venerdì 29 aprile 2022

TAR ABRUZZO SBUGIARDA SPERANZA: “GARANTIRE SOSTENTAMENTO AI SOSPESI!”

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TAR ABRUZZO SBUGIARDA SPERANZA: "GARANTIRE SOSTENTAMENTO AI SOSPESI!"

Com’era prevedibile la legislazione imposta dal Governo Draghi in tema di obbligo vaccinale sta subendo un’ondata di ricorsi.

Tutti i ricorsi, vinti, contro il Governo

Fin dall’inizio su Byoblu, grazie agli interventi di avvocati ed esperti del diritto, abbiamo messo in evidenza tutte le contraddizioni giuridiche dietro a quest’imposizione che avrebbero dovuto portare ad una bocciatura da parte della magistratura.

Anche se con lentezza e una certa dose di timidezza, diversi tribunali in tutta Italia stanno esprimendo pareri decisamente contrari a quelli del legislatore. Vi avevamo dato conto della sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva imposto all’ASL di pagare le retribuzioni mancate ad un’infermiera sospesa perché non vaccinata.

Sulla stessa lunghezza d’onda si era poi espresso il TAR del Veneto. C’è poi stato il caso del TAR Lazio che ha imposto il pagamento della metà della retribuzione per un caso analogo. C’è stata ancora la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia di sollevare alla Corte Costituzionale la legittimità dell’obbligo di vaccinazione.

La decisione del TAR Abruzzo

Ora un altro segnale è arrivato dal Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo. È il caso di una dipendente a tempo indeterminato qualificata come operatore tecnico, presumibilmente all’interno di una struttura sanitaria. La dipendente risulta essere sospesa senza retribuzione per non aver adempiuto all’obbligo di vaccinazione contro il Covid, legge entrata in vigore nell’aprile 2021 ed estesa fino al dicembre 2022 nonostante la fine dello stato di emergenza.

Bene, la sentenza del TAR Abruzzo ha ora bocciato quanto previsto dalla norma. Si legge nella sentenza che: “Una lettura costituzionalmente orientata della previsione normativa compatibile con la sua formulazione testuale […] induce a ritenere che durante il periodo di sospensione, che è dichiaratamente di natura non disciplinare, al lavoratore debba essere erogato un assegno alimentare assistenziale al fine di assicurare allo stesso ed alla sua famiglia una misura minima di supporto economico”.

Secondo il TAR Abruzzo la legge sulla sospensione senza stipendio dei lavoratori non sarebbe quindi compatibile con i principi costituzionali, in quanto l’assenza di retribuzione rischia di mettere in pericolo il sostentamento stesso del lavoratore e dei suoi famigliari.

Perché il Quirinale non è intervenuto?

Si tratta di un principio dell’ovvio che il TAR Abruzzo spiega in modo più chiaro nel seguito della sentenza, facendo riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n.3 del 1957 che all’articolo 82 prevede l’erogazione di una fonte minima di sostentamento anche per i lavoratori sospesi per motivi disciplinari.

Quindi il TAR Abruzzo conclude così: “Se pertanto il Legislatore ha deciso di concedere un sostegno economico al lavoratore sospeso per motivi disciplinari […]esige che il medesimo trattamento sia attribuito al lavoratore che sia stato sospeso dal servizio a causa di un fatto che, come in specie, neppure costituisce un illecito disciplinare”. Insomma se è previsto un sostegno economico per il lavoratore sospeso per motivi disciplinari non ha alcun senso logico impedire che lo stesso sostegno venga erogato a chi sospeso per mancata vaccinazione.

Viene da chiedersi come il Presidente della Repubblica, considerato un fine giurista, possa aver apposto la propria firma su una legge, quella della sospensione senza stipendio dei non vaccinati, che viene ora facilmente sbugiardata da un Tribunale Amministrativo. Perché il Quirinale non ha rispedito al mittente questa norma facendo notare al Governo Draghi tutte le incongruenze ed evitando così ricorsi dispendiosi per i cittadini e per lo Stato?

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