Lidia Undiemi Dottore di ricerca in diritto dell'economia
Le 168 pagine del decreto del 16 novembre 2015 n. 180/2015 – di attuazione della direttiva comunitaria 2014/59/Ue – forniscono un quadro complesso e articolato (d’altronde è così che le cose importanti vengono rese inaccessibili al grande pubblico), ma per nostra (s)fortuna, il caso concreto su cui ragionare è già pronto e servito: il salvataggio delle banche Etruria, Cari Ferrara, Marche e Cari Chieti.
Sul caso specifico, è stato emanato un decreto legge ad hoc – recante disposizioni urgenti del settore creditizio del 22 novembre 2015 –, accompagnato da una breve relazione della Banca d’Italia.
Il provvedimento ha ad oggetto l’avvio della risoluzione (gestione di crisi) degli istituti di credito, da attuarsi con la costituzione di quattro nuove società (ente-ponte ai sensi dell’art. 42 del decreto n. 180), poiché hanno lo scopo di assorbire la parte “buona” (good bank) delle imprese bancarie in crisi per separarla da quella “cattiva” (bad bank), al fine di cederle sul mercato (le good) a terzi, cioè ad altre banche. Le azioni degli enti-ponte sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, e la supervisione di queste entità spetta all’Unità di risoluzione della BdI, che nomina gli amministratori ai quali viene assegnare il compito di piazzare banca “buona” al miglior offerente.
La parte “cattiva” delle quattro banche, chiarisce la Banca d’Italia, confluirà in una bad bank preposta alla gestione delle sofferenze, per un ammontare di 1,5 miliardi di euro. Le banche originarie, invece, verrano poste in liquidazione coatta amministrativa, per la gestione delle perdite residue e della copertura necessaria.
Andiamo per ordine affrontando alcuni temi cruciali.
La Banca d’Italia rassicura sul fatto che non saranno i contribuenti a pagare i salvataggi, ma i detentori di azioni e obbligazioni (subordinate) a sostenere le perdite, precisando per loro natura sono esposte al rischio d’impresa.
Ecco, parliamo di rischio, ma di quale impresa? Quella svuotata e posta in liquidazione? Quella bella e buona per cui coloro a cui viene chiesto di assumersi il rischio non contano nulla poiché privati dei diritti che gli spettavano? O quella brutta e cattiva? Molto banalmente, l’impresa per cui si è deciso di attribuire il rischio agli investitori è stata smembrata e la parte che conta trasferita da un’altra parte.
E i contribuenti – che chiaramente possono anche coincidere con i risparmiatori colpiti dal provvedimento – dovrebbero essere felici? Specie dopo aver salvato col Mes (o Troika) le banche degli altri paesi?
Che fine faranno le responsabilità degli amministratori delle banche in liquidazione? E qui viene il bello.
L’art. 17 del decreto n. 180 stabilisce che il dissesto della banca da salvare può essere determinato da irregolarità nell’amministrazione o violazioni di di leggi bancarie “di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività”.
Gli investitori possono rivalersi sugli amministratori nel caso in cui la crisi sia stata determinata dal loro agire?
Pare proprio di no! L’art. 35 del medesimo decreto (Effetti della risoluzione) stabilisce, con l’insediamento dei commissari speciali, non soltanto la sospensione dei diritti di voto di coloro che detengono le azioni, ma attribuisce esclusivamente ai tali commissari (o ad altri soggetti nominati dalla Banca d’Italia) l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali “contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti …”.
La Banca d’Italia dichiara inoltre che saranno preservati tutti i rapporti di lavoro in essere. Peccato che c’è da preoccuparsi (e seriamente), perché il decreto prevede la deroga alle tutele previste dall’art. 2112 c.c., che attiene al mantenimento dei diritti in caso di trasferimento. Si chiarisce però che ciò accade quando la cessione ha ad oggetto passività. Quali? Non è specificato. E soprattutto in quali casi le cessioni di azienda non prevedono il trasferimento, in tutto o in parte, di passività? Nel caso delle quattro banche in discussione le passività ci sono, quindi il trasferimento dei lavoratori dovrebbe avvenire derogando alle tutele del 2112.
Come documentato nel mio libro “Il ricatto dei mercati”, è ben noto in tutto il mondo del lavoro, compreso quello bancario, che ad una cessione ne segue un’altra, e magari un’altra ancora, e ad ogni passaggio i lavoratori perdono spesso diritti e soldi.
Ora, quasi certamente i dipendenti degli istituti di credito salvati saranno sottoposti ad un ulteriore trasferimento, e non è nemmeno detto che saranno trasferiti tutti insieme in un’unica impresa. L’art. 46, primo comma, del decreto n. 180 dispone che “La cessione di diritti, attività o passività dell’ente sottoposto a risoluzione o dell’ente-ponte a una o più società veicolo per la gestione delle attività può essere disposta, in una o più soluzioni …”. Questo significa che la vendita sul mercato degli enti-ponte (good company) in cui verrano trasferiti i lavoratori può anche avvenire attraverso una serie di smembramenti con cessioni di singoli rami di azienda, e magari gli acquirenti potranno acquistare dalle società ponte attività e qualche passività senza dipendenti (o con un numero ridotto), ed essendo prevista la possibilità di deroga dell’art. 2112, questi subirebbero una drastica riduzione dei diritti e della possibilità di rivendicarne l’applicazione. Oppure potrebbe essere venduta la parte migliore dell’ente-ponte che tiene ancora in pancia dei lavoratori, per cui si potrebbe prevedere la fusione con altre società, ma quali? E se i lavoratori transitano in società che non hanno più la licenza bancaria? Chi garantisce i lavoratori dal rischio di non applicazione del Ccnl del settore creditizio?
Infine, e non certo per ordine di importanza, preme sottolineare che l’attivazione della procedura di risoluzione può essere realizzata anche qualora si ipotizzi un rischio di dissesto (dunque solo potenziale) e non si prospettano soluzioni alternative (rispetto a quali diritti da tutelare o responsabilità da limitare?) per una serie di motivazioni indicate nell’art. 17 del decreto n. 180, fra cui: irregolarità nell’amministrazione, le passività sono superiori alle attività o la banca non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza.
Si tratta di situazioni che possono verificarsi in qualsiasi momento, e che chiaramente non implicano necessariamente uno stato di crisi tale da giustificare la limitazione dei diritti di azionisti, obbligazionisti e lavoratori senza se e senza ma.
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