sabato 28 dicembre 2019

l'incredibile articolo 134 della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA (Salò)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Art. 134 – Gli utili dell’impresa, dopo la deduzione del compenso dovuto al capitale, sono distribuiti tra il capo, gli amministratori e gli operai, impiegati e tecnici dell’impresa, nelle proporzioni fissate per legge, per norma collettiva o, in mancanza degli atti costitutivi, dagli statuti e dalle deliberazioni degli organi di gestione.
La parte degli utili non distribuita, è assegnata alla riserva nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, e se vi sia ancora un’eccedenza, questa è devoluta allo Stato che l’amministra o la impiega per scopi di carattere sociale.


Nessun commento:

Posta un commento