di Filippo Abbate
Prima della Legge bancaria del 1926 le banche rispondevano al diritto comune, senza avere controlli e limiti sulle partecipazioni azionarie nelle imprese, senza cioèseparazione dell’attività bancaria dai rischi propri delle imprese, con possibile esposizione a crisi di solvibilità. Lo scenario mondiale dal 1920 al 1933 è proprio caratterizzato da depressione economica e da numerosi salvataggi bancari.L’Italia non ne rimane indenne e a risanamento del suo sistema bancario interviene il Regio Decreto Legge 12 marzo 1936 XIV, n. 375, noto come seconda legge bancaria.
L’aspetto determinante di tale legge, oltre all’istituzione della separazione tra aziende di credito a breve termine e istituti di credito di medio-lungo termine,è quello di aver posto le basi per l’intervento dello Stato nell’attuazione della difesa del risparmio e del controllo del credito, attraverso l’istituzione di un Ispettorato, guidato dal Governatore della Banca d’Italia – avente natura di ente pubblico – e controllato politicamente da un Comitato di Ministri.
Un’ architettura che consentiva al Governo di esercitare il suo naturale potere di politica economica, a difesa del risparmio. Perché ciò è importante?Da un lato si affermava la natura pubblicistica del credito con la nascita di istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;dall’altro il risparmio veniva considerato valore da difendere. Nella Carta Costituzionale lo Stato riceverà il compito di incoraggiare e tutelare il risparmio, favorendone e salvaguardandone l’accumulazione, indipendentemente dalle crisi congiunturali economiche in atto, perché il risparmio è un bene di interesse generale, e come tale, dovrà essere tutelato sempre, proteggendo i risparmiatori a beneficio della società.
Ma se i padri costituenti recepirono integralmente le linee guida della legge bancaria del ’36, il Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385), recepirà successivamente le direttive comunitarie suggellando il percorso di trasformazione in società per azioni degli istituti di diritto pubblico e delle casse di risparmio (introdotto con la legge Amato 218/1990). L’attività bancaria diventa attività d’impresa privata, allontanandosi dal concetto di esercizio pubblicistico del credito, recepito nella seconda parte dell’art. 47 della Costituzione. Allo stesso tempo, viene eliminata la distinzione tra aziende di credito ordinario e istituti di credito speciale, consentendo l’esercizio congiunto del credito commerciale a breve e del finanziamento a lungo termine.Le banche possono esercitare sia attività bancaria tradizionale, sia attività di intermediazione finanziaria; si aprono le frontiere; il sistema bancario italiano si trasforma gradualmente; nasce la BCE. Siamo nel 1998, le banche dei Paesi dell’Euro Zona sono banche commerciali che si rivolgono alla BCE per ricevere prestiti. La BCE controlla dunque l’offerta di moneta e l’inflazione. I suoi compiti istituzionali sono gestire l’euro e definire e attuare la politica economica e monetaria dell’Unione Europea. Sotto un’unica parola d’ordine: mantenere la stabilità dei prezzi (favorendo la crescita e l’occupazione, in secondo ordine).
Chi poteva immaginare poi che il 1° gennaio 2016, la Direttiva Europea BRRD, conosciuta come Direttiva sul Bail-in, avrebbe consentito di ricapitalizzare una banca in difficoltà con le risorse dei risparmiatori? L’intento originario di tale norma comunitaria voleva essere salvaguardare la fiducia nel sistema economico, ma di fatto, il risultato è opposto: i costi dei salvataggi bancari coinvolgono i risparmiatori, ribaltando totalmente il dettato costituzionale dell’art. 47.
Chiediamoci allora: l’evoluzione storica delle norme che ha recepito le indicazioni e direttive europee, è oggi in linea con la nostra Costituzione?
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