venerdì 1 febbraio 2019

Cannabis “Light”: Per la Cassazione è regolare la vendita, coltivazione e possesso fino a 0,6% di THC

In barba ai famigerati commercianti del nulla che tempo fa chiedevano una interpretazione restrittiva (geniali!) ed in barba alle destre che premono per una chiusura della tematica, ecco che la Corte di Cassazione si esprime sulla liceità della cosiddetta (facendoci ridere) cannabis light.


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Risultati immagini per cannabis light La vendita di ‘cannabis light’ e’ stata dunque definita lecita, come lecito – e non possono essere sottoposti a sequestri preventivi – e’ la vendita dei prodotti realizzati con essa e messi in commercio.

Questa la linea dettata dalla sesta sezione penale della Cassazione, che, con una sentenza depositata oggi 31 gennaio 2019, segna un ulteriore capitolo in una questione finora controversa nella giurisprudenza. 

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio il sequestro disposto dal Riesame di Macerata nei confronti di un 28enne che aveva posto in commercio infiorescenze di cannabis: i giudici marchigiani avevano ritenuto che la legge del 2016 sulla coltivazione della canapa – con la quale viene indicato come limite lo 0,6% del principio attivo Thc – non rappresentasse una deroga alla disciplina penale in materia di stupefacenti.
La legge varata tre anni fa, osservano i giudici di piazza Cavour, “attesta che la coltivazione delle varieta’ di canapa, nella stessa considerate, non e’ reato” e “viene consentita senza necessita’ di autorizzazione”: il coltivatore ha solo l’obbligo di conservare i cartellini della semente e le fatture di acquisto”.
Se all’esito di controlli, inoltre, il contenuto complessivo di Thc nella coltivazione “risulti superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6% nessuna responsabilita’ e’ prevista per l’agricoltore” e il sequestro o la distruzione delle coltivazioni possono essere disposti “solo se il contenuto di Thc nella coltivazione e’ superiore allo 0,6%”.
La norma non parla della commercializzazione, ma, secondo la Cassazione, “risulta del tutto ovvio” che sia “consentita per i prodotti della canapa oggetto del sostegno e della promozione” espressamente contemplati dalla legge.

Il ‘nodo’ della questione in esame, si legge ancora nella sentenza, e’  
“se la commercializzazione possa riguardare anche la vendita al dettaglio delle infiorescenze contenenti il Thc (nei limiti) e il Cbd (che non ha effetti stupefacenti e mitiga quelli dell’altro principio chimico) per fini connessi all’uso che l’acquirente riterra’ di farne e che potrebbero riguardare l’alimentazione (infusi, the’, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici e anche il fumo.
Proprio sul punto, i giudici esprimono una linea diversa da quella sancita in precedenza dalla Corte, secondo cui “la presenza di un principio attivo sino allo 0,6% e’ consentita solo per i coltivatori non anche per chi commerci i prodotti derivati dalla cannabis”: con la sentenza di oggi, invece, sposando la tesi di alcuni giudici di merito, la Cassazione afferma che “dalla liceita’ della coltivazione della cannabis” stabilita con la legge del 2016 “deriverebbe la liceita’ dei suoi prodotti contenenti un principio attivo Thc inferiore allo 0,6%, nel senso che non potrebbero piu’ considerarsi (ai fini giuridici) sostanza stupefacente soggetta alla disciplina” penale prevista dal Testo unico sulla droga (Dpr 309/1990).
La fissazione del limite dello 0,6% di Thc “entro il quale l’uso delle infiorescenze della cannabis proveniente dalle coltivazioni contemplate dalla legge 242/2016 e’ lecito rappresenta l’esito di quello che il legislatore ha considerato un ragionevole equilibrio fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell’ordine pubblico e le (in pratica inevitabili) conseguenze della commercializzazione dei prodotto delle coltivazioni”.
Infatti, “la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceita’ deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell’ambito del generale potere delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi”, afferma la Corte.
Quindi, se il rivenditore di infiorescenze di cannabis provenienti dalle coltivazioni rientranti nella legge del 2016 “e’ in grado di documentare la provenienza lecita della sostanza” il sequestro “puo’ giustificarsi solo se emergono specifici elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicita’ dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza di un reato”: infatti, conclude la Cassazione,
“la posizione di chi sia trovato dagli organi di polizia in possesso di sostanza che risulti provenire dalla commercializzazione di prodotti delle coltivazioni previste dalla legge n.242/2016 e’ quella di un soggetto che fruisce liberamente di un bene lecito e non vi e’ alcun “automatismo” per cui dal superamento dello 0,6% di Thc “derivi immediatamente una rilevanza penale della condotta che andra’ invece ricostruita e valutata” in base ai parametri fissati dal Testo unico sulla droga, di cui la legge rimane una eccezione.

FONTE: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/cassazione-cannabis-light-leciti-vendita-e-uso-372d1538-c53f-47af-83ef-6e982ab1fb27.html

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