Sono
state rese note le motivazioni circa l’incostituzionalità della
Fini-Giovanardi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, da
cui si evince e viene confermato che l’illegittimità è stata valutata
per vizio procedurale e non per il contenuto: http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=32
Occorre
quindi ora, procedere con estrema urgenza sul contenuto per varare una
nuova legge che consideri i danni causati dalla Fini-Giovanardi e
contempli il diritto all’autoproduzione.
Nell’ottica di portare un
contributo, riceviamo dall’Avvocato Zaina e pubblichiamo, alcuni
consigli e “linee guida” in approfondimento del dibattito su una nuova
auspicata legislazione sugli stupefacenti :
Ritengo tutti d’accordo nell’affermare che la recente sentenza della corte Costituzionale non può costituire un punto di arrivo, bensì va ritenuta il punto di partenza per definire una nuova disciplina globale della materia degli stupefacenti.
Come da tempo sostengo, la riforma
deve, pertanto, investire tutto il campo in questione, e non può,
quindi, circoscrivere la propria attenzione solamente al solo tema della
cannabis, sia perché plurime sono le sostanze, sia per non incorrere in
futuri incidenti di costituzionalità, sotto il profilo della disparità
di trattamento.
Premesso, pertanto, il metodo con il
quale sono persuaso si debba intervenire, dovendosi evitare, quindi,
proposte estremamente limitate – quali sono quelle attualmente avanzate
da alcuni gruppi politici – e come tali palesemente insufficienti,
ritengo che ci si debba muovere con alcuni obbiettivi estremamente
precisi.
A mio avviso le linee guida di una nuova legge devono essere le seguenti.
1) L’uso ed il consumo personale
di stupefacenti (in esso ricompreso l’acquisto, l’importazione, la
esportazione e, comunque, qualsiasi condotta che risulti strumentale al
fine del consumo personale) devono essere desanzionalizzati, (nessuna
sanzione neppure amministrativa).
In tale contesto deve venire
ricompreso anche l’uso (o l’acquisto) di gruppo, seguendo le indicazioni
che sono state fornite dalla Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza
10.06.2013 n° 25401, che lo ha equiparato all’uso personale.
A) La detenzione si dovrà, pertanto, presume destinata a fine di consumo personale
• quando il peso complessivo (lordo) non superi i 30 grammi per le sostanze di cui alle tabelle II e IV od i 10 grammi per le sostanze di cui alle tabelle I e III,
• quando il principio attivo della sostanza detenuta contenuto non superi di 10 volte la Q.M.D. .
B) Nell’ipotesi di superamento di detti limiti, il giudice – senza che vi sia inversione dell’onere della prova che è sempre a carico del PM – potrà , comunque, desumere la destinazione della sostanza ad uso personale, sulla base della valutazione della quantità, della qualità, della condizione personale di assuntore o tossicodipendente del detentore, della sua capacità economica, del confezionamento del prodotto e, inoltre, di qualsiasi altro elemento o circostanza dell’azione che possa risultare utile a tale prognosi.
C) La coltivazione di piante di cannabis dovrà essere presuntivamente destinata a produrre sostanze destinate a fine di consumo personale, quando essa attenga a massimo 4 piante in fase di fioritura.
Costituiscono, inoltre, elementi di conferma di tale destinazione, l’esame delle modalità adottate e dei mezzi utilizzati, ove essi risultino siano compatibili con un’attività di carattere domestico o, comunque, di carattere estremamente limitati.
D) Deve essere, altresì, prevista la costituzione di C.S.C. con un numero massimo di appartenenti, che si associno sul modello cooperativo. In proposito la normativa dovrà essere abbinata ad un regolamento che preveda tutte le procedure di costituzione ed operatività del C.S.C. .
• quando il peso complessivo (lordo) non superi i 30 grammi per le sostanze di cui alle tabelle II e IV od i 10 grammi per le sostanze di cui alle tabelle I e III,
• quando il principio attivo della sostanza detenuta contenuto non superi di 10 volte la Q.M.D. .
B) Nell’ipotesi di superamento di detti limiti, il giudice – senza che vi sia inversione dell’onere della prova che è sempre a carico del PM – potrà , comunque, desumere la destinazione della sostanza ad uso personale, sulla base della valutazione della quantità, della qualità, della condizione personale di assuntore o tossicodipendente del detentore, della sua capacità economica, del confezionamento del prodotto e, inoltre, di qualsiasi altro elemento o circostanza dell’azione che possa risultare utile a tale prognosi.
C) La coltivazione di piante di cannabis dovrà essere presuntivamente destinata a produrre sostanze destinate a fine di consumo personale, quando essa attenga a massimo 4 piante in fase di fioritura.
Costituiscono, inoltre, elementi di conferma di tale destinazione, l’esame delle modalità adottate e dei mezzi utilizzati, ove essi risultino siano compatibili con un’attività di carattere domestico o, comunque, di carattere estremamente limitati.
D) Deve essere, altresì, prevista la costituzione di C.S.C. con un numero massimo di appartenenti, che si associno sul modello cooperativo. In proposito la normativa dovrà essere abbinata ad un regolamento che preveda tutte le procedure di costituzione ed operatività del C.S.C. .
2) Le quattro tabelle – nelle
quali vanno suddivise le sostanze – previste dal’art. 14 vanno
confermate. Va, inoltre, confermato il principio che le pene devono
essere distinte, sul principio di una differente offensività delle varie
tipologie di stupefacenti.
3) Deve essere sanzionata
qualsiasi forma di cessione a qualunque sia il titolo, nessuna esclusa.
Ipotetiche aperture alla depenalizzazione di situazioni di cessione di
minimi quantitativi, apparirebbero non solo contrastanti con le norme UE
(757/GAI/2004), ma anche potrebbero risultare palesemente
incostituzionali.
4) Le sanzioni amministrative devono venire abrogate in toto (sia art. 75 che 75 bis), in quanto si sono rivelate inutili.
5) L’adozione di misure
cautelari coercitive deve tenere conto della condizione di assuntore o
di tossicodipendente dell’indagato/imputato.
In questo caso, per l’ipotesi di reati in materia di stupefacenti, in difetto di esigenze di eccezionale gravità, si devono applicare quale cautela massima gli arresti domiciliari.
In questo caso, per l’ipotesi di reati in materia di stupefacenti, in difetto di esigenze di eccezionale gravità, si devono applicare quale cautela massima gli arresti domiciliari.
In ipotesi di reati di specie
diversa (contro la persona od il patrimonio) la misura dell’arresto
domiciliare potrà essere adottata, in ragione dello stato di
tossicodipendenza, solo in presenza di programma terapeutico.
Parimenti deve essere garantito l’accesso ad un regime analogo a quello previsto attualmente dall’art. 89 dpr 309/90, per tutti coloro che abbiano in corso un programma terapeutico o stiano per iniziarlo.
6) Le misure alternative al carcere, per il condannato (in via definitiva) – affidamento speciale o sospensione della pena – devono tornare ad una previsione massima di sei anni.
Parimenti deve essere garantito l’accesso ad un regime analogo a quello previsto attualmente dall’art. 89 dpr 309/90, per tutti coloro che abbiano in corso un programma terapeutico o stiano per iniziarlo.
6) Le misure alternative al carcere, per il condannato (in via definitiva) – affidamento speciale o sospensione della pena – devono tornare ad una previsione massima di sei anni.
E’ necessario che per l’assuntore od
il tossicodipendente – anche se condannati in via definita per reati
connessi con la loro condizione personale – viga anche nella fase
dell’esecuzione la più ampia possibilità di serio recupero
extracarcerario.
Avv. Carlo Alberto Zaina
avvocato.zaina@zainacoglitore.it
avvocato.zaina@zainacoglitore.it
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