L'uomo era stato condannato dal Tribunale di Palermo a una multa di 1000 euro in base all'articolo 650 del codice penale.
ANSA
Non è reato e non può essere condannato chi vive
per strada, "su di un marciapiede con i cani, in una baracca precaria di
cartoni e pedane in legno". Anche se vige un'ordinanza del sindaco in
tal senso. Così la Cassazione ha assolto un uomo, condannato a pagare
mille euro a Palermo nei primi due gradi di giudizio.
Il fatto era successo nel capoluogo siciliano nel dicembre 2010. Un
45enne italiano che viveva su un marciapiede insieme ai suoi cani era
stato condannato dal tribunale di Palermo a pagare 1000 euro per
inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, reato previsto all'
articolo 650 del codice penale,
visto che non aveva rispettato l'ordinanza del sindaco di divieto di
bivaccare e predisporre accampamenti di fortuna per non alterare il
decoro urbano ed essere d'intralcio alla pubblica viabilità.
Il difensore ha rilevato, nel ricorso in Cassazione, che l'uomo senza
fissa dimora "versasse in stato di necessità, situazione tra le quali
doveva essere compresa l'esigenza di un alloggio". Osservazione che ha
trovato d'accordo la Cassazione.
Secondo la prima sezione penale (sentenza n.37787), l'ordinanza del
sindaco è "una disposizione di tenore regolamentare data in via
preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a
situazioni imprevedibili o impreviste", e "non è sufficiente
l'indicazione di mere finalità di pubblico interesse". La Corte ha
quindi annullato la condanna perché il fatto non sussiste.
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