ovvero come rovinare la vita di tutti i lavoratori italiani con soli 31 commi
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (aggiornato a maggio 2016)
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251 )
Art.
24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1.
Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il
rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei
vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul
prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e
criteri: a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole
derogative soltanto per le categorie piu' deboli; b) flessibilita'
nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi
alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti
di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle
diverse gestioni previdenziali.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema
contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento
pensionistico non puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato
con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data
di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della
determinazione della misura del trattamento, l'anzianita'
contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla
prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data
di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo
periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. (32)
3.
Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di
eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini
del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A
decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei
regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione
di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti
di cui ai commi 6 e 7 , salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e
18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base
dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai
commi 14, 15-bis, 17 e 18. (21)
4.
Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e
delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti
alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del
predetto limite massimo di flessibilita'. (21)
5.
Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1°
gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6.
Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire
una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del
diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne
e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a. 62 anni
per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico
dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito
anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b. 63 anni e 6
mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e
6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1°
gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122; c. per i lavoratori dipendenti e per le
lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e
integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque
anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni; d. per i lavoratori
autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla
pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di
sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e'
determinato in 66 anni.
7.
Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito
in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a
condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore,
per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte
l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per
l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo
minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni,
ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque
anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1,
comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi
comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di
cui al comma 19," sono soppresse.
8.
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9.
Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente
articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per
effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei
predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e'
abrogato.
10.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui
al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41
anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano
i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono
aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese
a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle
anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio
2012, e' applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento
rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due
anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. (2) (32)
((41))
11.
Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con
riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre
successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere
conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere
non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso
essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12.
A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per
l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al
pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche: a. al comma 12-bis
dopo le parole "e all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni," aggiungere le
seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento
del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica"; b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; c. al comma
12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola
"anagrafici".
13.
Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a
quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con
cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al
triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14.
Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti
entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del
comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche'
maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente
al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che,
alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai
predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati
restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di
almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della
predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai
lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente
lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso
qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione
per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi'
disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
(21) e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano
essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi
dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro
ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il
requisito contributivo per l'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma
6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni; e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento
pensionistico non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio
2014. (22)
15.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione
del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse
predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220
milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno
2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla
lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate
dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del
presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del
predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del
presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze
disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto
articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime
delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui
al presente comma che maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo. (2) (22) 15-bis. In via eccezionale, per i
lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono
liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano
maturato un'anzianita' contributiva di almeno 35 anni entro il 31
dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in
vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione
anticipata al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore a 64
anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma 6,
lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64 anni qualora
maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianita' contributiva di
almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica di
almeno 60 anni.
16.
Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma
11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall' articolo
1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai fini
dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di
cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in
via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies
del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni
con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente
di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori
fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per
i requisiti del sistema pensionistico dall'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto
adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore
di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'
articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto
dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della
medesima procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all' articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la
periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo 1, comma
11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei
coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello
decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicita'
biennale.
17.
Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando
la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11
del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: - al
comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle
seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma
5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2011"; - al comma 4, la parola
"2013" e' sostituita dalla seguente: "2012" e le
parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma
di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita'
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite
dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai
commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
"dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma
5"; - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma "6.bis
Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera
b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a
78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1°
gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla
Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono
incrementati rispettivamente di due anni e di due unita' per coloro
che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi
all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno
e di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis". 17-bis. Per i lavoratori di
cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5
del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1°
gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011,
come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni
di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni e integrazioni.
18.
Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e
alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli
relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre
1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi dirigenti, con regolamento da
emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed
esigenze dei settori di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti.
Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai
sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19.
All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.
42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni,"
sono soppresse.
20.
Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' gia'
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.
165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.
21.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e'
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei
predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo e' definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in base ai parametri piu' favorevoli
rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e
gli assegni di invalidita' e le pensioni di inabilita'. Per le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di
riferimento e' al lordo della quota di pensione capitalizzata al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta'
complessivo non puo' essere comunque inferiore a 5 volte il
trattamento minimo.
22.
Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti
percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
23.
Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.
24.
In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012,
misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono
sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo
definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei
previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio
2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento.
25.
La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e'
riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato; b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato; d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato; e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. (37)
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come
determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici
di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo
INPS e' riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20
per cento; b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento. (37) 25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della
normativa vigente. (37)
26.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento
in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e
delle donne. Il Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni
di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e
2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le
modalita' istitutive del predetto Fondo. 27-bis. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da
esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del
principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora
annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A cio' concorrono la comunicazione da
parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la
posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita' operanti nel
settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a
diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani
generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse a fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30.
Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un
tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il
sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31.
Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 17,
comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale
importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le
disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i
compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli amministratori
delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il cui
diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente
150.000 euro" sono inserite le seguenti: "e al 15 per cento
per la parte eccedente 200.000 euro". (32)
-------------
AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con
l'art. 6, comma 2-ter) che "Il termine per l'emanazione del
decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato al 30 giugno 2012
e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo
comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione
del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come
modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo
stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia
risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi
di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a
condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione
del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali
le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri
soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il
lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un
periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011". Ha inoltre
disposto (con l'art. 6, comma 2-quater) che" Le disposizioni
dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale
dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione,
limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di
anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la
predetta anzianita' contributiva ivi prevista derivi esclusivamente
da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di
astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli
obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa
integrazione guadagni ordinaria".
-------------
AGGIORNAMENTO (22) Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con
modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con
l'art. 11-bis, comma 2) che "Il beneficio di cui al comma 1 e'
riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di
spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro
per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni
di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori
di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della
prossimita' al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento
del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle
domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del
presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 1". Il D.L. 29 dicembre 2011, n.
216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14,
come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con
modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con
l'art. 6, comma 2-ter) che "Il termine per l'emanazione del
decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato al 30 giugno 2012
e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo
comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione
del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come
modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo
stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia
risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero in ragione di
accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di
cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e
oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del
lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo
decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina
pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto: - (con
l'art. 2, comma 4) che "L'art. 24, comma 3, primo periodo, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22
dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento
da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni
di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta
obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle
decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto
articolo 24"; - (con l'art. 2, comma 5) che "L'articolo 24,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso
che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il
limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza
per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge stesso, non e' modificato dall'elevazione
dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e
costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in
servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima
decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al
raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il
rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a
qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione"; - (con
l'art. 2, comma 5-bis) che "L'articolo 24, comma 14, lettera e),
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta
nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi
inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni,
delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla
data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal
servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o
indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- (con l'art. 2, comme 5-ter) che "L'articolo 24, comma 14,
lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera
comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato
emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011".
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AGGIORNAMENTO (32) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con
l'art. 1, comma 117) che "In deroga a quanto disposto
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini
del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di
ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima
dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto
attivita' di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o
fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito e'
interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che
non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti
dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia
asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 708)
che "Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti
pensionistici, ivi compresi quelli gia' liquidati alla data di
entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla
medesima data". Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla
L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 6, comma
2-quater) che "Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10,
terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici,
non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre
2017". La L. 23 dicembre 2014, n. 190, nel modificare l'art. 6,
comma 2-quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 113) che la suindicata modifica al
comma 10, terzo e quarto periodo, del presente articolo, ha effetto
sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015.
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AGGIORNAMENTO (34) La Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo -
30 aprile 2015, n. 70 (in G.U. 1ª s.s. 6/5/2015, n. 18), ha
dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma
25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22
dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In
considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013,
esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per
cento»".
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AGGIORNAMENTO (37) Il D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109, ha disposto (con
l'art. 1, comma 3) che "Le somme arretrate dovute ai sensi del
presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015".
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AGGIORNAMENTO (41) La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata
dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, nel modificare l'art. 6, comma
2-quater del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 113-bis) che "Le disposizioni di
cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito
dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai
trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La
disposizione del presente comma si applica esclusivamente con
riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1º
gennaio 2016".
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