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Il Consiglio di Stato dà ragione a una famiglia che aveva fatto ricorso contro l’obbligo della mascherina a scuola per la figlia. Un precedente importantissimo.
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di Francesco Cerisano
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Il Consiglio di stato apre una breccia sull’obbligo della mascherina in classe. E chiede al governo di fare chiarezza sulle evidenze scientifiche che hanno portato a introdurre nei dpcm (a partire da quello del 3 novembre 2020 fino all’ultimo del 14 gennaio) l’obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante le lezioni in presenza. Lo aveva chiesto il Tar Lazio, interpellato dai genitori di una bambina altoatesina, e lo ha ricordato anche palazzo Spada nel decreto (n.304/2021) con cui il presidente della terza sezione, Franco Frattini, ha disapplicato, limitatamente alla minore, l’obbligo di usare la mascherina in classe.
I genitori della bambina, che non soffriva di nessuna patologia pregressa (perché in questo caso sarebbe stata di diritto esonerata dall’indossare la mascherina in classe) avevano dimostrato, certificati medici alla mano, problemi di ossigenazione dovuti all’uso prolungato dei dispositivi di protezione durante tutto l’orario di lezione. Problemi aggravati dal fatto che in classe non era disponibile un saturimetro che consentisse agli insegnanti di verificare eventuali sopravvenuti problemi respiratori negli alunni e intervenire ai primi segnali di difficoltà.
In attesa che sulla vicenda torni a esprimersi il Tar Lazio (in sede cautelare nella camera di consiglio già fissata per il prossimo 10 febbraio), il Consiglio di stato ha ritenuto non possa essere imposto alla minore l’uso della mascherina durante l’orario scolastico, «essendo il pericolo di affaticamento respiratorio, in mancanza di una costante verificabilità con saturimetro, troppo grave e immediato».
La decisione di palazzo Spada non ha valore erga omnes (applicandosi solo al caso singolo) ma potrebbe ispirare analoghi ricorsi in tutta Italia, portando di fatto a una disapplicazione dell’obbligo di proteggere le vie respiratorie in classe negli istituti di ogni ordine e grado. Non solo. Il decreto dell’ex ministro Frattini, ricorda a palazzo Chigi come sia «ampiamente decorso» il termine di 15 giorni fissato dal Tar per depositare la documentazione giustificativa richiesta.
«Il 29 dicembre il governo ha prodotto una relazione riepilogativa dei motivi che hanno portato a inserire nel dpcm l’obbligo di mascherina per gli alunni del primo ciclo di istruzione, ma senza indicare studi clinici per motivarne la fondatezza», osserva il legale dei genitori ricorrenti, l’avvocato Francesco Scifo, che in precedenza aveva curato anche il ricorso dei genitori di un bambino sardo per gli stessi motivi. «Le caratteristiche fisiche dei minori di 12 anni sono tali da non poter essere trattate alla stregua di quelle degli adulti», osserva. «Nella relazione, l’esecutivo ha citato un report dell’agenzia federale degli Stati Uniti per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for disease control and prevention) in cui si dice chiaramente che l’uso delle mascherine a scuola ha la stessa importanza di altre misure di prevenzione quali il distanziamento, il lavaggio costante delle mani e la regolare pulizia e igienizzazione delle superfici», lamenta il legale.
In vista dell’udienza al Tar del 10 febbraio, palazzo Chigi sarà quindi chiamato a integrare la documentazione prodotta integrandola con una valutazione preventiva di impatto da parte del Comitato tecnico scientifico. «Il Cts deve chiarire i possibili effetti dell’uso delle mascherine sulla psiche e sul sistema cardiocircolatorio dei minori di 12 anni», conclude Scifo.
FONTE: https://www.italiaoggi.it/news/obbligo-di-mascherina-lo-stop-del-cds-2505585
Pubblicato da Valentina Bennati – ComeDonChisciotte.org
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