giovedì 6 febbraio 2014

Cartelle pazze o non dovute? Ora si bloccano con un clic.


Stop alle cartelle non dovute, senza neppure doversi alzare dalla scrivania. E infatti attivo da oggi un nuovo servizio di Equitalia che consente di inviare la richiesta di sospensione della riscossione via computer in tempo reale, senza necessità di registrazione preventiva. Pagina di accesso al sistema

Fallimento Equitalia, cause e possibili conseguenze sui debitorirepubblica.it di Antonella Donati

 La procedura online si aggiunge alle altre modalità di presentazione della domanda già operative: allo sportello, via fax, via e-mail oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall’agente della riscossione (es. avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’Inps) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori.
Chi può bloccare le cartelle - Le cartelle possono essere bloccate in caso di:
- somme non dovute o già pagate prima dell'artivo della cartella;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- prescrizione o decadenza del credito.
Con la procedura si possono bloccare nn solo le vere e proprie cartelle ma tutti i documenti notificati dagli agenti della riscossione, quindi anche gli avvisi o atti di procedura cautelare e/o esecutiva.

I termini di presentazione - La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza, ect) e da un documento di riconoscimento. Tutta la documentazione deve essere contenuta in un unico file pdf. Equitalia informerà della domanda gli enti creditori, titolari delle somme richieste ai quali spetta verificare la regolarità della documentazione e e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia. Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore omette di inviare le comunicazioni descritte sopra, le somme contestate vengono annullate di diritto.
La procedura on line - Il nuovo canale telematico è disponibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it, senza la necessità di registrazione e con un percorso guidato. Basta entrare nel box “Sospendere la riscossione” e inserire nell’apposito modulo online i propri dati e quelli dell’atto per cui si presenta la domanda. Una volta inviata e confermata la domanda, si riceve un riepilogo con i dati inseriti.
La pagina di accesso al sistema
(5 febbraio 2014)

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