Le tutele estese a co.co.co. e co.co.pro. Sull'articolo 18 previsto il reintegro solo per licenziamento discriminatorio e se il giudice certifica la non sussistenza del fatto. In altri casi solo un indennizzo.
Naspi, Asdi e Dis-coll. Nei decreti attuativi approvati dal Consiglio dei ministri sul Jobs Act del 24 dicembre, prendono forma i nuovi sussidi di disoccupazione, con l’estensione delle tutele a co.co.co. e co.co.pro. e l’introduzione di un sostegno per i disoccupati che abbiano esaurito la Naspi. Riguardo invece alla riforma dell’articolo 18, è previsto il reintegro in caso di licenziamento discriminatorio, mentre negli altri casi ci sarà solo un indennizzo. Il dipendente potrà tornare al lavoro anche se il giudice dimostrerà l’insussistenza del fatto imputatogli per il licenziamento con giusta causa.Naspi. La Naspi, cioè Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, va a sostituire gli attuali sussidi di disoccupazione, cioè Aspi e mini Aspi. L’importo della Naspi è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. L’indennità mensile è pari al 75% dello stipendio, se questo è pari o inferiore a 1195 euro nel 2015, cifra poi rivalutata annualmente. Se la busta paga invece è superiore, l’importo della Naspi cresce fino a un massimo di 1.300 euro. L’indennità è ridotta progressivamente del 3 per cento al mese dal quinto mese di fruizione. Dal 2016, tale riduzione si applicherà dal quarto mese. Potranno richiedere la Naspi quanti, dopo la perdita involontaria del lavoro, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e almeno 18 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno. La Naspi durerà un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni: di conseguenza, sarà erogata per un massimo di due anni. Potrà beneficiarne chi parteciperà alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale.
Asdi. Il 1 maggio 2015 vedrà la luce l’Asdi, l’Assegno di disoccupazione, in via sperimentale per l’anno 2015. La sua funzione è fornire un sostegno a quanti abbiano esaurito la Naspi per tutta la sua durata e si ritrovino ancora senza lavoro e in gravi difficoltà economiche. L’Asdi sarà erogato per una durata massima di sei mesi e sarà pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi. Le risorse per finanziare la misura verranno da uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro: la sua dotazione è pari a 300 milioni di euro nel 2015. Il sostegno economico sarà condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego.
Dis-coll. La Dis-coll è un’altra misura varata in via sperimentale per il 2015, che interessa i nuovi eventi di disoccupazione dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015: sarà riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L’assegno sarà erogato a quanti possano far valere almeno tre mesi di contribuzione dal primo gennaio dell’anno solare precedente. La Dis-coll sarà pari al 75 per cento del reddito percepito nei casi in cui sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro mensili, una cifra che poi sarà annualmente rivalutata. Nei casi in cui il reddito sia superiore, l’indennità cresce, ma senza superare l’importo massimo mensile di 1300 euro nel 2015. La Dis-coll durerà per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
Riforma dell’articolo 18. Come da previsioni, nel testo approvato “salvo intese” rimane il reintegro in caso di licenziamento discriminatorio. Per tutti gli altri casi di licenziamento senza giusta causa, invece, “il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”. Quando invece, nel caso di un licenziamento per giusta causa, il giudice dimostra l’insussistenza del fatto imputato al dipendente, il datore di lavoro è condannato a reintegrare il lavoratore e a risarcirlo.
È prevista anche un’offerta di conciliazione che l’imprenditore può fare al dipendente licenziato: l’accettazione dell’assegno “comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta”. Le sanzioni previste per il licenziamento discriminatorio sono estese anche al licenziamento collettivo “intimato senza l’osservanza della forma scritta”. Nel decreto non compare l’opting out, su cui insisteva Ncd: si tratta della possibilità per il datore di lavoro di aggirare il reintegro del lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato versandogli un super-indennizzo. Assente anche ogni riferimento al licenziamento “per scarso rendimento”, una voce che era circolata nei giorni scorsi.
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