mercoledì 3 luglio 2013

Non si possono escludere dalla fabbrica i sindacati rappresentativi che non firmano gli accordi. Rappresentanza sindacale, la Corte costituzionale dà ragione alla Fiom

La questione di legittimità costituzionale, discussa ieri, è stata sollevata e rimessa alla Consulta dai giudici dei tribunali di Torino, Modena, Vercelli, a seguito dei ricorsi presentati dai metalmeccanici della Cgil, esclusi dalle Rsa per non aver firmato il contratto specifico della Fiat, che richiama l'articolo 19 della legge 300 del 1970. Il sindacato aveva sollevato il contrasto con gli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione, ossia sulla lesione del principio solidaristico, la violazione del principio di uguaglianza e del principio di libertà sindacale.

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Una catena di montaggioLa Corte costituzionale, si legge nel comunicato emesso dal Palazzo della Consulta, "nell'odierna camera di consiglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, 1 c. lett. b) della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. 'Statuto dei lavoratori') nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione

relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

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