F. Q.
Anche i dipendenti a termine con il contratto in scadenza, se non hanno altre tutele, potranno accedere agli aiuti del Fondo di ultima istanza.
I dettagli saranno in un provvedimento in arrivo nei prossimi giorni. Lo stesso vale per gli agenti di commercio.
E anche colf e badanti, ora escluse, potrebbero essere inserite tra i beneficiari.
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dal Tesoro in una serie di domande e risposte sui contenuti del decreto cura Italia.
Ecco i punti principali che riguardano lavoratori e famiglie. I
l vademecum, disponibile sul sito del ministero, è in continuo aggiornamento.
L’indennità prevista per i professionisti non dipendenti, ma in regime di libera attività regolata da partita IVA, è prevista solo per quelli non iscritti a un ordine professionale?
I professionisti in regime di libera attività rientrano nelle disposizioni dell’art.44 del decreto, che istituisce il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’. Sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso e le modalità di erogazione del beneficio.
Gli agenti di commercio rientrano nelle previsioni dell’articolo 44.
Lo stesso vale per i dipendenti a tempo che scadono in questo periodo, “ove fossero esclusi da qualunque altra forma di tutela”.
Il provvedimento contiene strumenti di tutela per babysitter, badanti e collaboratori/trici familiari?
La situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell’articolo 44.
Con quali modalità viene erogata l’indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa?
I beneficiari dovranno presentare domanda presso le casse professionali di appartenenza.I beneficiari dovranno presentare domanda presso le casse professionali di appartenenza.
Sui sussidi alle partite IVA, chi ha una cartella esattoriale può accedervi? E per la Naspi?
Per le partite IVA non è prevista l’indennità della NASPI, per loro sono previsti i 600 euro di beneficio per il mese di marzo. Beneficiano inoltre del blocco di esazioni dell’Agenzia entrate come tutti gli altri.
Per quali soggetti vengono sospesi i mutui?
Ai sensi dell’art 56, la moratoria si applica alle microimprese e PMI aventi sede in Italia come definite dalle pertinente raccomandazione europea. Può pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un’attività economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA.
Ai sensi dell’art 54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l’altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per cento) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.
Chi si avvale della sospensione dei mutui, può essere deferito come cattivo pagatore?
No. La moratoria di cui all’art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.
I lavoratori impiegati in imprese che forniscono beni e servizi essenziali possono essere messi in quarantena?
La quarantena con sorveglianza attiva non si applica ai dipendenti delle imprese di produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, anche se questi hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva. Essi sospendono però la loro attività nel caso di sintomatologia respiratoria e nel caso di esito positivo al Covid-19.
Sarà possibile distribuire e impiegare anche mascherine prive del marchio CE?
Data la situazione emergenziale e la grave carenza di mascherine chirurgiche, limitatamente al periodo dell’emergenza, sarà possibile produrre, importare e commercializzare mascherine in deroga alle disposizioni, previa autocertificazione di conformità alla normativa sugli standard di sicurezza da inviare a ISS e INAIL. L’Istituto Superiore di Sanità dovrà comunque pronunciarsi sulla conformità entro 3 giorni dall’invio dell’autocertificazione.
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