giovedì 21 novembre 2019

Tutto quello che dovete sapere sul pignoramento dei conti correnti.

La Legge di Bilancio 2020, in base al testo approvato lo scorso 2 novembre ed in corso di approvazione in Parlamento, prevede novità significative per l’attività di riscossione degli enti locali con ricadute importanti per tutti i cittadini.
A partire dal prossimo anno Comuni, Province, comunità montane ecc. potranno infatti emettere accertamenti suscettibili di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata.


infosannio.wordpress.com (Elisabetta D’Angelo, avvocato esperto di diritto tributario) 
La novità riguarda la riscossione di tutti i tributi e le entrate patrimoniali locali oggetto di accertamento (IMU, TASI, TARI ecc.), non ancora prescritti, mentre non dovrebbe estendersi alle sanzioni per violazioni alle disposizioni del Codice della Strada la cui escussione segue un iter amministrativo diverso.

Avvocato D’Angelo, cosa cambierà se le norme inserite nella manovra verranno approvate?
La riforma della riscossione degli enti locali avrà effetti dirompenti. Finora gli atti impositivi emessi dagli enti locali non avevano alcuna efficacia esecutiva: la riscossione dei tributi, infatti, poteva avere inizio solo dopo la preventiva notifica (anche dopo parecchi mesi) della cartella di pagamento. Si aveva quindi tutto il tempo a disposizione per valutare la fondatezza della pretesa impositiva e per promuovere eventualmente un contenzioso presso la Commissione Tributaria Provinciale competente.

Si eliminano molti passaggi e si accorciano i tempi

Nell’ottica di potenziare l’attività di riscossione delle entrate locali il Governo ha proposto  il ricorso allo strumento dell’accertamento esecutivo già in uso da qualche anno presso l’Agenzia delle Entrate per la riscossione dei tributi nazionali. In particolare, la Legge di Bilancio 2020 prevede che, per la riscossione di importi superiori a 10mila euro, i nuovi accertamenti dovranno contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni, decorso il quale, l’atto diventerà immediatamente esecutivo con la conseguenza che l’ente creditore potrà attivare tutte le procedure esecutive e cautelari senza bisogno di attendere la notifica della cartella di pagamento.
Ma la soglia di 10mila euro si riferisce ai singoli tributi?
No, secondo la formulazione della norma, all’intero debito dovuto (comprensivo quindi di imposte, sanzioni ed interessi maturati)  e potrà essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano cumulativamente il predetto importo. Ciò significa che si tratta di una soglia di “salvaguardia” decisamente bassa che potrebbe essere “sforata” molto facilmente.
Se invece si tratta di importi inferiori?
L’accertamento non costituirà titolo esecutivo ma occorrerà la preventiva notifica di un sollecito di pagamento con l’invito a saldare il debito nel termine dei successivi 30 giorni, decorso il quale l’ente creditore potrà attivare la procedura esecutiva.
Mettiamo che io non intenda pagare perché non ritengo giusta la pretesa, perché ho già pagato e l’ente non ha aggiornato le sue banche dati, oppure l’importo dovuto non è corretto. Cosa dovrei fare?
Se si è già pagato (o, ad esempio, se il credito è già prescritto) si può chiedere all’ente creditore in via di autotutela lo sgravio delle somme iscritte a ruolo con tempi però imprevedibili. Negli altri casi o, comunque, se l’ente creditore non risponde nell’immediato all’istanza di sgravio occorrerà impugnare subito l’atto e chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale la sospensione dell’efficacia esecutiva.
Posso presentarmi in prima persona agli organi della giustizia tributaria o mi serve un avvocato?
È possibile instaurare il giudizio tributario da soli (senza bisogno di avvocato, commercialista ecc.) per controversie di importo inferiore a 2.582,28 euro. Per tutte le altre, serve un difensore tecnico.
Presentato il ricorso, posso stare tranquillo
No, perché si apre quindi una corsa contro il tempo per ottenere la sospensione giudiziale entro il termine dei 60 giorni dalla notifica dell’atto.  La concessione della sospensione, peraltro, è tutt’altro che scontata perché occorrerà dimostrare l’infondatezza della pretesa (il c.d. “fumus boni iuris”) ed il “periculum in mora” (provare che l’attività di riscossione produca per il contribuente un danno grave ed irreparabile).
Non proprio una passeggiata
L’onere della prova è in capo al ricorrente: bisognerà presentare gli estratti conto, gli immobili di proprietà, i pagamenti, i bilanci se si tratta di una società, e ogni documento che possa dimostrare come il prelievo forzoso sottrarrebbe somme già destinate a pagamenti improrogabili ed essenziali per la vita dell’individuo o della società. Ad esempio, nell’ultimo periodo alcune imprese hanno dimostrato come certe somme erano state accantonate in ottemperanza agli accordi sindacali sui prepensionamenti  ex art 4 Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero).
Ok, ho chiamato l’avvocato, raccolto i documenti, presentato il ricorso. A questo punto posso dirmi ottimista sulla sospensione dell’esecutività?
L’art. 48 del D.Lgs. 546/1992 (che disciplina il processo tributario) prevede che l’istanza di sospensione debba essere esaminata entro il termine di 180 giorni (sei mesi) dalla presentazione, e spesso non viene rispettato: l’unica strada è andare in commissione e pregare per farsi emettere il decreto d’urgenza da parte del Presidente della Sezione presso la quale pende il fascicolo.
E se quindi, come quasi sempre accade, non ce la faccio a ottenere la sospensione entro il termine stringente dei 60 giorni?
L’ente creditore potrà attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge, tra le quali, l’iscrizione del fermo sull’autoveicolo del debitore e il pignoramento del conto corrente. Con riferimento a questo ultimo aspetto, gli enti locali saranno creditori privilegiati (al pari del Fisco) in quanto potranno procedere senza alcun controllo da parte di un giudice.
Mi spieghi meglio questo pignoramento: è simile a quello che dispone il giudice civile per il creditore inadempiente?
C’è una grossa differenza tra il pignoramento presso terzi disciplinato dal codice di procedura civile e quello speciale dell’espropriazione esattoriale. Il pignoramento del conto corrente da parte del Fisco (e dal 2020 da parte anche degli enti locali) è più insidioso. Non solo perché il blocco avviene senza preavviso, ma anche perché la procedura è più veloce di quella ordinaria. Gli enti locali, peraltro, saranno in grado di sapere con largo anticipo la banca ove il contribuente deposita i soldi potendo accedere all’Anagrafe dei rapporti finanziari dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta che scatta il pignoramento, cosa succede? Non sono più libero di disporre del mio conto in banca? E lo stipendio, il mutuo da pagare…
Il pignoramento dovrebbe avvenire secondo le regole ordinarie previste dalla legge in tema di riscossione dei tributi: stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro possono essere pignorati in misura pari ad un decimo per importi dovuti fino a 2.500 euro, ed in misura pari ad un settimo per importi tra i 2.500 e i 5.000 euro. Se un soggetto deve più di 5.000 euro all’ente creditore, la quota massima pignorabile è un quinto dello stipendio.
Questo per le entrate da lavoro. E le somme già presenti sul conto?
Il primo pignoramento potrà avvenire fino su una somma fino a tre volte l’assegno sociale (pari a 460 euro). Se il pignoramento viene fatto per somme superiori rispetto a quelle presenti sul conto corrente, il conto resta “vincolato” nel senso che i successivi accrediti verranno “trattenuti” dalla banca e una parte sarà direttamente all’esattore fino ad estinzione del debito.
Unico modo per ottenere lo sblocco del conto corrente è quindi la presentazione di una richiesta di rateazione (anche in pendenza di un eventuale giudizio), ma solo con il pagamento della prima rata il conto corrente verrà liberato.
Ma solo comuni ed enti pubblici (tipo l’Agenzia delle Entrate) potranno attivare questa procedura?
La nuova procedura riguarderà tutti gli enti locali. L’Agenzia delle Entrate già utilizza lo strumento dell’accertamento esecutivo da diversi anni. Per quanto riguarda gli enti locali, potranno usare questa procedura anche quelli che si avvalgono per l’attività di riscossione di soggetti privati abilitati.

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