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Il Tribunale di Pistoia ha stabilito che non corrisponde al migliore interesse, anche medico, del minore la somministrazione dei vaccini anti Covid.
Il caso era stato sollevato da un genitore che, in dissenso con l’ex
coniuge, voleva sottoporre alla vaccinazione i tre figli minorenni,
chiedendo al Tribunale di poter firmare il modulo del consenso informato
anche senza l’altro genitore.
Il giudice, la dottoressa Lucia Leoncini, ha dato ragione al genitore che si è opposto al trattamento sanitario con i sieri Covid dei bambini (uno di età superiore a dodici anni e gli altri due con meno di dodici anni).
In
caso di divergenza tra la volontà dei due genitori, spetta al Tribunale
ricomporre l’unitarietà per prendere una decisione che riguardi il
minore. Il criterio – ha ricordato il giudice – è quello del migliore interesse per il minore.
Alla luce dei dati medici e scientifici, il Tribunale di Pistoia ha
ritenuto che la somministrazione del vaccino non è la migliore scelta
per il minore.
Il giudice ha ricordato che Pfizer e Moderna, nei fogli illustrativi pubblicati dall’Agenzia italiana del farmaco, hanno scritto che il loro vaccino “non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 12 anni”.
Già solo questo dato di fatto basterebbe ad escludere la somministrazione di questi farmaci a minori di dodici anni. “L’autorità
giudiziaria non può considerarsi ragionevolmente legittimata ad
autorizzare l’utilizzo di un farmaco che, invece, l’autorità sanitaria a
ciò preposta raccomanda di non utilizzare”, si legge in sentenza.
Per il bambino con età superiore a dodici anni, il giudice ha
riportato in sentenza tutti i dati medici e statistici che escludono la
necessità di sottoporre i minori all’inoculazione.
Nella fascia d’età da 0 a 18 anni, secondo i dati ISTAT,
si sono registrati solo 49 decessi a fronte di più di 2 milioni e mezzo
di contagi. In questa fascia d’età la percentuale di letalità del virus
è praticamente zero: 0,001841%. Fino al primo marzo 2022 i ricoveri in
terapia intensiva sono stati 320, per una percentuale che rasenta sempre
lo zero (0,012025%).
Il giudice di Pistoia ha anche scritto che i vaccini attualmente disponibili non servono ad evitare il contagio e “sono stati autorizzati “sotto condizione” da parte dall’autorità europea, poiché non risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione“.
Non si conoscono ancora gli effetti avversi di medio e lungo termine. Le case farmaceutiche produttrici hanno riconosciuto, come ricordato dal giudice in sentenza, “un aumento del rischio di miocardite e pericardite (infiammazioni del cuore)” e che queste patologie, in particolare, si sono manifestate dopo la somministrazione soprattutto “nei maschi più giovani”, come sono due dei tre minori del giudizio.
Alla luce di queste considerazioni il giudice ha deciso di non dare l’autorizzazione al trattamento sanitario con il vaccino Covid nei confronti dei tre minori.
Anche nel caso di Pistoia, nel corso dell’audizione del minore di più di dodici anni, è emerso che uno dei motivi che spingono a sottoporsi alla vaccinazione è quello di poter partecipare ad attività sportive, da cui per legge sono esclusi tutti coloro non in possesso del super green pass. Questo motivo, come scritto anche nella sentenza del Tribunale di Pistoia, non legittima ovviamente a sottoporre un minore a un trattamento farmacologico che comporta rischi sulla salute.
Resta quindi solo la discriminazione legislativa, che, senza fondamento medico scientifico, esclude giovani sani da attività sportive. La speranza è che questa discriminazione possa essere subito cancellata, anche sulla base di quanto stabilito in una sentenza scritta nel nome del popolo italiano. L’ulteriore auspicio è che molte altre pronunce analoghe a questa del giudice di Pistoia seguano in questa prossima primavera.
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