domenica 27 dicembre 2020

I DPCM di Conte dichiarati incostituzionali e illegittimi dal TAR di Roma ma la notizia è ignorata dai media … perchè?

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 I DPCM di Conte dichiarati incostituzionali e illegittimi dal TAR di Roma ma la notizia è ignorata dai media … perchè?

Sui TG italiani non se ne parla quasi per niente ma il fatto è rilevante ed ho trovato riferimenti più sui giornali francesi che su quelli italiani. Il fatto è questo: il Tribunale di Roma è stato chiamato ad esprimersi sui DPCM a seguito di un ricorso di un esercizio commerciale per la chiusura imposta dai divieti nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Il risultato è che il Tribunale di Roma ha detto quello che noi tutti sappiamo da tempo, ovvero che i DPCM sono incostituzionali e quindi chi ci governa e ci impone inaudite restrizioni, non si capisce a che titolo lo faccia.
Il contenuto della sentenza del Tribunale di Roma – che esprime molto chiaramente che ci troviamo in una situazione di flagrante illegalità costituzionale – ha trovato solo il silenzio dei media, mentre tace anche il presidente della Repubblica.
Ovviamente della sentenza ne beneficia solo l’esercizio commerciale che ha sollevato il contenzioso, ma la notizia è rilevante. Ci troviamo evidentemente in uno stato di fragrante illegalità, senza avere mezzi per opporci perchè anche i tribunali , la Corte Costituzionale ed insigni giuristi che hanno espresso gli stessi giudizi, sono taciuti e inascoltati. In tutto questo, la cosa più grave che la situazione è sconcertante, sembra che il paese non abbia più alcuna capacità di reazione e neanche la chiesa – che tradizionalmente ha sempre preso la voce del popolo e della morale cattolica – si è defilata.

Il Tribunale di Roma, sez. Civile 6, con ordinanza n. 45986/2020 RG del 16 dicembre 2020, finalizzato alla risoluzione di una controversia avente ad oggetto la richiesta di convalida di espulsione per arretrati di un’operazione commerciale durante il periodo dell’emergenza Covid-19, entrata integralmente nella questione della pandemia in dichiarando la piena illegittimità dei decreti ministeriali ( DPCM ) del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e del suo governo.

Come previsto, il giudice  Alessio Liberati è giunto alla conclusione che i DPCM “sono viziati da violazioni per mancanza di motivazione” e “molteplici profili di illegittimità” e come tali sono “obsoleti” , vale a dire che non producono effetti concreti dal punto di vista giurisprudenziale. Pertanto, dovrebbero essere annullati. I decreti con i quali è intervenuto il governo non sono “di natura normativa” ma di “carattere amministrativo” , dovrebbero quindi fare riferimento ad una legge già esistente, cosa che il DPCM non fa.

Diversi autorevoli studiosi di Costituzione avevano anche notato questo problema negli ultimi mesi, sostenendo che erano incostituzionali . Già Annibale Marini, presidente emerito della Corte costituzionale, il 29 aprile ha commentato all’Adnkronos :

“… Volendo salvaguardare la sua legittimità, è incostituzionale laddove non prevede una scadenza. Contiene quindi un difetto riparabile, perché è sufficiente impostare il “limite di tempo”. Resta il fatto che, dal mio punto di vista, il DPCM non può incidere sui diritti di libertà. È stato utilizzato almeno di dubbia costituzionalità, “fuori sistema”, che ha cambiato completamente la struttura di tutti gli organi istituzionali “.

Nella sentenza del Tribunale di Roma si legge ora che il DPCM “ha imposto un rinnovo della limitazione dei diritti alla libertà” mentre avrebbe chiesto “un nuovo passaggio in un Parlamento diverso” rispetto a quello che avvenuta per la conversione del decreto “Resto a casa” e “Cura Italia”.

“Si tratta quindi di misure in contrasto con gli articoli da 13 a 22 della Costituzione e con la disciplina dell’articolo 77 della Costituzione, come sottolinea l’autorevole dottrina costituzionale”.

“Una dichiarazione interessante, che diventa quasi un monito per prendere coscienza del reale valore dei decreti presi in questi mesi” , commenta l’avvocato Stefania Pomaro da noi interpellata, che continua a spiegare:

“Il giudice del Tribunale di Roma ha riassunto tutti gli aspetti dell’illegittimità, non solo costituzionale, del DPCM emesso dal governo. L’aspetto più rilevante della sentenza si ritrova nel pensiero del magistrato, il quale sostiene che le più ampie questioni di crisi che affliggono molte persone e attività produttive non derivano dalla stessa Covid, ma dalla regolamentazione di questa situazione guidata dal governo attraverso il DPCM, che ha limitato alcune delle libertà fondamentali, provocando direttamente la crisi di cui sopra. Il magistrato in questione afferma anche che sono proprio questi DPCM, illegittimi da innumerevoli punti di vista, che devono essere contestati (purché in vigore), eliminando le conseguenze (negative) che ne derivano. In breve, sarebbe giunto il momento di agire per la tutela dei loro diritti, come individui e come cittadini. “

L’Avvocato Pomaro conclude così:

“Fondamentalmente, per risolvere i problemi derivanti dai limiti imposti dal governo, dobbiamo indirizzare le nostre energie, piuttosto che contro altri cittadini, che sono di fatto nella nostra stessa situazione, verso coloro che hanno contribuito a causare le ingiustizie di ‘oggi, al fine di generare, in questo modo, un effetto a catena positivo per tutti. “

Tuttavia, la nuova “bomba” che riguarda il governo DPCM è passata inosservata ai media che hanno scelto di ignorarla (ad eccezione di alcuni giornali come Il Giornale e Libero).

Tuttavia, il passaggio al web è diventato virale sui social media ed è stato ampiamente commentato da siti Web e canali di notizie e giornalismo indipendenti. Questi stessi canali che le task force delle fake news e i “professionisti dell’informazione” vorrebbero censurare per creare un monopolio sulle informazioni certificate.

Le 4 principali ragioni dell’illegittimità dei decreti ministeriali:

N. 1 – DPCM “non è di natura normativa ma amministrativa”

I decreti ministeriali (DPCM), con i quali il governo è intervenuto per chiudere l’Italia e gestire la pandemia, non ha valore legale perché “non è di natura regolamentare ma amministrativa”. Per funzionare bisogna fare riferimento a una legge, ma il DPCM no, stringe i diritti fondamentali, vista la pandemia, e basta. Vari autorevoli studiosi costituzionali avevano anche sottolineato questo problema, sostenendo che il DPCM era incostituzionale. Il tribunale civile di Roma cita per spiegarlo “tutti i presidenti emeriti della Corte costituzionale, Baldassarre, Marini, Cassese” .

N. 2 – Il governo potrebbe intervenire solo in uno stato di guerra

Il governo potrebbe intervenire con questo tipo di misura in stato di guerra. Quelli vere, dove le persone sparano, gli edifici crollano, ecc. Ma la vera guerra non è qui. Non esiste nemmeno una “legge ordinaria che conferisca al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischi sanitari” . Ne consegue che tutti i DPCM sono illegittimi.

N. 3 – Fase 2, il DPCM avrebbe richiesto un successivo passaggio in Parlamento

Anche i DPCM che regolano la fase 2 presentano lo stesso problema. “Hanno imposto”, spiega il giudice entrando nei dettagli, “un rinnovo della limitazione dei diritti di libertà che avrebbe invece richiesto un nuovo passaggio in Parlamento diverso da quello intervenuto per la conversione del decreto” Resto a casa “e di “Cura Italia” (vedi Marini). Si tratta quindi di disposizioni in contrasto con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’articolo 77 della Costituzione, come sottolinea l’autorevole dottrina costituzionale ” .

N. 4 – Il DPCM deve specificare un motivo, come atti amministrativi, per essere valido

I decreti ministeriali presentano poi anche il problema che per essere validi, in quanto atti amministrativi, “devono essere giustificati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990. Anche i DPCM non sono esentati da questo obbligo ”, continua la Corte. Il DPCM cita le analisi del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) come base delle proprie motivazioni. Peccato che queste analisi siano state rese pubbliche dal governo in prossimità della scadenza degli stessi DPCM, perché per lungo tempo sono state classificate come riservate. Le ragioni quindi rimasero sconosciute. “Un tale ritardo” , spiega il giudice, “al punto da non consentire l’attivazione della tutela giudiziaria”. Di conseguenza, l’obbligo di motivazione non è stato rispettato. Inoltre, queste ragioni alla base del DPCM sono generiche, illogiche e imperfette, e portano a un eccessivo vizio di potere da parte del governo.

Tutti i provvedimenti che, come scrive ancora Affari Italiani , non hanno dato prova dei fatti visto che l’Italia è il Paese con il maggior numero di morti in Europa e il secondo al mondo per morti per milione abitanti tra i paesi con una popolazione superiore a 10 milioni.

Il giudice dott. Alessio Liberati chiarisce che il DPCM ha imposto la compressione dei diritti fondamentali degli italiani in flagrante violazione della Carta Costituzionale. Riportiamo un estratto dal contenuto più eclatante del verbale dell’udienza :“È chiaro che la limitazione dei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti avvenuta durante il periodo dell’emergenza sanitaria non è quindi dovuta alla diffusione pandemica intrinseca di un virus ‘ex se’, ma all’adozione ‘esterna’. »Provvedimenti di varia natura (regolamentari ed amministrativi) che, in caso di sussistenza di emergenza sanitaria, hanno soppresso o addirittura soppresso alcune delle libertà fondamentali dell’uomo, riconosciute sia dalla Carta Costituzionale che dalla convenzioni internazionali. “

“Per illustrare ciò, è noto che i suddetti diritti e libertà fondamentali sono stati incisi con modalità e intensità differenti nei diversi Paesi del mondo e alcuni Stati, come la Svezia, si sono limitati addirittura a indicazioni e suggerimenti, senza imporre limiti al godimento dei diritti, almeno durante il periodo iniziale. Il punto indiscusso è che le libertà fondamentali delle persone sono state compresse attraverso decreti ministeriali. “

Questo atto, come sappiamo, non è di natura legislativa, ma di natura amministrativa. Tale natura permane anche quando una disposizione avente forza di legge, preventivamente, la “legittima”, ea condizione che tale legittimità “delegata” sia attribuita nei limiti autorizzati. “Diverse e autorevoli le opinioni di coloro (per tutti gli illustri Presidenti della Corte Costituzionale Baldassare, Marini, Cassese) che hanno sollevato l’incostituzionalità del DPCM. Come già sottolineato da un’altra giurisprudenza (Giudice di Pace di Frosinone), non si può ritenere che un DPCM possa imporre limitazioni alle libertà garantite dalla Costituzione, non avendo forza di legge. “

Non bisogna infatti dimenticare che con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 dell’1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa del rischio per la salute derivante da agenti virali trasmissibili: “ai sensi e ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lo stato di emergenza deve essere dichiarato per sei mesi dalla data della presente disposizione, conseguenza del rischio per la salute legato alla comparsa di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 2) per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) eb)… “

Tuttavia, secondo i termini della citata giurisprudenza “Se si esamina il caso di cui al citato comunicato, si noterà che non è stato trovato alcun riferimento al“ rischio per la salute ”originato anche da“ agenti virali ”. “

L’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1/18, infatti, stabilisce che “si distinguono eventi urgenti di protezione civile:…. C) emergenze di rilevanza nazionale legate ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività umana. “

Sono calamità naturali, cioè terremoti, valanghe, alluvioni, incendi e altro; o derivanti da attività umana, ovvero svernamento, inquinamento delle attività umane e altre, ma nessuno dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n ° 1 / 18 non è attribuibile al “rischio per la salute”.

A ciò si deve aggiungere, sempre nelle parole del citato giudice, che “i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di casi specifici attribuiti a specifici poteri normativi e cioè quella del stato di guerra. Non vi è alcun riferimento nella Costituzione italiana all’ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio per la salute e come previsto dal D.lgs. 1/18. Conseguentemente, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 è illegittima, perché trattata in assenza di presupposti legislativi, nessuna fonte di diritto costituzionale o ordinaria conferisce al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo Stato emergenza per rischio salute. “

“Da ciò deriva l’illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti. (…)Anche il DPCM che governa il cd. La fase 2, a giudizio di questo giudice, è oggetto di dubbi di costituzionalità poiché ha imposto un rinnovo delle limitazioni dei diritti di libertà che avrebbe richiesto un nuovo passaggio in Parlamento diverso da quello fatto per la conversione del decreto “Resto a casa” e “Cura Italia”. Si tratta, quindi, di provvedimenti in contrasto con gli articoli da 13 a 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art. 77 della Costituzione, come indicato da autorevole dottrina costituzionale. Inoltre, va aggiunto che anche se la limitazione delle libertà individuali fosse considerata legittima, sarebbe necessario specificare un termine nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Su questo punto però la temporalità del decreto del Presidente del Consiglio appare in realtà solo formale, come ha recentemente sottolineato la giurisprudenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio. “

“Questo giudice ritiene di dover aderire a tali piani, il che conferma quindi un contrasto tra la carica di presidente del Consiglio e le disposizioni costituzionali. Come sappiamo, tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati ​​ai sensi dell’art. 3 Legge 241/1990. Anche il DPCM non è esente da questo obbligo. “

Tuttavia, nel corpo dei provvedimenti relativi all’emergenza epidemiologica, la motivazione è scritta principalmente con la particolarità tecnica della motivazione “per relationem” , cioè con riferimento ad altri atti amministrativi e, in particolare (non solo) al verbale del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Questa tecnica motivazionale è in astratto accettata e riconosciuta dalla giurisprudenza, ma richiede (salvo il caso di attività strettamente connesse) che i documenti riferiti siano messi a disposizione o comunque conosciuti.

È noto (essendo stato anche oggetto di un dibattito politico messo in luce dai mass media) che alcuni di questi atti vengono resi pubblici con difficoltà, a volte solo in parte, e comunque in tempi molto lunghi. , o anche vicino alla loro scadenza in alcuni casi. l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio stesso.

In un primo momento, anche i verbali della CTS sono stati definiti “riservati” e il dibattito controverso che ha portato alla loro esposizione pubblica è ben noto. Successivamente, questi verbali del CTS sono stati pubblicati periodicamente sul sito della Protezione Civile, ma con un ritardo tale da non consentire l’attivazione della tutela giudiziaria, perché troppo vicini al scadenza dell’efficacia.

“In pratica, però, il processo logico-motivazionale alla base della scelta deve essere chiaramente spiegato al fine di consentire il pieno controllo giurisdizionale: tra i tanti esempi di dettagli possibili, affinché l’apertura di bar e ristoranti possa avvenire in rispettando la distanza di almeno un metro (e quella degli altri esercizi commerciali che in genere garantiscono di evitare raduni, giudicandoli quindi misure idonee a contenere la diffusione), mentre invece scuole di ogni tipo e i livelli devono rimanere chiusi per garantire lo stesso risultato. Inoltre, va chiarito il motivo di una classificazione uniforme del territorio nazionale (a fronte di dati statistici molto diversi, come i rarissimi casi precedenti di Umbria e Calabria nel periodo di riferimento) al fine di verificare se il provvedimento risponde ai criteri minimi di legittimità in termini di motivazione (violazione di legge) ed eccesso di potere dovuto mancanza di indagini e illogicità. “

“Ciò detto, va notato che le considerazioni di cui sopra possono essere facilmente estese ai vari e numerosi decreti ministeriali che si sono succeduti. “(…)” Infatti, non c’è dubbio che il risultato complessivo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali è il risultato del risultato congiunto e coordinato delle diverse singole disposizioni. ”

Anche il combinato disposto di queste leggi, però, induce a ritenere che casi del genere, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano viziati da violazione di legge per mancanza di motivazione, possibile sintomo di altri vizi come l’eccessivo potere dovuto al assenza di indagini contraddittorie. I DPCM sono in realtà atti viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, obsoleti. “Il punto indiscusso è che le libertà fondamentali degli individui sono state compresse tramite un DPCM” . Ognuno trae le proprie conclusioni. Lo afferma il coordinatore nazionale dell’Organizzazione politica Italia nel Cuore .


A proposito del giudice Dr. Alessio Liberati

Il dottor Alessio Liberati è giudice civile e in passato è stato giudice penale e del lavoro e, per otto anni, giudice amministrativo. Ha scritto più di 40 libri su varie materie giuridiche e partecipa regolarmente a convegni e conferenze in Italia e all’estero. ha insegnato presso la scuola di dottorato per le professioni legali di diverse università. Da anni è fortemente impegnato nello studio delle questioni di giustizia e nell’attività finalizzata al raggiungimento di una maggiore trasparenza ed indipendenza delle autorità pubbliche.

Giudice Alessio Liberati non ha alcuna affiliazione politica ed è un membro fondatore e attuale presidente della Associazione Italiana Magistrati (Associazione Magistrati Italiani), l’associazione unico italiano che coinvolge entrambi i magistrati ordinari, amministrativi e contabile.

RIFERIMENTI

fonte:(https://guyboulianne.com/2020/12/26/italie-la-cour-de-rome-declare-que-les-decrets-ministeriels-anti-coronavirus-sont-illegitimes-les-libertes-et-les-droits-constitutionnels-violes/)

 

 

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