lunedì 28 luglio 2014

Tortura: storia di un delitto che non c’è.

Sia per l’Onu che per l’Europa, la tortura è una violazione dei diritti dell’uomo. In Italia invece ancora non è considerata un reato. Per questo in autunno è necessaria una mobilitazione delle forze politiche democratiche che, nel nome della dignità, devono far sentire tutta la propria insofferenza verso questo vulnus giuridico.

di Patrizio Gonnella

Nel 1948 è stata firmata solennemente da tutti gli Stati la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo L’articolo 5 afferma che: «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti». Il termine ricompare all’articolo 3 delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri di guerra, cuore del diritto umanitario post-bellico. Il divieto è assoluto essendo assoluta la intangibilità della dignità umana.


Assolutezza ribadita dal Patto sui diritti civili e politici del 1966 delle Nazioni Unite il cui articolo 7 afferma che: «nessuno può essere sottoposto alla tortura, né a punizioni o trattamenti crudeli o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, a un esperimento medico e scientifico». Il successivo articolo 10 a sua volta afferma che: «Tutte le persone private della libertà devono essere trattate umanamente e con il rispetto dovuto alla dignità inerente all’essere umano».

Nel 1975 sempre in sede Onu viene promulgata la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. All’articolo 2 si afferma perentoriamente che tutti gli atti di tortura costituiscono una offesa alla dignità umana. All’articolo 7 gli Stati membri dell’Onu sono invitati a prevedere al loro interno il delitto specifico di tortura. Una Dichiarazione nel diritto internazionale, però, è un atto privo di effetti vincolanti. Implica per gli Stati solo una doverosità morale.

Nel 1984 viene adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti. In questo caso la Convenzione, essendo un Trattato, vincola chi vi aderisce. E questo Trattato vincola ben 151 Paesi, quasi tutto il globo. L’articolo 1 della Convenzione del 1984 così definisce la tortura: «Ai fini della presente Convenzione, il termine ‘tortura’ designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate».

La tortura così come definita in sede Onu si compone dei seguenti quattro elementi: l’inflizione di una acuta sofferenza fisica e/o psichica, la responsabilità diretta di un funzionario dell’apparato pubblico, la non liceità della sanzione, la intenzionalità. E’ questa l’unica definizione di tortura universalmente riconosciuta.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dà vita negli anni 1993 e 1994 al Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (TPIJ) e al Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR). Il contributo delle Corti ad hoc è stato comunque significativo per segnare la universalità della proibizione della tortura e la sua cogenza. La norma che vieta la tortura è ritenuta disposizione di natura consuetudinaria con radici lontane nel tempo e diffuse nello spazio. Nel caso Furundzija il TPIJ, proprio partendo dalla considerazione che la proibizione della tortura fosse norma di ius cogens, è giunto a sostenere una responsabilità diretta dello Stato nel caso di mancato adeguamento interno agli obblighi punitivi internazionalmente imposti. Lo Stato risponde della tortura dei suoi ufficiali se non ha il divieto nella sua legislazione.

Nel 1998 a Roma viene firmato lo Statuto della Corte Penale Internazionale. Vincola gli Stati che ratificano il relativo Trattato internazionale. Non più quindi una Corte ad hoc nata per giudicare crimini avvenuti in un dato contesto geografico prima della nascita della Corte stessa, bensì un tribunale permanente posto a protezione giudiziaria universale dei diritti umani. Tra i crimini contro l’umanità che la Corte deve perseguire vi è la tortura. Nel dicembre del 2002 viene elaborato e posto alla firma degli Stati il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura che prevede un meccanismo universale di controllo dei luoghi di detenzione.

Anche l’Europa vieta la tortura. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà del 1950 all’articolo 3 afferma perentoriamente che: «nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti». Il successivo articolo 15 sancisce che tale norma non trova eccezione neanche in caso di guerra. (Brani tratti da un mio libro del 2012, La tortura in Italia, ed. Derive Approdi).

In Italia la tortura non è ancora un reato. È inaccettabile, grave, vergognoso. La Camera sta discutendo un testo pieno di contraddizioni approvato dal Senato. In autunno andremo sotto il giudizio del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Chissà se per allora ci sarà uno scatto di reni delle forze politiche democratiche nel nome della dignità

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