venerdì 29 maggio 2020

Nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario secondo la Costituzione

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trattamento sanitario obbligatorio costituzione italianaNell’ordinamento giuridico italiano è oggi principio pacifico che nessun trattamento sanitario possa essere compiuto o proseguito in difetto del previo ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato. Il diritto del malato a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi e come farsi curare discende dall’art. 32 della nostra Costituzione che recita:
<<La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana>>.
L’ art.32 della Coctituzione esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se  non ricorrono i presupposti dello stato di necessità.
Nel caso si voglia proporre un trattamento sanitario il paziente dovrebbe prendere visione del consenso informato, che ha lo scopo di informarlo circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, al fine di porlo in condizione di consapevolmente consentirvi.


Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico ( cfr. Corte Cost., 23/12/2008, n. 438 ), e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente (v. Cass., 6/6/2014, n. 12830), atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge ( anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2 °co., Cost. ).
Il paziente quindi dovrebbe concedere o meno il consenso dopo  essere stato informato sulla natura dell’intervento, sui suoi rischi, sulla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonché delle implicazioni verificabili, esprimendosi in termini adatti al livello culturale del paziente interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone .

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