verdi ambiente e societa' -VAS-
Sul sito internet del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
(T.A.R.), Sezione di Roma, sono state pubblicate ieri tre diverse
Ordinanze relative a tre distinti ricorsi riguardanti la discarica di
inerti di Magliano Romano.
Andiamo con ordine per capire bene cosa ha determinato ognuna delle suddette Ordinanze.
Il 7 maggio 2015 la S.r.l. “Idea4” ha presentato istanza di
realizzazione di un impianto di trattamento chimico fisico del percolato
a servizio della discarica per inerti di Magliano Romano.
Con Determinazione GO3100 del 31 marzo 2016 è stata approvata la realizzazione dell’impianto.
Il 27 giugno 2016 è stato depositato il ricorso al TAR n. 7428,
proposto dal Comitato No Discarica di Magliano Romano, da 78 cittadini
(per lo più soci promotori del “Comitato No Discarica Magliano Romano”),
dai Gruppi Ricerca Ecologica (G.R.E.) del Lazio e da VAS, per
l’annullamento, “previa sospensione dell’efficacia”, della Determinazione della Regione Lazio n. G03100 del 31 marzo 2016.
Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Prima Quater, che con Ordinanza n. 4895 del 30 agosto 2016
ha accolto la domanda incidentale di sospensione fissando, per la
trattazione del merito, l’udienza pubblica del 31 gennaio 2017. (vedi http://www.vasroma.it/il-comitato-no-discarica-magliano-romano-vas-ed-i-gruppi-ricerca-ecologica-lazio-ottengono-dal-tar-la-sospensiva-dellautorizzazione-rilasciata-dalla-regione-per-limpianto-di-trattamento-chimico-f/)
La S.r.l. “Idea 4” ha impugnato l’Ordinanza al Consiglio di Stato con
il ricorso n. 8426 che è stato depositato il 7 novembre 2016, con
richiesta di sospensiva.
Si è opposto al ricorso Il Comitato No Discarica Magliano Romano la
cui costituzione in giudizio ha contribuito a convincere la Sezione
Quarta a respingere la richiesta di sospensiva con la Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5719 del 21 dicembre 2016, con cui la Sezione Quarta ha rimandato all’udienza di merito fissata dal TAR per il 31 gennaio 2017.
In questo frattempo, prima ancora della Ordinanza 4895/2016, è avvenuto ed è stato redatto il Verbale del sopralluogo del 29 luglio 2016,
a cui ha fatto seguito l’approvazione sia della presa d’atto del
collaudo dell’impianto di trattamento chimico fisico del percolato che
delle relative garanzie fideiussorie: questo ulteriore provvedimento
attuativo è stato impugnato nell’ambito del ricorso n. 7428/2016 che è
stato integrato da motivi aggiunti presentati il 18 novembre 2016.
Il 31 gennaio 2017 la Sezione Prima Quater si è riunita senza
sentenziare nel merito, perché ha ritenuto opportuno disporre la
trattazione congiunta di altri due ricorsi pendenti, che ha rinviato al
prossimo 11 luglio 2017: con Ordinanza del TAR n. 1617 del 1 febbraio 2017
ha pertanto rinviato il giudizio al prossimo 11 luglio, confermando
fino a tale data l’Ordinanza di sospensiva dell’impianto di trattamento
chimico fisico.
La Determinazione GO3100 del 31 marzo 2016
è stata impugnata anche dal Comune di Magliano Romano che il 28 giugno
2016 ha depositato il ricorso n. 7501 e che il successivo 20 settembre
2016 ha presentato istanza di trattazione congiunta.
Il 31 gennaio 2017 la Sezione Prima Quater si è riunita senza
sentenziare nel merito, perché ha ritenuto opportuno disporre la
trattazione congiunta di altri ricorsi pendenti, che ha rinviato al
prossimo 11 luglio 2017: con Ordinanza del TAR n. 1616 del 1 febbraio 2017 ha pertanto rinviato il giudizio al prossimo 11 luglio.
Nel frattempo in data 25 febbraio 2016 la S.r.l. “Idea 4” ha
presentato richiesta di “variante non sostanziale” per la deroga sui
parametri limite di accettazione in discarica dei Codici CER.
La richiesta è stata accolta dalla Regione Lazio con Determinazione G11762 del 14 ottobre 2016:
per l’annullamento previa sospensiva del provvedimento i Gruppi Ricerca
Ecologica (G.R.E.) ed il “Comitato No Discarica Magliano Romano” hanno
promosso il ricorso n. 15223 che è stato depositato il 22 dicembre 2016.
Il 31 gennaio 2017 la Sezione Prima Quater si è riunita per decidere sulla richiesta di sospensiva.
Con Ordinanza del TAR n. 527 del 1 febbraio 2017
ha accolto la domanda incidentale di sospensione ed ha fissato per la
trattazione nel merito, l’udienza pubblica del prossimo 11 luglio.
Come si può ben vedere, sono di una certa importanza le
considerazioni che la Sezione Prima Quater ha portato a motivazione
dell’Ordinanza.
Pur con un esame sommario consentito in sede cautelare, a giudizio della Prima Sezione Quater «appaiono
fondate sia le censure inerenti la mancata sottoposizione dell’istanza a
procedimento di verifica VIA, sia quelle più generali di difetto di
motivazione, in quanto:
– appare quanto meno
perplesso il parere reso dall’area “Valutazione impatto ambientale” nel
quale, anziché esprimersi sull’istanza di deroga generalizzata ai valori
limite, così come presentata, si afferma la necessità di assoggettare
l’istanza di deroga alla procedura di VIA “qualora si verifichino
condizioni di impatto aggiuntivo rispetto all’attuale discarica per
inerti”, ossia riferendosi ad una ipotesi eventuale ed astratta,
risolvendosi, in definitiva, quel parere in un “non parere”;
– appare evidente la
contraddizione fra quanto affermato dalla richiedente, secondo cui il
suo impianto “solo formalmente risulta essere una discarica di inerti” e
quanto ritenuto dall’area “Valutazione impatto ambientale” nel
richiamato parere, in cui si fa riferimento, invece, “all’attuale
discarica per inerti”;
– risulta che, mentre con
l’impugnato provvedimento in data 13 ottobre 2016 la Regione giustifica
la correttezza del suo operato anche perché “l’eventuale deroga non
provoca variazioni nel tipo (di rifiuti) ammessi in discarica né
l’introduzione di nuovi codici CER” (risposta a osservazioni Comune
di Magliano, lett. c), con successivo provvedimento del 20 ottobre 2016
(non oggetto del presente giudizio ma versato in atti), ha autorizzato
l’introduzione di ulteriori 21 codici CER».
La Prima Sezione Quater ha quindi «rilevato
che la vicenda, nota a questo Collegio e caratterizzata da una serie di
procedure e provvedimenti che si accavallano di pochi giorni ma che in
realtà sono relativi ad un unico impianto, è di complessità tale da
rendere comunque prudenziale la sospensione degli atti impugnati, anche
in ragione della prevenzione di un pregiudizio, quello all’ambiente e
alla salute, che potrebbe rivelarsi irreparabile ove il provvedimento di
autorizzazione alla deroga ai valori limite per l’accettabilità dei
rifiuti conservasse la propria efficacia».
Come si può notare, la Prima Sezione Quater ha citato anche la Determinazione G01256 del 20 ottobre 2016,
con cui sono stati autorizzati di nuovo i 21 Codici CER, che erano
stati concessi con Determinazione G09137 del 22 luglio 2015, annullata
con Sentenza n. 5274 del 5 maggio 2016 (vedi http://www.vasroma.it/magliano-romano-i-nuovi-ricorsi-al-tar-contro-la-discarica-di-inerti/).
Il prossimo 11 luglio 2017 la Prima Sezione Quater
si pronuncerà quanto meno sulle richieste di annullamento sia della
Determinazione G03100 del 31 marzo 2016 (avanzate da Comitato No
Discarica Magliano Romano, GRE e VAS, nonché dal Comune di Magliano
Romano) che della Determinazione G11762 del 14 ottobre 2016, se non
anche della Determinazione G01256 del 20 ottobre 2016 in quanto ad essa
connessa
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
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giovedì 2 febbraio 2017
Discarica di inerti di Magliano Romano: con tre distinte ordinanze il TAR continua a dare torto alla Regione Lazio
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