giovedì 2 giugno 2016

Referendum: leggete la riforma costituzionale! Se ci riuscite…

Referendum: leggete la riforma costituzionale! Se ci riuscite…La riforma costituzionale è ormai diventata un tale tormentone che persino le Comunali di Roma e Milano sono considerate un sondaggio per il referendum d’autunno. Ma per fortuna, dopo la corrida degli appelli per il sì e per il no, finalmente si comincia a fare sul serio.

Docente di Diritto, Università di Trieste
Profilo bloggerAutorevoli commentatori invitano a leggersi la riforma: come se, sinora, nessuno l’avesse mai fatto. L’ha detto in tv Paolo Mieli, un maestro nell’arte di defilarsi, e qualcuno magari l’avrà preso sottogamba. Ma l’hanno ripetuto anche importanti giuristi, oltreché amici miei, come Sergio Bartole sul Piccolo e Michele Marchesiello sul Secolo XIX. E allora leggiamola, ‘sta riforma.
Inutile battere le librerie alla ricerca del testo: non si trova. Occorre aspettare un giorno libero, fare una colazione leggera con un caffè forte, sedersi davanti al computer e scaricare il pdf del testo, per esempio dal sito www.altalex.com. Detto fra noi, è anche meglio stamparlo, capirete presto perché. Si comincia dal titolo: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione». Troppo lungo? Beh, intanto non è in inglese, come il Jobs Act, e poi è già “spacchettato”, c’è tutta la mercanzia in bella vista.
A questo punto scorrete gli articoli, nell’ordine, dall’1 al 41: Art. 1: L’art. 55 della Costituzione è sostituito dal seguente… Art. 2: L’art. 57 della Costituzione è sostituito dal seguente… Ehi, non spazientitevi subito: è ovvio che il nuovo testo si riferisca al vecchio, e non sia leggibile senza.
Dopotutto, anche il vecchio non è difficile da trovare e da stampare: da qualche parte, i due si trovano persino appaiati. E non venitemi a dire che così spendete una cifra di inchiostro. Provate voi a scaricare tutto sullo smartphone e a cercare di leggerlo in venticinque centimetri quadrati… Io ve lo sconsiglio, c’è da uscirne pazzi.
Avete fretta? Saltate il cuore della riforma, che sostituisce l’art. 70 vigente. L’art. 70 dice(va): «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». Il nuovo? Beh, se volete lo riporto, ma è inutile. Non lo si capisce in italiano, neanche leggendolo venti volte di fila. Potete provare a salmodiarlo come un mantra: forse raggiungerete il nirvana. Ma allora perché vi consiglio di leggerlo? Semplice, perché è un esempio di scuola di come NON si scrivono neppure i regolamenti di condominio: figurarsi la Costituzione.
Eppure, tutte le leggi sono scritte così, ormai. Avete presente le istruzioni per la denuncia dei redditi? Una volta, forse, erano scritte per i cittadini. Oggi, sono scritte per i commercialisti, i Caf, o direttamente per gli avvocati. A proposito: per chi diavolo è scritta la nuova Costituzione?

Nuovo art.70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

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