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Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
ha confermato che anche per gli studenti delle scuole secondarie non è
necessario l’obbligo di indossare le mascherine al banco, se è garantita
la distanza fisica di almeno un metro e in una situazione di bassa
circolazione del virus.
I giudici hanno così ribadito la precedente pronuncia emessa con riferimento ai bambini della scuola primaria (da sei a undici anni).
Quest’ultima
era però stata definita come sibillina dall’avvocato Linda Corrias, che
aveva presentato il ricorso su mandato dei genitori di una bambina.
Cosa si chiede in un processo amministrativo?
Di solito, nei ricorsi amministrativi, gli avvocati chiedono in prima istanza l’annullamento di un atto amministrativo (nel nostro caso un dpcm). Poiché, però, l’attesa di una sentenza definitiva di annullamento o meno di un atto può essere lunga, gli avvocati avanzano quasi sempre in seconda istanza una domanda cautelare, cioè chiedono nel frattempo di sospendere l’efficacia del provvedimento. Questo perché i loro assistiti possono continuare a subire pregiudizio dal provvedimento prima che si arrivi a un suo eventuale annullamento.
La pronuncia “sibillina” sull’obbligo di mascherina per i bambini della scuola primaria
Nell’ordinanza relativa ai bambini delle scuole primarie, i giudici amministrativi accolsero la domanda cautelare dei genitori, tuttavia rinviarono per una piena tutela a un successivo atto amministrativo da parte del Governo, atteso per il 5 marzo, cioè alla scadenza del dpcm attualmente in vigore. In poche parole i giudici ritennero non necessario l’obbligo di mascherina anche al banco, alla luce di quanto sostenuto dal comitato tecnico scientifico, ma poi passarono la “patata bollente” al Governo affinché questi proceda a una rivalutazione dell’obbligo.
La pronuncia “zoppa” relativa agli studenti della scuola secondaria
Tale orientamento è stato confermato nella pronuncia relativa ai
ragazzi delle scuole secondarie, emessa dal Tar dopo il ricorso
presentato dallo studio legale Massafra. In essa il Tar ha accolto la
domanda cautelare, ma il dpcm è rimasto efficace perché, secondo i
giudici amministrativi, spetta al Governo in un successivo dpcm dare
tutela ai ricorrenti. Lo stesso studio legale Massafra, in una nota di commento,
si è detto soddisfatto della pronuncia di accoglimento, ma non ha
esitato a definirla come “zoppa”, perché non dà una immediata e piena
tutela.
Sembra infatti che i giudici ammnistrativi non abbiano voluto scontentare il Governo e i ricorrenti.
Illegittima la norma del dpcm di novembre
Eppure, in precedenza (il 19 febbraio scorso), una sentenza sempre del Tar Lazio ha dichiarato illegittima la norma contenuta nel dpcm del 3 novembre 2020, proprio quella che aveva imposto ai bambini di età superiore ai sei anni l’obbligo di indossare le mascherine durante le attività didattiche (l’art 1 comma 9, lett. s).
La nuova circolare ministeriale che ignora il Tar del Lazio
Nonostante queste pronunce dicano chiaramente che l’obbligo di indossare la mascherina anche al banco sia infondato e immotivato e dunque illegittimo, il Governo sembra orientato a non tenerne conto.
Il 22 febbraio, il Ministero dell’Istruzione ha infatti inviato ai dirigenti scolastici una circolare in cui ha ribadito l’obbligo di indossare dispositivi di protezione per le ordinarie attività didattiche, organizzate dalle scuole in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Bisognerà vedere cosa deciderà il Governo nel prossimo dpcm con riferimento alle attività didattiche a scuola: se proseguire nella strada di confermare un obbligo dichiarato illegittimo dalla magistratura amministrativa oppure se non inserirlo più, lasciando così i bambini e i ragazzi liberi di respirare senza mascherina almeno al banco, con la distanza di un metro.
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