si tenta ancora di scagionare il Re da questi provvedimenti. Ma resta il fatto GRAVISSIMO che quando il 25 luglio fu destituito Mussolini e fu sciolto il partito fascista, le leggi razziali non furono revocate nè dal Re nè da Badoglio.
Regio Decreto Legge n. 1390 del 5 Settembre 1938 (Pubblicato il 13 Settembre 1938 sulla Gazzetta Ufficiale n. 209)
Provvedimenti per la difesa della Razza nella scuola fascista

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per la volontà della nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia

Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Articolo 2.

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Articolo 3.

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Articolo 4.

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Articolo 5.

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Articolo 6.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Articolo 7.

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo

che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938

Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel

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