venerdì 26 febbraio 2021

Governo Draghi nel segno della continuità anche nell’abuso dei Dpcm

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Non solo il Conte 2, anche il Governo Draghi sembra intenzionato a non voler abbandonare lo strumento dei Dpcm, atti amministrativi privi di forza di legge, per limitare libertà costituzionali durante la pandemia.

Il primo Dpcm del Governo Draghi, quello presentato alle Camere dal ministro della salute Speranza, contiene le restrizioni negli spostamenti tra regioni, per ristoranti, bar, palestre e piscine, nonché ulteriori limitazioni nelle zone rosse, che saranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile.

Ma come abbiamo più volte sottolineato su Atlantico Quotidiano, fin dal marzo scorso, la nostra Costituzione non consente di disporre tali restrizioni facendo ricorso ad una fonte secondaria del diritto come l’atto amministrativo.

Partiamo da un presupposto essenziale: nella nostra Costituzione non è espressamente prevista una disciplina dello stato di emergenza sanitario. Molti “difensori” dei Dpcm contiani sostenevano la loro legittimità ex art. 78 Cost., ma quest’ultimo sancisce la possibilità del governo di assumere poteri straordinari a due condizioni: “stato di guerra” e attraverso il necessario passaggio parlamentare che delinea i limiti temporali di tali poteri.

La regola generale della nostra Costituzione è quella del divieto per il potere esecutivo di adottare decreti aventi forza di legge ex art. 77 Cost.: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria”.

Fermo restando il divieto generale, l’art. 77 prevede che in casi straordinari sia possibile per il governo adottare atti aventi forza di legge, ma solamente attraverso l’utilizzo di decreti legge (in casi di necessità ed urgenza, da convertire in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro emanazione) o decreti legislativi (decreti attuativi di una previa legge delega approvata dal Parlamento).

Quindi, ricapitolando: la Costituzione ci dice che le libertà costituzionalmente tutelate possono essere limitate solo con atti aventi forza di legge. E gli unici atti aventi forza di legge che può adottare il governo sono il decreto legge e il decreto legislativo, che prevedono entrambi la necessaria presenza di una volontà parlamentare. 

Tuttavia, prima il Conte 2 ed ora il Governo Draghi hanno deciso di regolamentare le restrizioni per mezzo dei Dpcm, ovvero fonti secondarie del diritto, gerarchicamente inferiori al decreto legge e a quello legislativo. 

Alla luce dei numerosi richiami mossi da autorevoli costituzionalisti – fra tutti l’ex giudice della Corte costituzionale Sabino Cassese – il Parlamento ha cercato di sanare una situazione giuridicamente discutibile con un emendamento in sede di conversione del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, prevedendo di “parlamentarizzare” i Dpcm.

Ma bisogna ricordare che fino ad allora Palazzo Chigi aveva adottato ben sette diversi Dpcm ed attuato un lockdown generalizzato in tutta Italia a partire dal 9 marzo.

Né si può sostenere che la legittimità dei Dpcm derivi dal decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, dal momento che non può essere Palazzo Chigi ad auto delegarsi poteri straordinari, per poi ottenere ex post il via libera parlamentare.

Ben più importante di una sentenza di luglio del Giudice di Pace di Frosinone, a smontare questo impianto normativo è la sentenza del Tribunale di Roma che, riguardo ai Dpcm, parla di atti “caducabili” – cioè da annullare – in quanto viziati da “molteplici profili di illegittimità costituzionale”.

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