venerdì 14 giugno 2019

I minibot? Se anche fossero moneta, sarebbero legali

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Le ultime parole famose di Mario Draghi sui minibot: “O sono valuta, e quindi sono illegali, oppure sono debito, e dunque lo stock del debito sale; non credo ci sia una terza possibilità”. I fautori dell’iniziativa si sono affannati a negare che si tratti di moneta, dando così implicitamente ragione a Draghi. Non avvedendosi, proprio come il Governatore della BCE, della mucca nel corridoio, per dirla alla Bersani: e cioè del fatto che i minibot, quand’anche fossero moneta, sarebbero a tutti gli effetti “legali”. Finora, il dibattito sulla doppia monetazione è sempre stato sollevato in chiave economica (da Warren Mosler, da Nino Galloni, persino da Silvio Berlusconi) e subito “spento” dai feticisti dell’euro con le stesse sbrigative argomentazioni di Draghi: i trattati non lo consentono. Nessuno dei coriacei “guardiani delle regole” si è mai posto una domanda socratica: se sia invece –  e a dispetto di certi sclerotici pregiudizi –  giuridicamente percorribile e sostenibile, anche all’interno della cornice dei trattati, l’introduzione di un’altra moneta (accanto all’euro) nel nostro Paese. Ebbene, la risposta, sul piano giuridico deve essere senz’altro positiva. E ciò al netto di tutte le considerazioni di contorno sull’opportunità politica ed economica del progetto, sulla pericolosità dello stesso, sulle reazioni dei mercati e via profetizzando, di geremiade in geremiade.

Infatti, lo Stato italiano non ha perso, né ceduto la propria sovranità monetaria  al contrario di quanto ci ripete la vulgata più accreditata sia tra gli europeisti che tra i sovranisti. Sul punto si è meritoriamente spesa, negli ultimi anni, l’associazione “Moneta positiva” presieduta da Fabio Conditi. A giusto titolo e con argomenti ineccepibili.
Innanzitutto, e come ben noto, qualsiasi “cessione” di sovranità è vietata dalla Costituzione che consente, a mente dell’art. 11, solo “limitazioni” della stessa (per giunta, rigorosamente condizionate). Ma vi sono argomenti persino più decisivi, anche perché – se bastasse la Costituzione a difenderci dai trattati e dalle leggi incostituzionali – non avremmo tutti i guai che abbiamo e neppure avremmo bisogno di una Corte Costituzionale. A noi interessa dimostrare che, senza ricorrere alla Consulta, è possibile recuperare, per via operativa, cioè pratica, questa potestà d’imperio (mai) perduta.
Ce lo permette l’articolo 117 della Costituzione che attribuisce allo Stato l’esclusiva legislativa in materia di “moneta”. È vero che lo fa nel contesto di una norma dove si distribuiscono le competenze tra lo Stato e le Regioni. È altrettanto vero, però, che quella norma è stata introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, in un periodo storico successivo al trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 e a cavallo tra l’esordio dell’euro sui mercati (primo gennaio 1999) e l’inizio della sua circolazione nell’economia reale (primo gennaio 2002).
In base a una elementare operazione di ermeneutica sistemica, è del tutto ovvio che, nel momento in cui licenziava l’importante riforma del titolo V, il legislatore conosceva perfettamente il contenuto dei trattati europei, e in particolare dell’articolo 105A del Trattato di Maastricht poi confluito nell’articolo 128 del TFUE (relativo alle competenze esclusive della UE).  Sapeva altrettanto bene che, di lì a poco, avrebbe iniziato a circolare l’euro in sostituzione della lira. Ciononostante, il Parlamento italiano ha tenuto a precisare, per via di riforma costituzionale, che la potestà legislativa in materia di moneta appartiene allo Stato. Il che, peraltro, è in armonia con quanto previsto dall’articolo 47 della stessa Carta fondamentale dove si stabilisce che “la Repubblica disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”.
Oltrepassati tali scogli preliminari, affrontiamo la questione della compatibilità con i trattati. Ancora una volta, la risposta ha da essere affermativa. Infatti, l’articolo 3 del TFUE (o trattato di Lisbona) attribuisce in esclusiva all’Unione Europea non già la sovranità monetaria (ciò sarebbe stato giuridicamente inammissibile, ovvero incostituzionale, a mente dell’articolo 11 della Costituzione), ma la “politica monetaria”, una cosa ben diversa e ben distinta dalla prima: la sovranità monetaria è il potere di battere moneta, mentre la politica monetaria  è l’insieme degli obiettivi, strumenti e interventi per modificare e orientare la moneta, il credito e la finanza.
Di più: l’articolo 128 del TFUE, nel disciplinare i poteri della BCE, stabilisce come si declini il monopolio della politica monetaria spettante alla UE (rectius, alla BCE medesima):  Francoforte ha la riserva assoluta sulla prerogativa  di emettere o di autorizzare l’emissione di quel peculiare (ma certo non unico) mezzo monetario che risponde al nome di “banconota” denominato in euro all’interno dell’eurozona. Ma il secondo comma dello stesso articolo riserva l’esclusiva sulla coniazione di monete metalliche agli Stati (sia pure salva approvazione di Francoforte) a ulteriore conferma che la sovranità monetaria non è stata sottratta alle singole nazioni.
Ora, facciamo un terzo passaggio. Lo Stato italiano ha mai esercitato tale sovranità anche con riferimento a monete cartacee? Ancora una volta, la risposta è sì. Ed è sorprendente che lo abbia fatto in forza di una disposizione legislativa approvata prima della firma del trattato di Maastricht, ma rimasta in vigore anche dopo, addirittura fino al 1998. Con la legge nr. 171 del 31.03.66, pubblicata in G.U. il 14.04.66, fu autorizzata la fabbricazione di biglietti di Stato o “Stato-note” (non di “banconote”, in allora emettibili solo da Bankitalia). Ed è mai stata “usata” questa facoltà? Certo. Con i Dpr 20.06.66 e 20.10.67 venne disposta la emissione di biglietti di stato da 500 lire serie “Aretusa”. Poi, con il Dpr 14.02.74,  altra emissione, serie “Mercurio”.  Tale legge, dicevamo, è rimasta in vigore per più di trent’anni. Essa venne abrogata con il D.lgs. del 10.03.98, nr. 43, art. 4. Quindi, che cosa impedisce allo Stato italiano di tornare a legiferare disponendo l’emissione di biglietti di Stato (non di “banconote”, la cui esclusiva spetta alla BCE)? Tali biglietti dovrebbero ovviamente avere circolazione limitata al territorio della Repubblica Italiana e sul loro nome lasciamo briglia sciolta alla fantasia del lettore.
L’obiezione secondo cui ciò sarebbe impedito dalla contestuale esistenza di una Banca centrale indipendente, titolare esclusiva della “politica monetaria”, non regge alla prova della storia e della logica. Infatti, anche nel vigore della legge 171/1966 (quando lo Stato si “arrogò” il diritto/potere di stampare moneta sotto forma di biglietti di Stato), è esistita una Banca centrale titolare esclusiva della politica monetaria. E ciò quantomeno a far data dal 7 febbraio 1992, quando la legge nr. 82 attribuì alla Banca d’Italia la facoltà di variare il tasso ufficiale di sconto senza doverlo concordare con il Tesoro.
Naturalmente, un’altra obiezione alla ricostruzione di cui sopra sarà: l’euro è l’unica moneta consentita nell’eurozona. Per la verità, l’articolo 3, IV comma del TUE (trattato di Maastricht) recita testualmente: “L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro”; non dice: la cui “unica” moneta è l’euro. Inoltre, i trattati parlano, costantemente e reiteratamente, di “Stati la cui moneta è l’euro”, non di Stati la cui “unica” moneta è l’euro. Se setaccerete il trattato di Maastricht e il trattato di Lisbona, troverete sempre la dicitura “moneta unica”, non “unica moneta”. C’è una bella differenza. La prima espressione indica una moneta che vale per tutti gli Stati aderenti al sistema. La seconda, invece, indica la “sola” ed “esclusiva” moneta degli Stati aderenti al sistema. Conferma la bontà di questa lettura anche la circostanza che l’aggettivo “esclusivo”, con riferimento al tema della moneta, nei trattati ricorre solo rispetto alle “banconote”. Sulle banconote dette “euro” la BCE, ex art. 128 TFUE, ha l’esclusiva. Qui, però, stiamo parlando di biglietti di Stato, cioè di “stato-note”, non di banconote. A dimostrazione che si deve ritenere praticabile la strada della doppia monetazione.
Diranno che si tratta di una interpretazione “forzata”? Avranno perfettamente ragione, ma il diritto vive e prospera di interpretazioni forzate e lo dimostrano i tomi di giurisprudenza accessori a tutte le leggi del mondo. Così come è “forzata” quanto e più di una camicia di forza – perdonate il gioco di parole –  tutta l’immane impalcatura giuridica su cui si regge la UE e l’Eurozona. Una montagna di cavilli e regolamenti, un delirio di parentetiche e subordinate che può essere messo in crisi solo da una lettura creativa, ma sostenibile, dei trattati medesimi, onde rinvenirne i bachi che possano essere usati contro la Macchina. In altri termini, se una lettura giuridicamente spendibile può servire a legittimare una monetazione supplementare e “domestica” rispetto a quella della BCE, perché non impiegarla? Se, poi, il motivo è la paura delle reazioni delle istituzioni e dei mercati, allora mettiamoci definitivamente il cuore in pace e smettiamola di covare speranze, e anche idee, per il futuro.
Da ultimo, obbietteranno che si tratta di un’idea troppo rivoluzionaria? Risponderemo: perché, l’uscita dall’euro non lo è forse molto di più? Se c’è chi è disposto a intraprendere la strada più tortuosa, potenzialmente ingovernabile e foriera di micidiali ripercussioni dell’Italexit – che pure richiede forzature giuridiche mica da ridere – perché, allora, non dovrebbe potersi praticare la via, assai meno traumatica, della coesistenza di due monete? Un’ultima chiosa. Se non siete ancora convinti che lo Stato sia, alla data odierna, pienamente in grado di disporre della propria sovranità monetaria, consultate il sito ufficiale di Bankitalia. Vi troverete testualmente scritto: “Oggi, quindi, il signoraggio viene percepito in prima battuta dalle banche centrali, le quali tuttavia lo riversano poi agli Stati, titolari ultimi della sovranità monetaria. Insomma, i famosi poteri forti, bancari in primis, queste cose le sanno benissimo. Spetta a noi diventarne altrettanto consapevoli e farne il giusto e debito uso.
Francesco Carraro
www.francescocarraro.com

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