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Le istituzioni italiane sembrerebbero non essere in possesso dei documenti necessari a verificare l’efficacia e la sicurezza dei vaccini anti Covid, i quali consentirebbero di mantenere il regime di autorizzazione condizionata: è questo sostanzialmente quanto emerso da un estenuante lavoro di indagine e ricerca effettuato da alcuni legali dell’associazione IDU (Istanza Diritti Umani) e dell’associazione DUS (Diritti umani e salute) nei confronti dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali) e del Ministero della Salute. Una vera e propria ricerca della verità che, sulla base delle risultati emersi, il 4 marzo scorso ha portato l’associazione IDU a depositare presso la Procura di Roma una querela contro l’Aifa, il Ministero della Salute, il Cts (Comitato tecnico scientifico), e l’Iss (Istituto superiore di sanità), accusati di aver commesso i reati di omissione d’atti d’ufficio, abuso d’atti d’ufficio, omicidio colposo, lesioni personali, falsità ideologica, procurato allarme, falso in atto pubblico.
Per comprendere al meglio la vicenda, però, c’è bisogno di fare una breve premessa. I vaccini anti Covid-19 non hanno ricevuto da parte dell’Ema o dell’Aifa l’autorizzazione incondizionata alla commercializzazione, bensì l’autorizzazione condizionata, una procedura subordinata a precisi requisiti che le case farmaceutiche dovrebbero garantire e sottoporre alla verifica delle autorità. Sono gli stessi foglietti illustrativi dei vaccini anticovid-19 (Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Johnson & Johnson) a specificarlo, ma non solo. Ciò che probabilmente è ancora più importante è il fatto che a mettere nero su bianco tale concetto è anche la stessa Aifa, che con la determina n.318 del 23 dicembre 2020 ha sostanzialmente chiesto alle aziende di depositare i seguenti documenti: il primo “Psur” (Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza) entro 6 mesi successivi all’autorizzazione e le relazioni intermedie di sicurezza, da fornire a partire dal gennaio 2021 fino al dicembre 2023, mese in cui dovrebbe essere messa a disposizione la relazione finale.
È proprio con la volontà di verificare il rispetto di tali requisiti, dunque, che i legali delle associazioni decidono di formulare, in data 29 novembre 2021, l’istanza di accesso agli atti all’Aifa richiedendo la consegna delle “Relazioni Intermedie” e degli “Psur”. Quest’ultima però, in data 28 dicembre 2021 e nella persona del Direttore Generale Nicola Magrini, afferma di non possedere la documentazione richiesta in quanto tali dati avrebbero “natura riservata” essendo di “proprietà esclusiva delle aziende produttrici”. I richiedenti vengono però invitati a rivolgersi all’Ema per reperire le Relazioni intermedie, mentre per consultare gli Psur viene fornito un link di collegamento del sito della medesima, il quale riporta tuttavia ad una pagina non più esistente. Allora in data 29 dicembre viene inoltrata istanza di accesso agli atti al Ministero, richiedendo la consegna degli Psur e delle Relazioni Intermedie di Sicurezza. Anche quest’ultimo però, nella persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Rezza, il 2 febbraio 2022 afferma di non essere in possesso della documentazione in questione. Eppure, il regolamento UE 507/2006 art. 9 prevede che le relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza sono presentate all’Agenzia e agli Stati membri immediatamente su richiesta o almeno ogni sei mesi dopo il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, motivo per cui lo Stato Italiano, in quanto Stato membro, avrebbe a quanto pare tutto il diritto di richiedere la consegna.
Ad ogni modo l’indagine prosegue ed il 29 dicembre 2021 l’istanza viene inoltrata all’Ema, che inizialmente afferma di non comprendere quali siano le relazioni richieste, poi sostanzialmente tergiversa, ed infine in data 9 febbraio 2022 oppone il proprio diniego all’accesso agli atti per una serie di motivi tra cui quello per cui l’agenzia non avrebbe individuato nessun interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione dei documenti richiesti e che prevalga sulla tutela dell’interesse privato: la diffusione dei documenti, infatti, pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale.
È per tutti questi motivi, dunque, che si è giunti al deposito della querela. Per avere però un’idea più chiara riguardo al pensiero di coloro che hanno condotto questa battaglia, abbiamo chiesto un commento all’avvocato Vincenzo Iapichino, uno dei legali che ha indagato a riguardo. «Cosa significa tutto ciò? Significa che in Italia abbiamo la legislazione del ricatto», ha affermato l’avvocato, sottolineando che «se da un lato determinate categorie di soggetti che scelgono di non vaccinarsi non possono essere retribuiti, dall’altro se si decide di chiedere i documenti a sostegno di efficacia e sicurezza dei vaccini essi non vengono forniti, e non si sa neanche se esistono».
[di Raffaele De Luca]
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