giovedì 25 aprile 2024

Allarme PSA a Lodi, Pavia e Milano. Arriva l'Esercito. Regole per il pic nic.

Il 17 aprile 2024 la peste suina è arrivata a 15-25 km dagli oltre 150 allevamenti di maiali, situati in provincia di Lodi e Pavia, destinati al circuito del Prosciutto di Parma e ad altri salumi Dop. 

 Peste suina africana | IZSVe

LINK Faq Min Salute 

In fondo all'articolo: Estratto Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini. (22A04210)

ilfattoalimentare.it Roberto La Pira 

Il ritrovamento di una carcassa di cinghiale fra Stradella e Broni è un episodio preoccupante. Se il virus della peste suina filtra attraverso le barriere intorno agli allevamenti (evento possibile), scattano immediatamente le misure di sicurezza. Vuol dire che su un’ampia fetta di territorio sarà vietato il trasporto di animali e la vendita dei salumi, oltre all’abbattimento di decine di migliaia di maiali, come è già successo mesi fa in 9 allevamenti in in provincia di Pavia. Nessuno ha però rilanciato immediatamente la notizia.

Nei giorni successivi ci sono stati altri rilevamenti di carcasse di cinghiale positive alla peste suina a Podenzano (in provincia di Piacenza) e a San Giorgio Lomellina (in provincia di Pavia) che distano a meno di 10 km da diversi allevamenti. Anche a Fornovo di Taro, a pochi chilometri da Langhirano, due giorni fa è stata trovata la seconda carcassa di cinghiale positiva alla peste. 
Persino Milano è coinvolta: a Bereguardo, che dista 15 km da Piazza del Duomo, è stata ritrovata la carcassa di un cinghiale. Adesso si comincia a parlare sui giornali del problema e le istituzioni che non hanno fatto quasi niente di veramente efficace in due anni, si agitano.

Rischio stop importazioni

Siamo di fronte a una situazione di allerta che non lascia prevedere nulla di buono. Certo il virus non è pericoloso per gli esseri umani e i salumi si possono mangiare, ma in questa situazione è difficile trovare Paesi stranieri che corrano il rischio di importare insieme al Prosciutto di Parma, al salame Felino o al Culatello il virus della peste suina. Fino ad ora hanno bloccato in toto le importazioni Cina, Giappone, Taiwan, Cuba , Messico, Thailandia e Uruguay. Brasile, Argentina, Perù, Serbia e Canada le hanno bloccate in parte. In questa situazione con 9 Regioni coinvolte, 1950 carcasse di cinghiali positive alla peste e 16 allevamenti coinvolti in Lombardia e Calabria ci si aspetta altri blocchi da Stati Uniti e dai Paesi europei.

Questo si prevede anche se i salumi cotti per 30 minuti a 70°C, oppure stagionati per almeno 180 giorni sono al riparo dal contagio, trattandosi di procedure che eliminano la zoonosi.

Nel frattempo nelle zone a rischio si organizzano squadre per incrementare l’azione di depopolamento dei cinghiali e si cercano nuove carcasse per individuare i focolai e circoscriverli. Ormai si parla anche dell’intervento dell’esercito per tranquillizzare gli animi, ma è più che altro   propaganda in quanto alcune squadre militari sono in azione dall’inizio di febbraio 2024 come abbiamo scritto. Il contributo dell’esercito è utile ma non è certo risolutivo, i militari non sono istruiti per individuare e abbattere i cinghiali . Anche le aziende agricole dovrebbero rafforzare le barriere fisiche eventualmente già presenti all’interno delle zone infette.

Le autorità e la peste suina

Poco più di due settimane fa Il Fatto Alimentare ha segnato l’arrivo della peste suina alle porte di Langhirano, località dove risiedono gli stabilimenti di stagionatura del Prosciutto di Parma. La cosa sconvolgente è che fra gli operatori del settore c’è stato un sussulto, quasi si trattasse di una problema sconosciuto. In effetti il Consorzio del Prosciutto di Parma era alle prese c0n la Festa della Green Economy e Coldiretti celebrava il Vinitaly e non potevano certo preoccuparsi dei cinghiali che morivano nei boschi e del virus  si avvicinava nella Food Valley italiana culla del prosciutto e dei salumi.

Dopo il nostro articolo il clima festaiolo è cessato improvvisamente e il Consorzio del Prosciutto di Parma, come pure Coldiretti dopo due anni di silenzio quasi assoluto, hanno diramano comunicati improbabili per cercare di tranquillizzare gli animi di allevatori e operatori preoccupati per la situazione disastrosa. Anche il ministro Francesco Lollobrigida si è accorto della peste suina ed è sceso in campo. Tutte le dichiarazioni cercano di nascondere al grande pubblico la realtà di una situazione molto critica volutamente ignorata per oltre due anni che non lascia sperare nulla di buono.

Rallentare la diffusione

Sperando che le iniziative delle Asl e di alcuni operatori riescano a rallentare la diffusione della peste suina anche le persone possono svolgere un ruolo importante. La malattia infatti rimane nell’ambiente per mesi e i turisti o i villeggianti quando fanno passeggiate o picnic nei boschi, possono trasportare i virus da un luogo all’altro e diventare loro stessi diffusori. Per questo motivo alla fine dell’escursione è importante mettere scarpe e vestiti in un sacchetto, lavarli e disinfettarli. Questi accorgimenti sono obbligatori per gli escursionisti della zona II del Nord-Italia. Il perimetro di questa ampia zona inizia a Savona, prosegue fino a Sestri Levante, poi sale fino a Parma, arriva Lodi e continua verso Abbiategrasso (che dista una manciata di chilometri da Milano), sfiora Asti in Piemonte per poi scendere fino a Savona.

Regole per escursioni e picnic

Poi escursionisti devono: camminare solo lungo i sentieri inclusi nella rete regionale o segnalati. I cani vanno tenuti al guinzaglio ed è tassativamente vietato lasciarli liberi al di fuori delle aree naturali protette. È vietato uscire dal tracciato dei sentieri, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per attività sportive (piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d’acqua per pesca sportiva o balneazione, aree picnic segnalate…).

Per le attività di balneazione in fiumi e laghi i comuni devono individuare aree di parcheggio e percorsi, assicurando la presenza di cartellonistica per la localizzazione di contenitori per i rifiuti e assicurare la presenza di disinfettanti.

È vietato campeggiare o bivaccare. Gli automezzi privati devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree dedicate (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio. I gruppi e le comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore, devono avere un numero massimo di 20 persone.

Disinfettanti contro la peste suina

Alla fine dell’escursione è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le scarpe in un robusto sacchetto di plastica per evitare qualsiasi contaminazione e provvedere alla pulizia e disinfezione delle ruote dei mezzi utilizzati con prodotti idonei messi a disposizione del Comune nelle apposite aree.

A casa bisogna spazzolare e lavare le calzature utilizzate con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e usare disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA oltre al  lavaggio degli indumenti utilizzati.

Per gli escursionisti del Parmense

L’Ausl di Parma, impegnata da tempo a limitare la diffusione della peste suina, ricorda che  quando ci si imbatte in una carcassa di cinghiale, bisogna chiamare il numero unico regionale 051.6092124, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Occorre anche memorizzare la  posizione sul cellulare in modo da poterla comunicare e scattare una foto in modo da poter intervenire al più presto per rimuovere la carcassa e bonificare l’area.

 

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2022 
Requisiti di biosicurezza degli  stabilimenti  che  detengono  suini.
(22A04210) 
(GU n.173 del 26-7-2022)
 
 Art. 3 
 
         Aspetti generali inerenti le misure di biosicurezza 
 
  1. Al fine di assicurare un idoneo livello  di  biosicurezza  negli
stabilimenti che  detengono  suini  per  allevamento  sono  presi  in
considerazione i seguenti elementi: 
    a) orientamento produttivo; 
    b) modalita' di allevamento; 
    c) capacita' massima dell'allevamento e turnover degli animali al
suo interno; 
    d) rischio di contatto con selvatici in particolare della  specie
suina. 
  2. Le misure di biosicurezza di cui al presente articolo consistono
in: 
    a) misure di protezione strutturali , che possono comprendere: i)
recinzioni, tetti, muri di cinta ed altre  strutture  di  separazione
quali cancelli, sbarre ecc; ii) locali di stabulazione  ed  eventuale
quarantena; iii) parcheggio e  piazzola  per  la  disinfezione  degli
automezzi; iv) zona filtro; v) strutture per il carico degli animali;
vi) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture  e
delle attrezzature; vii) un sistema  per  lo  stoccaggio  sicuro  dei
cadaveri degli animali e degli altri sottoprodotti di origine animale
in attesa dello smaltimento; viii) strutture per  lo  stoccaggio  del
mangime e delle lettiere destinati agli animali ix) strutture per  lo
stoccaggio degli effluenti zootecnici; 
    b) misure di gestione, che comprendono: i) piano di  biosicurezza
aziendale ii) procedure per l'ingresso nello stabilimento e  l'uscita
dallo stabilimento degli animali, dei prodotti, dei veicoli  e  delle
persone e relativa  registrazione;  ii)  procedure  per  l'uso  delle
attrezzature; iii) condizioni per i movimenti basate sui rischi;  iv)
condizioni per l'introduzione di animali, mangime  o  altri  prodotti
nello stabilimento; v) misure di quarantena, isolamento o separazione
degli animali introdotti di recente o malati; vii) procedure  per  il
lavaggio la disinfezione delle strutture e delle attrezzature, per la
disinfestazione e derattizzazione. 
  3. Sulla base delle misure di cui al comma 2 del presente  articolo
sono individuati i requisiti di biosicurezza per gli stabilimenti che
detengono suini per allevamento come di seguito riportato: 
    a) requisiti di biosicurezza per gli allevamenti familiari di cui
al punto 1 dell'allegato al presente decreto; 
    b) requisiti di biosicurezza per allevamenti commerciali  di  cui
ai punti da 2 a 5 dell'allegato al presente decreto; 
    c) requisiti di biosicurezza per le stalle di transito di cui  al
punto 6 dell'allegato al presente decreto. 

 

      Allegato
 Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli 
 
    1) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti familiari: 
      i.    Divieto    di    somministrazione    di     scarti     di
cucina/ristorazione/rifiuti alimentari 
      ii. Corretto smaltimento dei sottoprodotti di  origine  animale
(reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.). 
      iii. Divieto di contatto dell'operatore con  altri  allevamenti
di suini detenuti. 
      iv. Evitare qualsiasi contatto con cinghiali selvatici  vivi  o
con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa
o di caccia). 
      v.  Presenza  di  appropriate  misure   igienico-sanitarie   in
allevamento (cambio indumenti e calzature  in  entrata  e  in  uscita
dallo stabilimento, adeguate procedure di pulizia e  disinfezione  in
corrispondenza dell'ingresso nei locali di stabulazione). 
      vi. Utilizzare disinfettanti di provata efficacia 
      vii. Divieto di contatto con i suini allevati  in  stabilimento
nelle 48 ore successive alle attivita' venatoria. 
      viii. Divieto di ingresso di persone non autorizzate nei locali
di stabulazione dei suini. Ogni ingresso  nei  suddetti  locali  deve
essere registrato e la documentazione conservata per almeno sei mesi. 
      ix. Controllo  veterinario  ufficiale  a  campione  secondo  le
modalita' definite dalle singole  regioni  e  province  autonome  nel
rispetto della numerosita' campionaria prevista per l'anno in corso. 
      x. I locali dello stabilimento devono: 
        essere costruiti in  modo  tale  da  impedire  l'ingresso  di
cinghiali o altri animali (ad es. cani). 
        prevedere  sistemi  di  disinfezione  per  le  calzature   in
corrispondenza dell'ingresso ai locali di stabulazione degli  animali
e l'utilizzo di indumenti e calzari dedicati da parte degli operatori 
    2) Requisiti di biosicurezza per  gli  allevamenti  stabulati  ad
elevata capacita': 
      a) Requisiti strutturali: 
        i. Barriere: recinzioni e/o altre strutture  quali  cancelli,
muri di cinta o barriere naturali che  delimitano  almeno  l'area  di
allevamento, al fine di non  consentire  l'accesso  incontrollato  di
persone e mezzi. I punti di stoccaggio  di  mangime  e  lettiera,  ad
eccezione  dei  silos,  devono  essere   adeguatamente   protetti   e
delimitati per non consentirne il contatto con animali.  All'ingresso
dell'azienda devono essere esposti  cartelli  che  vietino  l'accesso
delle persone  e  veicoli  non  autorizzati.  L'accesso  all'area  di
allevamento  deve  avvenire  unicamente  attraverso  la  zona  filtro
(personale) e il punto di disinfezione (mezzi). 
        ii. Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori
dal perimetro dell'azienda, o in prossimita'  dell'ingresso,  per  la
sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori. 
        iii. Piazzola per la disinfezione degli  automezzi:  presenza
di un'area localizzata in prossimita' dell'accesso all'allevamento ed
in ogni caso separata  dall'area  di  stabulazione  e  governo  degli
animali, dove poter disinfettare con strumentazione fissa e  dedicata
i mezzi che entrano nel perimetro aziendale. 
        iv.  Zona  filtro:  area/locale  con   accesso   e   transito
obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e  per
i visitatori dove il personale dell'azienda  deve  indossare  calzari
dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e  calzari.  In
tali locali deve  essere  presente  almeno  un  lavandino  con  acqua
corrente, detergente e disinfettante  per  le  mani;  devono  inoltre
essere sempre  disponibili  materiale  monouso  (copri  abiti,  tute,
calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il  materiale  e
gli indumenti utilizzati. 
        v. Locali di stabulazione:  locali  dove  sono  detenuti  gli
animali che permettano una  efficace  pulizia  e  disinfezione  degli
stessi. Tali locali devono avere muri e porte integre e costruiti  in
modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali o entrare
in contatto con i suini detenuti. 
        vi. Locali di stoccaggio di mangime e lettiere: devono essere
progettati e sottoposti a manutenzione  per  impedire  l'ingresso  di
animali. 
        vii. Le vasche di raccolta liquami e di effluenti  zootecnici
devono essere posizionate preferibilmente  al  di  fuori  della  zona
pulita e devono avere una capacita' di  raccolta  proporzionale  alle
dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento. 
        viii. Strutture per il  carico  degli  animali:  presenza  di
rampe e/o strutture/attrezzature equivalenti che permettano il carico
di animali almeno dall'esterno dell'area di governo degli animali. 
        ix.  Attrezzature  per  il  lavaggio  e  disinfezione   delle
strutture di allevamento, ivi  comprese  le  apparecchiature  per  la
pulizia  a  pressione,  e  l'utilizzo  di  disinfettanti  di  provata
efficacia. 
        x. Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse,  feti  ed
invogli fetali: possibilmente localizzata all'esterno  del  perimetro
dell'azienda, o almeno localizzata in prossimita' dell'esterno  e  al
di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio  accesso,  uno
dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante
deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile. 
      b) Requisiti gestionali: 
        i.    Divieto    di    somministrazione    di    scarti    di
cucina/ristorazione/rifiuti alimentari 
        ii. Divieto per il personale e  i  visitatori  di  introdurre
alimenti nei locali di stabulazione degli animali. 
        iii. Divieto per il personale e i  visitatori  di  introdurre
alimenti a base di carne di suino o cinghiale in allevamento. 
        iv. Procedure di smaltimento  dei  sottoprodotti  di  origine
animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.). 
        v.  Adottare   appropriate   misure   igienico-sanitarie   in
allevamento (cambio indumenti e calzature  in  entrata  e  in  uscita
dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di  disinfezione  in
corrispondenza   dell'ingresso   in   azienda   e   nei   locali   di
stabulazione). 
        vi. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle
48  ore  successive  all'  attivita'  venatoria  nei  confronti   del
cinghiale. 
        vii. Divieto di ingresso in azienda  di  persone/veicoli  non
autorizzati   compresi   quelli    non    funzionali    all'attivita'
dell'allevamento. Ogni ingresso  di  persone  e  veicoli  all'interno
dell'allevamento deve essere registrato. 
        viii. Presenza di un sistema di tracciamento  del  flusso  di
lavoro  e  della  movimentazione  degli  animali  all'interno  di  un
allevamento costituito da piu' di una unita' epidemiologica (es. piu'
capannoni) e di una numerazione univoca delle  aree  di  stabulazione
per l'identificazione dei gruppi di animali detenuti. 
        ix.  Attuazione  di   adeguate   procedure   di   pulizia   e
disinfezione delle strutture  con  la  presenza  in  azienda  di  una
procedura che ne descriva le modalita' operative. 
        x. Utilizzo di disinfettanti di provata efficacia. 
        xi. Adeguata manutenzione delle aree circostanti i locali  di
stabulazione degli animali al fine  di  evitare  lo  stanziamento  di
animali infestanti. 
        xii. Derattizzazione e disinfestazione: deve essere attuato e
documentato un piano aziendale di derattizzazione e disinfestazione. 
        xiii. Corretta formazione del  personale  che  accudisce  gli
animali in materia di biosicurezza e rischi di introduzione di agenti
di malattie infettive e diffusive. 
        xiv. Presenza  di  un  piano  di  profilassi  delle  malattie
infettive che contempli piani vaccinali e approfondimenti diagnostici
atti a monitorare lo stato sanitario dell'allevamento. 
        xv. Evitare durante le operazioni di carico e  scarico  degli
animali dagli automezzi, il contatto tra partite di suini provenienti
da allevamenti differenti. 
        xvi.   Scarico   del   mangime:   deve   essere    effettuato
preferibilmente  dall'esterno  dell'allevamento  e  deve  evitare  il
contatto dello stesso con altri animali. 
        xvii. Divieto di utilizzo di attrezzature e mezzi provenienti
da altri allevamenti se non  previa  applicazione  di  una  specifica
procedura di lavaggio e disinfezione; il  trasferimento  deve  essere
annotato su apposito registro. Gestione suini morti:  i  suini  morti
devono essere immediatamente spostati  dai  locali  di  stabulazione,
utilizzando un mezzo aziendale, e in attesa di essere smaltiti devono
essere stoccati in apposita cella frigorifero. 
        xviii. I requisiti gestionali sopra menzionati devono  essere
riportati all' interno di un piano di biosicurezza aziendale. 
      c)  Requisiti   aggiuntivi   specifici   per   allevamenti   da
riproduzione: 
        i. Presenza di locali di quarantena dei riproduttori di nuova
introduzione separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente).
L'ingresso degli animali nei locali di quarantena deve avvenire  solo
dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e  una  accurata
pulizia e disinfezione. 
    L'accesso del personale ai locali della quarantena, deve avvenire
previo passaggio dalla zona filtro. 
      d) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da ingrasso: 
        i. Tutto pieno/tutto vuoto: deve essere  applicato  almeno  a
livello di settore del singolo capannone. 
    3) Requisiti di biosicurezza  per  gli  allevamenti  stabulati  a
bassa capacita': 
      a) Requisiti strutturali: 
        i. Barriere: recinzioni e/o altre strutture  quali  cancelli,
muri di cinta o barriere naturali che  delimitano  almeno  l'area  di
allevamento, al fine di non  consentire  l'accesso  incontrollato  di
persone e mezzi. I punti di stoccaggio  di  mangime  e  lettiera,  ad
eccezione  dei  silos,  devono  essere   adeguatamente   protetti   e
delimitati per non consentirne il contatto con animali.  All'ingresso
dell'azienda devono essere esposti  cartelli  che  vietino  l'accesso
delle persone  e  veicoli  non  autorizzati.  L'accesso  all'area  di
allevamento  deve  avvenire  unicamente  attraverso  la  zona  filtro
(personale) e il punto di disinfezione (mezzi). 
        ii. Zona filtro: area/locale con transito obbligatorio per il
personale addetto al governo degli animali e per i visitatori dove il
personale  dell'azienda  deve  indossare  calzari   dedicati   ed   i
visitatori devono indossare copri abiti e  calzari.  In  tali  locali
deve  essere  presente  almeno  un  lavandino  con  acqua   corrente,
detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere  sempre
disponibili materiale monouso (copri abiti,  tute,  calzari,  guanti,
etc.) e contenitori dove depositare  il  materiale  e  gli  indumenti
utilizzati. 
        iii. Locali di stabulazione: i locali dove sono detenuti  gli
animali devono permettere una efficace pulizia e  disinfezione  degli
stessi. Tali locali devono avere muri e porte integre e costruiti  in
modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali o entrare
in contatto con i suini detenuti. 
        iv. Locali di stoccaggio di mangime e lettiere: devono essere
progettati e sottoposti a manutenzione  per  impedire  l'ingresso  di
animali. 
        v. Le vasche di raccolta liquami e  di  effluenti  zootecnici
devono essere posizionate preferibilmente  al  di  fuori  della  zona
pulita e devono avere una capacita' di  raccolta  proporzionale  alle
dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento. 
        vi. Attrezzature per il lavaggio e disinfezione dei mezzi  in
ingresso  e  delle  strutture  dell'allevamento,  ivi   comprese   le
apparecchiature  per  la  pulizia  a  pressione,  e   l'utilizzo   di
disinfettanti di provata efficacia. 
        vii. Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed
invogli fetali: possibilmente localizzata all'esterno  del  perimetro
dell'azienda,  o  almeno  localizzata  in  prossimita'   dell'esterno
dell'allevamento e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con
doppio   accesso,   uno   dei   quali   con    uscita    sull'esterno
dell'allevamento.  L'area  antistante  deve   essere   in   materiale
facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa presenza  di  un
contratto con una ditta specializzata che garantisca  lo  smaltimento
delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata. 
      b) Requisiti gestionali: 
        i.    Divieto    di    somministrazione    di    scarti    di
cucina/ristorazione/rifiuti alimentari 
        ii. Divieto per il personale e  i  visitatori  di  introdurre
alimenti nei locali di stabulazione degli animali. 
        iii. Divieto per il personale e i  visitatori  di  introdurre
alimenti a base di carne di suino o cinghiale in allevamento 
        iv. Procedure di smaltimento  dei  sottoprodotti  di  origine
animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.). 
        v.  Adottare   appropriate   misure   igienico-sanitarie   in
allevamento (cambio indumenti e calzature  in  entrata  e  in  uscita
dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di  disinfezione  in
corrispondenza   dell'ingresso   in   azienda   e   nei   locali   di
stabulazione). 
        vi. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle
48  ore  successive  all'  attivita'  venatoria  nei  confronti   del
cinghiale. 
        vii. Divieto di ingresso in azienda  di  persone/veicoli  non
autorizzati   compresi   quelli    non    funzionali    all'attivita'
dell'allevamento. Ogni ingresso  di  persone  e  veicoli  all'interno
dell'allevamento deve essere registrato. 
        viii.  Attuazione  di  adeguate  procedure   di   pulizia   e
disinfezione delle strutture, e mezzi in entrata, con la presenza  in
azienda di una procedura che ne descriva le modalita' operative. 
        ix. Utilizzo di disinfettanti di provata efficacia. 
        x. Derattizzazione e disinfestazione: deve essere  attuato  e
documentato un piano aziendale di derattizzazione e disinfestazione. 
        xi. Corretta  formazione  del  personale  che  accudisce  gli
animali in materia di biosicurezza e rischi di introduzione di agenti
di malattie infettive e diffusive. 
        xii. Evitare durante le operazioni di carico e scarico  degli
animali dall' automezzo, il contatto tra partite di suini provenienti
da allevamenti differenti. 
        xiii.   Scarico   del   mangime:   deve   essere   effettuato
preferibilmente  dall'esterno  dell'allevamento  e  deve  evitare  il
contatto dello stesso con altri animali. 
        xiv. Divieto di utilizzo di attrezzature e mezzi  provenienti
da altri allevamenti se non  previa  applicazione  di  una  specifica
procedura di lavaggio e disinfezione; il  trasferimento  deve  essere
annotato su apposito registro. 
        xv.  Gestione  suini  morti:  i  suini  morti  devono  essere
immediatamente spostati dai locali di  stabulazione,  utilizzando  un
mezzo aziendale,  e  in  attesa  di  essere  smaltiti  devono  essere
stoccati in apposita cella frigorifero. 
      c)  Requisiti   aggiuntivi   specifici   per   allevamenti   da
riproduzione: 
        i. Presenza di locali di quarantena dei riproduttori di nuova
introduzione possibilmente separati  (fisicamente,  funzionalmente  e
gestionalmente). L'ingresso degli animali nei  locali  di  quarantena
deve  avvenire  solo  dopo  lo  svuotamento  dal  gruppo  di  animali
precedenti e una accurata pulizia e disinfezione. 
        ii. L'accesso del personale ai locali della  quarantena  deve
avvenire utilizzando indumenti e calzature dedicate. 
      d) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da ingrasso: 
        i. Tutto pieno/tutto vuoto: deve essere  applicato  almeno  a
livello di settore del singolo capannone 
    4) Requisiti di biosicurezza per  gli  allevamenti  semibradi  ad
elevata capacita': 
      a) Requisiti strutturali: 
        i. Barriere: presenza di recinzioni perimetrali,  di  altezza
minima di 1,5 metri,  specifiche  per  la  modalita'  di  allevamento
estensivo. Sono  fatti  salvi  eventuali  interventi,  che  prevedono
barriere non inferiori a 1,20 metri di altezza gia' posti in essere o
finanziati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano  con
propri atti adottati nei 6 mesi antecedenti all'entrata in vigore del
presente decreto. Le recinzioni devono essere costruite  in  modo  da
evitare qualsiasi contatto tra i suini allevati e altri animali,  con
particolare attenzione ai suini selvatici. Laddove la separazione con
i suini selvatici venga garantita  tramite  utilizzo  di  reti,  deve
essere prevista una doppia recinzione, di cui quella  interna,  anche
di tipo elettrificato,  distanziata  di  almeno  1  metro  da  quella
esterna. Le ulteriori specifiche inerenti  le  diverse  tipologie  di
recinzione vengono dettagliate e mantenute  aggiornate  all'  interno
del manuale biosicurezza del sistema informativo ClassyFarm.it. 
    Presenza di altre strutture quali cancelli, muri di  cinta,  ecc.
almeno intorno  agli  edifici/zone  attrezzate  dove  sono  stabulati
temporaneamente gli animali, e quelli  di  stoccaggio  di  mangime  e
lettiera, che consentano di impedire e/o  regolamentare  l'accesso  a
personale e mezzi. All'ingresso dell'azienda  devono  essere  esposti
cartelli  che  vietino  l'accesso  delle  persone   e   veicoli   non
autorizzati. 
        ii. Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori
dal perimetro dell'azienda, o in prossimita'  dell'ingresso,  per  la
sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori. 
        iii. Piazzola per la disinfezione degli  automezzi:  presenza
di un'area localizzata in prossimita' dell'accesso all'allevamento ed
in  ogni  caso  separata  dall'area  di   allevamento,   dove   poter
disinfettare con strumentazione fissa e dedicata i mezzi che  entrano
nel perimetro aziendale. 
        iv.  Zona  filtro:  area/locale  con   accesso   e   transito
obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e  per
i visitatori dove il personale dell'azienda  deve  indossare  calzari
dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e  calzari.  In
tali locali deve  essere  presente  almeno  un  lavandino  con  acqua
corrente, detergente e disinfettante  per  le  mani;  devono  inoltre
essere sempre  disponibili  materiale  monouso  (copri  abiti,  tute,
calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il  materiale  e
gli indumenti utilizzati. 
        v. Locali di stabulazione:  laddove  presenti  devono  essere
integri e costruiti in modo da  permettere  una  efficace  pulizia  e
disinfezione degli stessi. 
        vi. Locali di stoccaggio di mangime e lettiere: devono essere
progettati e sottoposti a manutenzione  per  impedire  l'ingresso  di
animali. 
        vii. Le strutture di stoccaggio degli  effluenti  zootecnici,
se previste, devono essere posizionate preferibilmente  al  di  fuori
della  zona  pulita  e  devono  avere  una  capacita'   di   raccolta
proporzionale alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento. 
        viii. Strutture per il  carico  degli  animali:  presenza  di
rampe e/o strutture/attrezzature equivalenti che permettano il carico
di animali almeno dall'esterno dell'area di governo degli animali. 
        ix.  Attrezzature  per  il  lavaggio  e  disinfezione   delle
strutture di allevamento, ivi  comprese  le  apparecchiature  per  la
pulizia  a  pressione,  e  l'utilizzo  di  disinfettanti  di  provata
efficacia. 
        x. Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse,  feti  ed
invogli fetali: possibilmente localizzata all'esterno  del  perimetro
dell'azienda,  o  almeno  localizzata  in  prossimita'   dell'esterno
dell'allevamento e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con
doppio   accesso,   uno   dei   quali   con    uscita    sull'esterno
dell'allevamento.  L'area  antistante  deve   essere   in   materiale
facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa presenza  di  un
contratto con una ditta specializzata che garantisca  lo  smaltimento
delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata. 
      b) Requisiti gestionali: 
        i.    Divieto    di    somministrazione    di    scarti    di
cucina/ristorazione/rifiuti alimentari. 
        ii. Divieto per il personale e  i  visitatori  di  introdurre
alimenti nell' area di allevamento. 
        iii. Divieto per il personale e i  visitatori  di  introdurre
alimenti a base di carne di suino o cinghiale in allevamento. 
        iv. Procedure di smaltimento  dei  sottoprodotti  di  origine
animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.). 
        v.  Adottare   appropriate   misure   igienico-sanitarie   in
allevamento (cambio indumenti e calzature  in  entrata  e  in  uscita
dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di  disinfezione  in
corrispondenza dell'ingresso in azienda e nell'area di allevamento). 
        vi. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle
48 ore successive alle attivita' venatoria. 
        vii. Divieto di ingresso in azienda  di  persone/veicoli  non
autorizzati   compresi   quelli    non    funzionali    all'attivita'
dell'allevamento. Ogni ingresso  di  persone  e  veicoli  all'interno
dell'allevamento deve essere registrato. 
        viii. Presenza di un sistema di tracciamento  del  flusso  di
lavoro   e   della   movimentazione   degli    animali    all'interno
dell'allevamento costituito da piu' di una unita' epidemiologica (es.
piu'  capannoni)  e  di  una  numerazione  univoca  delle   aree   di
stabulazione per l'identificazione dei gruppi di animali detenuti. 
        ix.  Attuazione  di   adeguate   procedure   di   pulizia   e
disinfezione ossia in una prassi di buona gestione e manutenzione dei
terreni  dove  sono  detenuti  i  suini  e  pulizia  periodica  degli
alloggiamenti. 
        x. Utilizzo di disinfettanti di provata efficacia. 
        xi. Adeguata manutenzione delle aree  circostanti  l'area  di
allevamento al fine di evitare lo stanziamento di animali infestanti 
        xii. Derattizzazione e disinfestazione: deve essere attuato e
documentato un piano aziendale di derattizzazione. 
        xiii. Corretta formazione del  personale  che  accudisce  gli
animali in materia di biosicurezza e rischi di introduzione di agenti
di malattie infettive e diffusive. 
        xiv. Presenza  di  un  piano  di  profilassi  delle  malattie
infettive che contempli piani vaccinali e approfondimenti diagnostici
atti a monitorare lo stato sanitario dell'allevamento. 
        xv. Evitare durante le operazioni di carico e  scarico  degli
animali dall'automezzo, il contatto tra partite di suini  provenienti
da allevamenti differenti. 
        xvi.   Scarico   del   mangime:   deve   essere    effettuato
preferibilmente  dall'esterno  dell'allevamento  e  deve  evitare  il
contatto dello stesso con altri animali. 
        xvii. Divieto di utilizzo di attrezzature e mezzi provenienti
da altri allevamenti se non  previa  applicazione  di  una  specifica
procedura di lavaggio e disinfezione; il  trasferimento  deve  essere
annotato su apposito registro 
        xviii. Gestione suini morti:  i  suini  morti  devono  essere
immediatamente spostati dai locali  o  dall'  area  di  stabulazione,
utilizzando un mezzo aziendale, e in attesa di essere smaltiti devono
essere stoccati in apposita cella frigorifero. 
        xix. I requisiti gestionali sopra  menzionati  devono  essere
riportati all'interno di un piano di biosicurezza aziendale. 
      c)  Requisiti   aggiuntivi   specifici   per   allevamenti   da
riproduzione: 
        i. Presenza di locali di quarantena dei riproduttori di nuova
introduzione separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente).
L'ingresso degli animali nei locali di quarantena deve avvenire  solo
dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e  una  accurata
pulizia e disinfezione. 
        ii. L'accesso del personale ai locali della quarantena,  deve
avvenire previo passaggio dalla zona filtro. 
    5) Requisiti di biosicurezza  per  gli  allevamenti  semibradi  a
bassa capacita': 
      a) Requisiti strutturali: 
        i. Barriere: presenza di recinzioni perimetrali,  di  altezza
minima di 1,5 metri,  specifiche  per  la  modalita'  di  allevamento
estensivo. Sono  fatti  salvi  eventuali  interventi,  che  prevedono
barriere non inferiori a 1,20 metri di altezza gia' posti in essere o
finanziati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano  con
propri atti adottati nei 6 mesi antecedenti all'entrata in vigore del
presente decreto. Le recinzioni devono essere costruite  in  modo  da
evitare qualsiasi contatto tra i suini allevati e altri animali,  con
particolare attenzione ai suini selvatici. Laddove la separazione con
i suini selvatici venga garantita  tramite  utilizzo  di  reti,  deve
essere prevista una doppia recinzione, di cui quella  interna,  anche
di tipo elettrificato,  distanziata  di  almeno  1  metro  da  quella
esterna. Le ulteriori specifiche inerenti  le  diverse  tipologie  di
recinzione vengono dettagliate e mantenute  aggiornate  all'  interno
del manuale biosicurezza del sistema informativo ClassyFarm.it. 
        ii. Zona  filtro:  area  con  transito  obbligatorio  per  il
personale addetto al Governo degli animali e per i visitatori dove il
personale  dell'azienda  deve  indossare  calzari   dedicati   ed   i
visitatori devono indossare copri abiti e  calzari.  In  tali  locali
deve  essere  presente  almeno  un  lavandino  con  acqua   corrente,
detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere  sempre
disponibili materiale monouso (copri abiti,  tute,  calzari,  guanti,
etc.) e contenitori dove depositare  il  materiale  e  gli  indumenti
utilizzati. 
        iii. Locali di stabulazione: laddove presenti  devono  essere
integri costruiti in  modo  da  permettere  una  efficace  pulizia  e
disinfezione degli stessi. 
        iv. Locali di stoccaggio di mangime e lettiere: devono essere
progettati e sottoposti a manutenzione  per  impedire  l'ingresso  di
animali. 
        v. Le strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici,  se
previste, devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della
zona pulita e devono avere una capacita'  di  raccolta  proporzionale
alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento. 
        vi. Attrezzature per il lavaggio e disinfezione dei mezzi  in
ingresso  e  delle  strutture  dell'allevamento,  ivi   comprese   le
apparecchiature  per  la  pulizia  a  pressione,  e   l'utilizzo   di
disinfettanti di provata efficacia. 
        vii. Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed
invogli fetali: possibilmente localizzata all'esterno  del  perimetro
dell'azienda,  o  almeno  localizzata  in  prossimita'   dell'esterno
dell'allevamento e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con
doppio   accesso,   uno   dei   quali   con    uscita    sull'esterno
dell'allevamento.  L'area  antistante  deve   essere   in   materiale
facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa presenza  di  un
contratto con una ditta specializzata che garantisca  lo  smaltimento
delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata. 
        viii. Gestione suini  morti:  i  suini  morti  devono  essere
immediatamente spostati dai locali o dall' area di  stabulazione,  in
attesa  di  essere  smaltiti  devono   essere   stoccati   in   cella
frigorifero. I suini morti  devono  essere  portati  all'esterno  con
mezzo aziendale. 
      b) Requisiti gestionali: 
        i.    Divieto    di    somministrazione    di    scarti    di
cucina/ristorazione/rifiuti alimentari. 
        ii. Divieto per il personale e  i  visitatori  di  introdurre
alimenti nell'area di allevamento. 
        iii. Divieto per il personale e i  visitatori  di  introdurre
alimenti a base di carne di suino o cinghiale in allevamento. 
        iv. Procedure di smaltimento  dei  sottoprodotti  di  origine
animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.). 
        v.  Adottare   appropriate   misure   igienico-sanitarie   in
allevamento (cambio indumenti e calzature  in  entrata  e  in  uscita
dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di  disinfezione  in
corrispondenza dell'ingresso in azienda). 
        vi. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle
48 ore successive alle attivita' venatoria. 
        vii. Divieto di ingresso in azienda  di  persone/veicoli  non
autorizzati   compresi   quelli    non    funzionali    all'attivita'
dell'allevamento. Ogni ingresso  di  persone  e  veicoli  all'interno
dell'allevamento deve essere registrato. 
        viii.  Attuazione  di  adeguate  procedure   di   pulizia   e
disinfezione dei mezzi in entrata e di una prassi di buona gestione e
manutenzione dei  terreni  dove  sono  detenuti  i  suini  e  pulizia
periodica degli alloggiamenti. 
        ix. Utilizzo di disinfettanti di provata efficacia. 
        x.  Corretta  formazione  del  personale  che  accudisce  gli
animali in materia di biosicurezza e rischi di introduzione di agenti
di malattie infettive e diffusive. 
        xi.   Scarico   del   mangime:   deve    essere    effettuato
preferibilmente  dall'esterno  dell'allevamento  e  deve  evitare  il
contatto dello stesso con altri animali. 
        xii.  Divieto  di  trasferimento  di  attrezzature  e   mezzi
provenienti da altri allevamenti se non previa  applicazione  di  una
specifica procedura di lavaggio e disinfezione; il trasferimento deve
essere annotato su apposito registro. 
    6. Requisiti di biosicurezza per le stalle di transito: 
      a) Requisiti strutturali: 
        i. Barriere: recinzioni e/o altre strutture  quali  cancelli,
muri di cinta o barriere naturali che  delimitano  almeno  l'area  di
allevamento, al fine di non  consentire  l'accesso  incontrollato  di
persone e mezzi. I punti di stoccaggio  di  mangime  e  lettiera,  ad
eccezione  dei  silos,  devono  essere   adeguatamente   protetti   e
delimitati per non consentirne il contatto con animali.  All'ingresso
dell'azienda devono essere esposti  cartelli  che  vietino  l'accesso
delle persone  e  veicoli  non  autorizzati.  L'accesso  all'area  di
allevamento  deve  avvenire  unicamente  attraverso  la  zona  filtro
(personale) e il punto di disinfezione (mezzi). 
        ii. Parcheggio: area fuori dal perimetro dello  stabilimento,
o  in  prossimita'  dell'ingresso,  per  la  sosta  dei  veicoli  del
personale dell'azienda e/o dei visitatori. 
        iii. Piazzola per la disinfezione degli  automezzi:  presenza
di un'area localizzata in prossimita' dell'accesso allo  stabilimento
ed in ogni caso separata dall'area di stabulazione  e  governo  degli
animali, dove poter disinfettare con strumentazione fissa e  dedicata
i mezzi che entrano nel perimetro aziendale. 
        iv.  Zona  filtro:  area/locale  con   accesso   e   transito
obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e  per
i visitatori dove il personale dell'azienda  deve  indossare  calzari
dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e  calzari.  In
tali locali deve  essere  presente  almeno  un  lavandino  con  acqua
corrente, detergente e disinfettante  per  le  mani;  devono  inoltre
essere sempre  disponibili  materiale  monouso  (copri  abiti,  tute,
calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il  materiale  e
gli indumenti utilizzati. 
        v. Locali di stabulazione:  locali  dove  sono  detenuti  gli
animali che permettano una  efficace  pulizia  e  disinfezione  degli
stessi. Tali locali devono avere muri e porte integre e costruiti  in
modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali o entrare
in contatto con i suini detenuti. 
        vi. Locali di stoccaggio di mangime e lettiere: devono essere
progettati e sottoposti a manutenzione  per  impedire  l'ingresso  di
animali. 
        vii. Strutture per il carico degli animali: presenza di rampe
che permettano il carico di animali almeno dall'esterno dell'area  di
governo degli animali. 
        viii. Attrezzature  per  il  lavaggio  e  disinfezione  delle
strutture dello stabilimento, ivi comprese le apparecchiature per  la
pulizia  a  pressione,  e  l'utilizzo  di  disinfettanti  di  provata
efficacia. 
        ix. Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti  ed
invogli fetali: possibilmente localizzata all'esterno  del  perimetro
dell'azienda, o almeno localizzata in prossimita' dell'esterno  dello
stabilimento e al di fuori della  zona  pulita,  preferibilmente  con
doppio   accesso,   uno   dei   quali   con    uscita    sull'esterno
dell'allevamento.  L'area  antistante  deve   essere   in   materiale
facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa presenza  di  un
contratto con una ditta specializzata che garantisca  lo  smaltimento
delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata. 
        x.  Gestione  suini  morti:  i  suini  morti  devono   essere
immediatamente spostati dai locali  di  stabulazione,  in  attesa  di
essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. I  suini
morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. 
      b) Requisiti gestionali: 
        i.    Divieto    di    somministrazione    di    scarti    di
cucina/ristorazione/rifiuti alimentari. 
        ii. Divieto per il personale e  i  visitatori  di  introdurre
alimenti nei locali di stabulazione. 
        iii. Divieto per il personale e i  visitatori  di  introdurre
alimenti a base di carne di suino o cinghiale in allevamento. 
        iv. Procedure di smaltimento  dei  sottoprodotti  di  origine
animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.). 
        v. Le partite introdotte devono essere mantenute separate, in
modo che sia agevole  l'esecuzione  di  controlli  documentali  e  di
identita' da parte dei veterinari ufficiali. 
        vi. Nelle  stalle  di  transito  da  vita,  qualora  non  sia
possibile mantenere almeno una separazione  funzionale  e  gestionale
tra le partite provenienti da differenti allevamenti,  devono  essere
movimentati suini facenti parte di un'unica partita. 
        vii. Divieto di  commercializzazione  degli  scarti  (animali
sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l'invio
alla  macellazione)  e  degli  animali   da   riforma   (animali   da
riproduzione  a  fine  carriera)  attraverso  stalle  di  sosta   che
movimentano verso altri allevamenti commerciali. 
        viii.  Adottare  appropriate  misure  igienico-sanitarie   in
allevamento (cambio indumenti e calzature  in  entrata  e  in  uscita
dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di  disinfezione  in
corrispondenza   dell'ingresso   in   azienda   e   nei   locali   di
stabulazione). 
        ix. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle
48  ore  successive  all'attivita'  venatoria   nei   confronti   del
cinghiale. 
        x. Divieto di ingresso  in  azienda  di  persone/veicoli  non
autorizzati   compresi   quelli    non    funzionali    all'attivita'
dell'allevamento. Ogni ingresso  di  persone  e  veicoli  all'interno
dell'allevamento deve essere registrato. 
        xi.  Attuazione  di   adeguate   procedure   di   pulizia   e
disinfezione delle strutture  con  la  presenza  in  azienda  di  una
procedura che ne descriva le modalita' operative. 
        xii. Utilizzo di disinfettanti di provata efficacia. 
        xiii. Nelle stalle di transito ogni trenta giorni deve essere
effettuato il vuoto sanitario dello stabilimento e si deve  procedere
con le operazioni di pulizia e disinfezione  mediante  l'utilizzo  di
disinfettanti di provata efficacia, seguite da un vuoto biologico  di
almeno due giorni. I  periodi  di  vuoto  sanitario,  cosi'  come  le
operazioni di pulizia e disinfezione  e  i  disinfettanti  utilizzati
devono essere registrati e documentati in stabilimento. 
        xiv. Adeguata manutenzione delle aree circostanti i locali di
stabulazione degli animali al fine  di  evitare  lo  stanziamento  di
animali infestanti. 
        xv. Derattizzazione e disinfestazione: deve essere attuato  e
documentato un piano aziendale di derattizzazione e disinfestazione. 
        xvi. Corretta formazione  del  personale  che  accudisce  gli
animali in materia di biosicurezza e rischi di introduzione di agenti
di malattie infettive e diffusive. 
        xvii.   Scarico   del   mangime:   deve   essere   effettuato
preferibilmente dall'esterno  dello  stabilimento,  deve  evitare  il
contatto dello stesso con altri animali. 
        xviii.  Divieto  di  utilizzo   di   attrezzature   e   mezzi
provenienti da altri allevamenti se non previa  applicazione  di  una
specifica procedura di lavaggio e disinfezione; il trasferimento deve
essere annotato su apposito registro. 
    7. Procedura per la pulizia e  disinfezione  delle  strutture:  I
disinfettanti hanno  una  notevole  riduzione  nella  loro  efficacia
quando agiscono  in  presenza  di  sporcizia,  materiale  organico  e
grasso, quindi, la  disinfezione  per  essere  efficace  deve  essere
preceduta da un'accurata pulizia e detersione  degli  ambienti.  Deve
essere  presente  in  stabilimento  una  procedura  che  descriva  le
modalita'  operative  con  cui  vengono  eseguiti   il   lavaggio   e
disinfezione delle strutture. 
    Le operazioni di pulizia e disinfezione  devono  essere  condotte
dopo che gli animali sono  stati  rimossi  dagli  ambienti  e  devono
essere articolate in tre fasi distinte: 
      1. Rimozione fisica del materiale presente  (feci,  residui  di
mangimi, sporcizia). Si deve procedere con la  rimozione  fisica  del
materiale  grossolano  presente  negli  ambienti   di   stabulazione,
alimentazione o transito degli  animali,  con  rimozione  fisica  del
materiale presente: feci, lettiera, residui di  mangime  e  sporcizia
varia.  Le  incrostazioni  di  materiale  organico  dovranno   essere
eliminate mediante l'utilizzo di idropulitrici a pressione. 
      2. Lavaggio con acqua e detergente. Una volta che il  materiale
grossolano e' stato rimosso le superfici dovranno essere irrorate con
un prodotto sgrassante (detergente), che poi dovra' essere  eliminato
mediante risciacquo con acqua. 
      3. Disinfezione.  Per  la  fase  di  disinfezione  deve  essere
utilizzato uno dei disinfettanti di provata efficacia, e deve  essere
lasciato per  una  durata  corrispondente  a  quanto  previsto  nelle
indicazioni di corretto utilizzo del prodotto da  parte  della  ditta
produttrice. Il disinfettante deve essere applicato  sulle  superfici
asciutte. 
    L'introduzione degli animali puo' avvenire solo  dopo due  giorni
dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione. 


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