Il 5 ottobre avranno luogo le votazioni per l'elezione del primo
Consiglio metropolitano. Vediamo di saperne di più sul funzionamento
della città metropolitana.
osservatorelaziale.it Redazione
a) il Sindaco metropolitano: rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo. Lo statuto della Città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 22, della legge n. 56/2014.
Il Sindaco metropolitano può nominare un Vicesindaco, scelto tra i Consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di Sindaco del proprio Comune, il Vicesindaco rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.
Il Sindaco metropolitano può, altresì, assegnare deleghe a Consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
b) il Consiglio metropolitano: è l’organo di indirizzo e controllo; propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche; approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla Conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’Ente. Dura in carica 5 anni; in caso di rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del Sindaco del Comune capoluogo.
Il Consiglio metropolitano;
- è composto dal Sindaco metropolitano e da un numero di Consiglieri metropolitani che varia a seconda della popolazione residente e che, per la Città metropolitana di Roma, è pari a 24;
- è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana. Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere metropolitano.
c) la Conferenza metropolitana: adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal Consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Come previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014 ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto. E’ composta dal Sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e da tutti i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana.
L’incarico di Sindaco metropolitano, di Consigliere metropolitano e di componente della Conferenza metropolitana è esercitato a titolo gratuito.
Nel rispetto della legge, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione della Città metropolitana, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l’articolazione delle loro competenze, disciplinando altresì gli aspetti di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 56/2014. Lo statuto della Città metropolitana di Roma capitale disciplina i rapporti tra la Città metropolitana, il Comune di Roma capitale e gli altri Comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
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