martedì 2 dicembre 2014

IMU: nuove regole già dal 2014 per i terreni montani - praticamente a Campagnano si pagano i terreni agricoli

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Il MEF rende noto con il comunicato del 1° dicembre 2014, il DM del 28.11.2014, che rivede la lista dei comuni montani; novità che incidono già sul calcolo del 16.12.2014

Terreno
Il decreto interministeriale del 28 novembre 2014, annunciato con comunicato del 1° dicembre 2014 dal MEF, rimodula l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni montani.

I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.

In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
• i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789 , tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
• i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.

Le novità del decreto ministeriale – Il decreto interministeriale suddivide i Comuni in tre fasce, in base all’altitudine:
1. quelli con altitudine fino a 281 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014;
2. quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014; coloro che non posseggono tale qualifica (privati) dovranno conguagliare l’intera imposta a dicembre 2014, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano ritenuti esenti). Ovviamente non verranno applicate sanzioni per l’omesso versamento dell’acconto il 16 giungo 2014; 
Il DM 28.11.2014 (all’ art.2 co. 3) specifica che l’esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato a CD e IAP iscritti alla previdenza agricola.
I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
, ubicati a un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da CD e IAP o concessi a loro in affitto, sono esenti da Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014).
3. quelli con altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati e rimarranno esenti da IMU anche nel 2014.

Fino a oggi, i Comuni erano suddivisi sempre in tre tipologie:
- comuni “interamente montani”, tutti esenti da IMU;
- comuni “parzialmente montani”, con terreni esclusi dall’Imu solo nelle zone considerate montane;
- ed enti locali “non montani”, in cui i terreni rimanevano imponibili.

Va detto che restano esclusi dalle novità i terreni ubicati nella prov. autonoma di Bolzano, che in base alla L.P. n. 3/2014, ha istituito l’IMI in sostituzione dell’IMU e TASI (art.1 DM del 28.11.2014).

La norma del Decreto Irpef che toglie l’esenzione - Inizialmente, il D.Lgs. n.23/2011 prevedeva all’art. 9 comma 8, la conferma delle esenzioni contemplate nell’art. 7 commi 1, lett. b), c), d), e), f), h) e i) del c.d. Decreto Ici (D.Lgs. n. 504/92).
La lettera h), in particolare, disciplinava l’esenzione dal tributo locale per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o collinari, così come delimitate dall’art.15 della L. n.984/77.
Per individuare la lista dei terreni esenti, era necessario riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, riportato nel seguente link:http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/06/18/093A3466/sg. 

Successivamente, il D.L. n.16/2012, noto come Decreto semplificazioni, all’art.4 comma 5-bis ha previsto che con un apposito D.M., venissero individuati i Comuni nei quali dal 2014, si applicasse l’esenzione, sulla base:
dell’altitudine, riportata nell’elenco ISTAT;
dei soggetti che li detengono (CD o IAP iscritti alla previdenza agricola o meno).

L’esenzione veniva limitata ai soli soggetti di cui all’art. 1 del D.Lgs. n.99/2004, cioè ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
Infine, il D.L. n.66/2014, c.d. Decreto Irpef, torna ancora una volta sul tema. L’art. 22 c. 2 del D.L. n. 66/2014 (c.d. “DL Irpef”), sostituendo il c. 5-bis dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012, ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale, che individui una precisa lista di comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applichi l'esenzione IMU (già prevista per l’Ici) per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra:
- terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
- e gli altri soggetti, diversi dai precedenti;
così da garantire alle casse erariali un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro, già a decorrere dal 2014.

Come comportarsi a saldo - Se fino a oggi si è continuato, nelle more del provvedimento, a riferirsiall’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993, così come previsto dalla Circolare del MEF n. 3/2012, a saldo si dovrà fare i conti con la nuova lista di Comuni considerati “montani”, ridotta rispetto alla precedente.
Circa 1.578 comuni prevedranno l’esenzione IMU, rispetto ai 3.524 comuni attuali, mentre 2.568 un’esenzione parziale, limitata ai Coltivatori Diretti e IAP.
Tutti i soggetti, che non hanno tale qualifica, dovranno calcolare l’IMU prendendo a riferimento come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135.
Anche quei terreni che a giugno 2014 non sono stati interessati dal tributo locale, dovranno conguagliare l’importo a dicembre 2014, in un’unica soluzione (senza alcun ravvedimento).
Lo stabilisce il DM 28.11.2014 all’art. 3
.
Tutti i soggetti, che hanno pagato l’IMU sui terreni agricoli (non montani o non collinari) in acconto a giugno 2014 (applicando le aliquote 2013), dovranno versarla anche a saldo, ma tenendo presente che vengono applicate le nuove aliquote (aliquote 2014), se modificate con delibera dall’ente locale.

Terreni agricoli sempre esenti da TASI – Si ricorda che l’art.1 comma 669 della L. 147/2013 ha espressamente esonerato dalla TASI i terreni agricoli.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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