di Fabio Valcanover – Fonte: Aduc
Finalmente la questione di legittimità
costituzionale sulla legge sulla droga Fini-Giovanardi (c.d. “decreto
Olimpiadi”) approda alla Corte Costituzionale.
Sul sito della Corte Costituzionale
nella sezione “lavori”, tra gli “atti di promovimento”, si legge della
fissazione udienza in Camera di Consiglio per il 12 febbraio 2014, con
relatore Dott. Cartabia.
Questa Camera di Consiglio proviene
dalla Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 28 gennaio 2013.
Ordinanza forse un po’ succinta ma che accoglieva i due filoni di dubbio
di costituzionalità: quello relativo alla compatibilità tra normativa
interna e normativa europea (decisione quadro 2004/757 GAI), e quello
relativo ai limiti della decretazione di urgenza.
Si è in attesa della fissazione delle
altre udienze (a meno che non venga disposta trattazione congiunta in
ragione della materia, art. 15 della Delibera 7 ottobre 2008 – Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Ed in
particolare di quella conseguente alla ordinanza della III Sezione della
Cassazione Penale del 09.05.2013, num. 25554/2013, depositata
l’11.06.2013.
Quest’ultima, ricca di argomentazioni,
pur riprendendo quasi in toto un aspetto delle due questioni di
legittimità costituzionale, sottopone alla Consulta la Fini-Giovanardi
solo in relazione alla illegittimità della modifica dell’apparato
sanzionatorio (con pene equiparate per sostanze “leggere” e “pesanti”,
con soglia minima di 6 anni di reclusione) mediante legge di conversione
di decreto legge.
Il tutto all’indomani della lettera del
Presidente della Repubblica sulla necessità di limitare gli emendamenti
in sede di conversione dei decreti legge, inviato ai Presidenti delle
Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 22.02.2012 (in
precedenza, messaggio 29.03.2002).
In ordine al contraddittorio avanti alla
Consulta, e ai soggetti che parteciperanno all’udienza, si pongono
alcune questioni relative al contenuto del loro intervento.
Infatti:
1) la legge 11 marzo 1953 n. 87, Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale,
prevede, all’articolo 20, 3° comma: “Il Governo anche quando intervenga
nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro
a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello
Stato o da un suo sostituto”.
Interviene, pertanto, avanti alla Corte Costituzionale, il Governo, un organo collegiale.
Interviene, pertanto, avanti alla Corte Costituzionale, il Governo, un organo collegiale.
2) la legge 23 agosto 1988 n. 400,
Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, introduce due argomenti di riflessione.
Da un lato, l’articolo 2 sotto il titolo “Attribuzione del Presidente del Consiglio dei Ministri” prevede come “ l Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo”; dall’altro, l’articolo 5 lettera f) individua il terreno di agibilità politica che si può percorrere in materia.
Infatti: alla lettera f) dell’art. 5 della L. 400/1988 si legge come “(Il Consiglio dei Ministri)…esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l’opportunità di iniziative legislative del governo”.
Da un lato, l’articolo 2 sotto il titolo “Attribuzione del Presidente del Consiglio dei Ministri” prevede come “ l Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo”; dall’altro, l’articolo 5 lettera f) individua il terreno di agibilità politica che si può percorrere in materia.
Infatti: alla lettera f) dell’art. 5 della L. 400/1988 si legge come “(Il Consiglio dei Ministri)…esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l’opportunità di iniziative legislative del governo”.
In previsione delle udienze, mi pare
tutto questo possa essere un buon argomento per chiedere al Governo come
intenda muoversi, e se e come le proclamazioni di volontà di
intervenire sulla legge Fini-Giovanardi e sullo scempio che produce
possano trovare un primo segno concreto.
Fabio Valcanover collaboratore Aduc, avvocato del foro di Trento
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