I dipendenti pubblici possono richiedere l’anticipazione sul proprio
trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) al
sistema bancario, fino ad un limite di 45 mila euro. E’ infatti
operativo da oggi, 30 giugno 2020, il D.P.C.M. dello scorso 22 aprile
che ha dato attuazione alle norme varate nel mese di marzo del 2019.
L’anticipazione può essere richiesta anche da chi ha già avuto accesso
alla pensione alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo
dell’anticipo stesso e non alla data del decreto attuativo. Regole
particolari valgono per i pensionati con “Quota 100”. Ma quali sono dal
punto di vista pratico-operativo i passaggi da osservare per inoltrare
correttamente la domanda di anticipazione?
Dopo avere ricevuto l’approvazione della Corte dei Conti che ha provveduto alla relativa registrazione dell’atto è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.150 del 15 giugno il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020 n. 51 che entra in vigore il 30 giugno.
Si rende così operativa la possibilità, introdotta dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, da parte dei dipendenti pubblici di richiedere al sistema bancario l’anticipazione sul proprio trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto fino ad un limite di 45 mila euro.
Un iter elaborato
L’iter di attuazione del provvedimento è stato particolarmente
elaborato alla luce della complessità del rapporto di lavoro di pubblico
impiego e la bozza di decreto è stato oggetto di osservazioni poi recepite nel testo definitivo da parte del Garante privacy, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in seguito, dal Consiglio di Stato in ben due adunanze, del 16 gennaio e del 27 febbraio.
I passaggi propedeutici vengono poi completati con la stipula della specifica convenzione
tra Abi, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero per la pubblica
amministrazione sentito l'INPS, che fissa il tasso di interesse agevolato
che verrà applicato, i termini e le modalità di adesione da parte della
banca e le modalità di adeguamento del contratto in relazione
all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, i cui
oneri in ogni caso, viene precisato, rimangono a carico del richiedente,
nonché le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità
della concorrenza e del mercato per i profili di competenza.
L’Accordo quadro prevede poi la revisione delle condizioni economiche nei casi di modifica del quadro normativo-regolamentare e del mercato.
Resta salva la facoltà per le banche aderenti all’Accordo quadro di applicare condizioni migliorative a favore del richiedente.
Lo schema di funzionamento
Il provvedimento consentirà a chi è andato o andrà in pensione (chi
usufruisce di quota 100 o accede ai pensionamenti di vecchiaia o
anticipati) di accedere al finanziamento.
Quale è il meccanismo delineato?
Il primo passaggio è quello di richiedere in via telematica all’Ente responsabile dell'erogazione comunque denominato (nella prevalenza dei casi l’Inps) la certificazione del diritto al trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto e del relativo ammontare complessivo.
La richiesta può essere presentata direttamente dal soggetto
interessato, munito di Pin, oppure attraverso il patronato o un
intermediario, a cui conferisce delega.
Entro 90 giorni, l’istituto previdenziale risponde certificando il diritto al TFS/TFR, il relativo ammontare e le date in cui il trattamento sarà liquidato.
Per i pensionati con “Quota 100” le
scadenze devono tener conto della maturazione del diritto a pensione
secondo le regole ordinarie previste per la pensione anticipata o di
vecchiaia.
Una volta che si sia ottenuto il riconoscimento da parte dell’Inps
il dipendente pubblico potrà rivolgersi all’istituto finanziario scelto
tra quelli che sottoscriveranno la convenzione Abi presentando la
certificazione e una dichiarazione sullo stato di famiglia e sottoscrivendo la proposta di contratto di anticipo del TFS/TFR.
L’ importo massimo finanziabile è pari a 45 mila
euro o, in alternativa, all’importo effettivamente spettante nel caso in
cui l’indennità di fine servizio comunque denominata sia inferiore a
quella somma.
L’istituto bancario, acquisita la documentazione e operate le necessarie verifiche comunica,
all’Ente erogatore e al richiedente la presentazione della domanda di
anticipo TFS/TFR da parte del richiedente e l’accettazione della
proposta di contratto di anticipo TFS/TFR condizionata alla
comunicazione dell’Ente erogatore.
Tale Ente entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d’atto
dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende
indisponibile l’importo dell’anticipo per successive operazioni sullo
stesso TFS/TFR.
Qualora, in esito alle proprie verifiche, l’ente erogatore
comunichi alla banca un diverso importo cedibile o l’impossibilità di
perfezionare l’operazione di anticipo, la proposta di contratto di
anticipo decade e il richiedente potrà eventualmente
presentare una successiva proposta di contratto di anticipo TFS/TFR a
fronte di una nuova certificazione da parte dell’Ente erogatore.
La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto provvede all’accredito dell’importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR.
Il finanziamento è garantito dalla cessione, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, pro solvendo, dei
crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che il
soggetto pensionando vanta nei confronti dell’ente erogatore.
Viene allora posto dall’istituto finanziatore un vincolo di destinazione
al TFS/TFR che sarà chiamato a pagare al pensionato alle scadenze
fissate, vincolo che si traduce in una garanzia per il prestito
concesso.
Oltre alla presenza del Fondo di garanzia sopra citato il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio per le retribuzioni e i contributi dovuti ai lavoratori dipendenti.
Si prevede l’esenzione del prestito dalle imposte di registro, di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
Per le finalità relative agli adempimenti antiriciclaggio l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
Ai fini del rimborso del finanziamento e dei
relativi interessi, l’ente erogatore trattiene il relativo importo
dall’indennità di fine servizio fino a concorrenza dello stesso.
Va ancora aggiunto che gli importi trattenuti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento neanche in misura limitata al quinto e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.
E' fatta salva la possibilità per l'interessato di procedere direttamente, con oneri a proprio carico, ad un'estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento.
Contestualmente al perfezionamento dell’operazione di estinzione
dell’anticipo TFS/TFR con il pagamento dell’importo dovuto da parte del
soggetto finanziato, la banca comunica all’ente erogatore l’avvenuta
estinzione totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR e, conseguentemente,
sono automaticamente adeguate le garanzie.
La detassazione del TFS
Per completezza di esposizione va sottolineato come la legge 28 marzo 2019, n. 26 ha previsto anche un regime agevolativo per la tassazione del TFS.
In particolare, si è introdotta una riduzione dell’IRPEF
sull'indennità di fine servizio in misura crescente rispetto al tempo
trascorso fra la stessa (o, in caso di cessazione anteriore al 1°
gennaio 2019, fra tale data) e la corresponsione della relativa
indennità.
Più nel dettaglio la riduzione si applica sull'imponibile
dell'indennità non superiore a 50 mila euro con aliquota IRPEF
determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla
percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo
ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche complementari per il numero degli anni e frazione di anno
preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per
dodici.
Nessun commento:
Posta un commento