Premetto di nutrire un profondo e sincero rispetto nei
confronti del prof. Gustavo Zagrebelsky, sui cui testi si fonda gran
parte della mia formazione giuridica.
Ma quando ho letto l’intervista che l’ex giudice della Corte costituzionale ha rilasciato al FattoQuotidiano, sono balzato dalla sedia.
In punto di diritto, a mio modesto parere, un DPCM non può MAI
stabilire i casi in cui limitare la libertà personale, anche se ciò
fosse consentito da una legge o da un atto avente forza di legge. Per due motivi:
1) PREMESSA: le limitazioni alla libertà personale sono consentite nei soli casi previsti dall’articolo 13 della Costituzione.
In breve: per ordine dell’autorità giudiziaria in sussistenza di una
delle tre esigenze cautelari previste dalla legge (in tal caso dal
codice di procedura penale), vale a dire il pericolo di fuga, il
pericolo di inquinamento delle prove e il pericolo di reiterazione del
reato, oltre che in quei casi in cui la legge (sempre il codice di
procedura penale) consente l’arresto, con l’obbligo dell’autorità
giudiziaria di convalidarlo o meno entro 48 ore dalla comunicazione,
pena l’inefficacia dell’arresto stesso. Altri casi sono possibili solo
se previsti dalla legge (“riserva di legge assoluta“);
2) LA QUESTIONE: il fatto che una legge
(sia essa ordinaria o atto avente forza di legge come ad esempio il
decreto-legge) possa delegare al governo di limitare la libertà
personale attraverso i DPCM (decreti del presidente del consiglio dei ministri), è – in punto di diritto – un obbrobrio giuridico e costituzionale. Solo la legge, o un atto avente forza di legge (cosiddetta fonte primaria), può prevedere i casi specifici in cui è possibile limitare la libertà personale. Mai un DPCM,
che nella scala gerarchica delle fonti del diritto si colloca su di un
livello inferiore (fonte secondaria) rispetto alla legge o all’atto
avente forza di legge, può stabilire i casi di limitazione della libertà
personale, che tra l’altro l’art. 13 della Costituzione definisce
addirittura come “inviolabile“. In buona sostanza sola
una legge – o un atto avente forza di legge – può tassativamente
stabilire i casi (ulteriori e pur sempre provvisori) di limitazione
della libertà personale. Non può di certo delegarli ad un decreto del
presidente del consiglio dei ministri, che tra l’altro è un
atto sottratto non solo al vaglio parlamentare, ma anche a quello del
consiglio dei ministri. Se lo facesse, verrebbe meno la previsione della
“riserva di legge assoluta” prescritta dall’art. 13 della Costituzione.
Sempre con stima profonda nei confronti del prof. Zagrebelsky.
Avv. Giuseppe PALMA
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