mercoledì 4 dicembre 2024

La Corte Costituzionale ha smontato la legge sull’autonomia differenziata

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Con la sentenza 192 relativa alla legge 86/2024, la Corte Costituzionale ha letteralmente smontato l’autonomia differenziata. Innanzitutto, la Corte ha premesso che non si può attentare all’unità e indivisibilità della Repubblica, prescritta dall’art. 5 della Costituzione, né si possono intaccare i principi di solidarietà e uguaglianza sanciti dagli artt. 2 e 3 della Carta.

Proprio in nome di questi principi fondamentali la Corte smantella la legge Calderoli, su cui 4 Regioni avevano sollevato ben 61 motivi di illegittimità costituzionale. Molti di essi non sono stati accolti; ma la Corte ha dichiarato ben 14 disposizioni normative della legge Calderoli costituzionalmente illegittime.

Non si tratta di disposizioni irrilevanti, tutt’altro. Basti pensare che dell’art. 3 della legge Calderoli – quello relativo ai LEP – solo l’ultimo comma, l’11, resta in piedi, mentre ben 9 vengono dichiarati illegittimi. Il comma 3, quello sulle materie LEP e non LEP, poi, deve essere riscritto alla luce dell’interpretazione della Corte, che prescrive si debba solo e sempre parlare di funzioni trasferibili e non di materie.

Tra i commi dell’art. 3 cancellati c’è quello che affidava, di fatto, al Governo la definizione dei LEP, escludendo il Parlamento.

La Corte, invece, chiede che Camera e Senato riacquistino centralità, in quanto unici decisori politici legittimati a determinare i livelli dei diritti civili e sociali.

Ulteriore questione rilevante è cosa si può trasferire alle Regioni; la Corte, con le sue dichiarazione di illegittimità relative all’art. 2 della legge Calderoli, afferma che si possono trasferire solo quelle singole funzioni che, secondo il principio di sussidiarietà verticale – cioè tra diversi livelli istituzionali di governo – possono essere più efficacemente svolte a livello regionale; senza però escludere che talune funzioni possono essere anche svolte più efficacemente a livello nazionale, quando non sovranazionale, come nel caso delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia o dell’ambiente.

Secca è poi la dichiarazione della Corte rispetto alle norme generali dell’istruzione, che devono essere di competenza della legislazione nazionale, a garanzia della necessaria unitarietà e uguaglianza della scuola della Repubblica, ovunque si risieda.

Sulle procedure per stabilire e approvare le Intese il Parlamento riacquista, con la sentenza della Corte, il suo ruolo centrale, emancipandosi da quello di spettatore plaudente o dissenziente che la legge Calderoli gli attribuiva, relegato a un sì o no finale alle Intese negoziate dai Presidenti del Consiglio e della Regione. Il Parlamento potrà infatti emendare le Intese, e non solo approvarle o respingerle.

Un altro punto che merita di essere sottolineato è che le Regioni a Statuto speciale non potranno ricorrere alla legge sull’Autonomia differenziata, perché amplierebbero la loro specialità normata da apposito statuto, adottato con legge costituzionale.

La sentenza mette in luce anche la contraddittorietà delle clausole finanziarie perché, per un verso, si stabilisce l’invarianza finanziaria e dall’altro si pretende di definire i LEP e i fabbisogni standard che abbisognano naturalmente di grandi risorse.

Aveva ben previsto il costituzionalista Michele Della Morte sostenendo, nell’ultima assemblea del Tavolo NO AD, che la sentenza sulla legge 86/2024 avrebbe avuto di sicuro il rilievo di quella del 2003 (la 303): una sentenza che riscrisse il Titolo V riformato nel 2001 per renderne possibile il funzionamento.

I Comitati per il Ritiro di ogni Autonomia Differenziata, l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti e il Tavolo NOAD rifletteranno a fondo su questa nuova sentenza della Corte Costituzionale, cominciando con l’incontro del 5 dicembre a Napoli, presso l’Istituto di Studi Filosofici, cui parteciperanno i proff. Giovanna De Minico, Claudio De Fiores, Carlo Iannello, Massimo Villone.

La Corte costituzionale non ha dichiarato la legge 86/2024 totalmente illegittima, facendola dunque sopravvivere come legge di attuazione del comma 3 dell’art. 116 Cost. Per questo riteniamo che la Corte di Cassazione avrà buoni motivi per trasferire il quesito referendario della sua abrogazione totale sul ‘residuo’ della legge Calderoli; inoltre, confidiamo nel fatto che la Corte Costituzionale a gennaio avrà buoni argomenti per dichiararne l’ammissibilità.

Infatti, essendo la legge Calderoli ricondotta – con gli interventi dalla Corte costituzionale – a espressione di legittime decisioni politiche, ci auguriamo che venga data ai/alle cittadini/e la possibilità di rivendicare, altrettanto legittimamente, secondo l’art. 75 Cost., il proprio giudizio politico su di essa. Pensiamo – e auspichiamo – si tratterà di una sonora bocciatura.

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