sabato 26 aprile 2014

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Ogm fuorilegge, continua la battaglia per la sovranità alimentare

Il 24 aprile due sentenze di due diversi TAR, quello della regione FVG e quello della regione Lazio, hanno temporaneamente definito la questione OGM in Italia e, in particolare, in Friuli-Venezia Giulia dove più prepotentemente essa si pone nel dibattito pubblico e sul territorio.

globalproject
26 / 4 / 2014
Il TAR del FVG ha rigettato il ricorso di Giorgio Fidenato contro le disposizioni del'autunno 2013 in materia di raccolta e movimentazione del mais Mon810, disposte dal corpo forestale dopo l'accertamento di un alto livello di contaminazione della zone limitrofe ai campi coltivati a OGM.
Il TAR del Lazio ha contemporaneamente rigettato il ricorso dello stesso Fidenato e del suo socio Dalla Libera contro il decreto interministeriale del 12 luglio 2013 che ricorrevva all'utilizzo di una clausola di salvaguardia per impedire la coltivazione del Mon810 per 18 mesi.


Entrambe le disposizioni, peraltro, erano ovviamente in sintonia con il quadro normativo europeo, sia esso quello delle raccomandazioni del 13 luglio 2010 (2010/C 200/1) sia quello della direttiva di riferimento 2001/18/CE.
In particolare, nelle raccomandazioni del 13 luglio 2010 viene fatta esplicita menzione della sovranità degli stati membri sia in materia di misure specifiche per la gestione della presenza di OGM nella filiera produttiva:
“..la Commissione ritiene che le misure per evitare la
presenza involontaria di OGM nelle colture convenzio­
nali e biologiche debbano essere stabilite a livello di Stati
membri
(comma 6, considerazioni iniziali)

sia in materia di bando delle colture OGM da vaste aree del territorio:
“In alcuni casi, in ragione delle condizioni economiche e
naturali, può essere necessario escludere la coltivazione di
OGM da vaste zone, previa dimostrazione da parte degli
Stati membri che, in tali zone, non è possibile prevenire
la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzio­
nali e biologiche con altri mezzi.”(comma 5 delle considerazioni iniziali)

La clausola di salvaguardia è prevista dall'articolo 32 della direttiva 1001/18/CE così come misure emergenziali sono previste dal regolameto 1829/2003 all'art. 34.

Una sintonia ovvia, quindi, sia con le misure di raccolta e movimentazione, sia con la clausola di salvaguardia interministeriale sia, in aggiunta, con la moratoria generale emessa un mese fa dalla regione FVG per la semina e la coltura di mais OGM in regione, in attesa del compimento dell'iter europeo di approvazione delle misure di esclusione degli OGM dalla regione (moratoria peraltro simile al divieto di coltivazione imposto dal governo francese sull'intero territorio nazionale).

La sintonia è ovvia ma le sentenze dei TAR non erano scontate; la presenza dei dispositivi menzionati entro il quadro normativo Europeo non deve in fatti trarre in inganno.
Sebbene in principio una sovranità territoriale sia formalmente riconosciuta agli stati membri, quanto meno in virtù del trattato sul funzionamento della UE, sia de facto che de iure la sua applicabilità è fortemente limitata.
I principi rimangono enunciazioni prontamente corrette da altre formule che nella loro indeterminazione (come ad esempio la necessaria “propozionalità” delle misure) si prestano da una parte all'impugnazione da parte delle multinazionali o degli agricoltori di OGM, dall'altra a una intrinseca indisponibilità delle amministrazioni alla formulazione di dispositivi normativi radicali.

L'obbligatorietà delle misure di coesistenza quale dispositivo regolatorio impedisce di fatto la possibilità di una effettiva sovranità politica nella gestione del territorio e della produzione agricola. Il principio cardine intorno al quale questa impossibilità è costruita è sostanzialmente la libertà di impresa, che è poi anche l'unico argomento effettivo di Futuragra, stante che ogni elemento di precauzione e salvaguardia per la salute e l'ecosistema è stabilito in sede di strutture comunitarie, in particolare di EFSA, l'ente europeo preposto alla sicurezza alimentare e a formulare pareri sulla safeness dei prodotti OGM.
Abbiamo già evidenziato quanto siano viziate le dinamiche di funzionamento dell'EFSA, i cui pareri, così come quelli degli stati membri, in ogni caso, non sono vincolanti per la Commissione Europea che è il decisore di ultima istanza sull'ammissibilità di una coltura transgenica in Europa.

Ogni altra considerazione possibile nell'ambito degli stati nazionali è di natura o prettamente economica, ovvero di salvaguardia di filiere biologiche o tradizionali di prodotti protetti o meno, o emergenziale e temporanea.
Il bando delle colture OGM da “vaste aree del territorio” è possibile previa “dimostrazione” che si tratta dell'unica misura minima possibile per la prevenzione della presenza involontaria di OGM in altre filiere.
È evidente come la “dimostrazione”, nella vaghezza intrinseca della materia e in assenza di un quadro chiaro di riferimento, sia facilmente un percorso lungo e tortuoso che ben si presta ad essere accidentato da infinite controdeduzioni da parte delle multinazionali del biotech.

D'altro canto, la clausola di salvaguardia e le moratorie sono, per definizione, dispositivi temporanei e subordinati all'iter normativo (nel caso della moratoria) o sottoposti alla verifica della dimostrazione delle “nuove o ulteriori informazioni riguardanti i rischi ambientali o sanitari” indicate al momento dell'adozione dei dispositivi (nel caso della salvaguardia).

Le sentenze dei TAR sono quindi un passaggio importante perché sanciscono in Italia che definitivamente lo spazio politico lasciato aperto nella normativa Europea da questi spiragli può e deve essere praticato con radicalità.
Nono sono però un passaggio definitivo.
Sul piano normativo Europeo l'unico obiettivo possibile è il riconoscimento della sovranità territoriale degli stati, e delle loro articolazioni territoriali (in Italia le regioni), nel vietare le coltivazioni degli OGM in quanto decisione politica e di sviluppo agricolo e per la costruzione di sovranità e autonomia alimentare in ogni territorio.

Poiché questo processo è evidentemente una strada sulla quale l'industria del biotech si metterà di traverso con tutta la potenza della sua capacità di lobbying, è altrettanto evidente che è impossibile attenderne speranzosi gli esiti.
L'ecosistema, la sovranità alimentare e i nostri corpi non sono a disposizione né del principio del libero mercato né delle schermaglie normative e burocratiche, tanto meno a proposito di scelte di non-ritorno come l'introduzione massiccia di OGM nell'agricoltura.
È e rimane necessario, quindi, organizzare una resistenza territoriale, una “moratoria dal basso”, che impedisca la coltivazione di OGM, e parallelamente la costruzione di reti per la sovranità alimentare territoriale, praticando uno dei più antichi beni comuni: il rapporto tra cibo, terra e comunità.

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